Circolare Ministeriale – Ministero delle Finanze, 12 maggio 2000, n. 95/E
“Irpef – Videoconferenza modello 730/2000. Risposte a quesiti vari.”
In occasione della videoconferenza del 18 Aprile 2000, questo Ministero ha fornito talune risposte ai quesiti pervenuti che, per opportuna conoscenza, sono di seguito riportate.
1.1.2 Spese di manutenzione della pedana di sollevamento per portatori di handicap – detraibilità
D. Sono detraibili come spese sanitarie (rigo E2) le spese sostenute per la manutenzione della pedana di sollevamento installata in un’abitazione perun soggetto portatore di handicap?
R. Si ritiene che le spese sostenute per la manutenzione della pedana di sollevamento possano rientrare tra le spese sanitarie di cui al rigo E2 del modello 730 in quanto riconducibili, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 1, lettera c), del TUIR tra le spese riguardanti i mezzi necessari al sollevamento dei soggetti portatori di handicap individuati dall’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
1.1.3 Spese mediche per coniuge non fiscalmente a carico – indetraibilità
D. Se uno dei coniugi sostiene spese mediche per prestazioni a lui fatturate ma a favore dell’altro, non fiscalmente a suo carico, può portarle in detrazione nella propria dichiarazione?
R. Il contribuente a cui siano state fatturate le spese mediche sostenute dal coniuge non fiscalmente a carico, non può calcolare la detrazione per tali spese.
1.1.4 Spese mediche per perizie medico legali – detraibilità
D. Le spese mediche sostenute per perizie medico legali sono detraibili?
R. Sì, le spese mediche sostenute per perizie medico legali sono detraibili.
1.1.5 Prestazioni di fisioterapia senza prescrizione medica – indetraibilità
D. Danno diritto alla detrazione i compensi corrisposti ad un fisioterapista per prestazioni svolte senza che il contribuente sia in possesso della prescrizione medica?
R. Il contribuente non ha diritto alla detrazione per i compensi corrisposti ad un fisioterapista per prestazioni da questo svolte in mancanza della comprovante prescrizione medica.
1.1.6 Spese per attrezzature sanitarie – siringhe ed aghi – detraibilità
D. Le istruzioni alla compilazione del modello 730/2000, con riferimento al rigo E1, considerano “spese sanitarie”, anche quelle relative all’acquisto di attrezzature sanitarie. Nel caso di un contribuente affetto da una patologia cronica che richiede l’effettuazione di iniezioni di farmaci più volte al giorno, possono essere considerate “attrezzature sanitarie” le siringhe ed i relativi aghi, che il contribuente è costretto ad acquistare in quantità e certificate dallo scontrino emesso dalla farmacia?
R. Rientrano tra le “attrezzature sanitarie” per le quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 19 per cento, anche le siringhe ed i relativi aghi. Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della detrazione si rinvia a quanto specificato nell’Appendice alle istruzioni del modello 730, alla voce spese sanitarie.
1.1.7 Acquisto di occhiali – condizioni di detraibilità
D. Danno diritto alla detrazione le spese sostenute per l’acquisto di occhiali certificate dall’emissione da parte dell’ottico del solo scontrino fiscale, quest’ultimo privo degli estremi identificativi del contribuente? È possibile fare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per giustificare l’acquisto?
R. Nel caso in cui gli occhiali da vista sono stati acquistati da un ottico abilitato ad intrattenere rapporti diretti con il cliente, la relativa spesa deve essere documentata oltre che dallo scontrino fiscale anche da una attestazione dell’ottico dalla quale risulti che l’acquisto della protesi è necessario a sopperire ad una patologia della vista del contribuente o dei suoi familiari a carico.
1.1.8 Soggetto portatore di handicap – spese di ricovero presso istituti – limite di detraibilità
D. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero è possibile portare in detrazione l’intera retta pagata?
R. Come già precisato nelle istruzioni al modello 730 in caso di ricovero in istituto di assistenza di un portatore di handicap, non è detraibile l’intera retta di ricovero ma solo la parte che riguarda le spese mediche, di assistenza specifica, che dovranno essere indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.
2 SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
2.1.2 Spese per recupero del patrimonio edilizio non portate in detrazione nell’anno in cui sono state sostenute
D. Un contribuente che nel 1998 ha sostenuto spese per il recupero del patrimonio edilizio adempiendo a tutti gli obblighi previsti dalla legge per ottenere la detrazione e nella dichiarazione del 1999 per i redditi del 1998 non ha portato in detrazione la spesa, può portarla in detrazione nella dichiarazione del 2000 per i redditi del 1999 partendo dalla seconda rata (e quindi ottenendo il rimborso di una rata in meno rispetto al previsto)?
R. Nell’ipotesi in cui il contribuente che ha eseguito lavori di ristrutturazione nel corso dell’anno 1998, pur ottemperando agli obblighi previsti ai fini della fruizione della detrazione d’imposta del 41%, non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa al 1998 essendone esonerato, ovvero non ha indicato nella dichiarazione dei redditi presentata l’importo delle spese sostenute ed il numero delle rate prescelte, può usufruire dell’agevolazione relativamente alla seconda rata presentando la dichiarazione dei redditi relativa al 1999, indicando il numero della rata nella corrispondente casella relativa all’opzione tra le 5 o le 10 rate. Per quanto riguarda il recupero della detrazione d’imposta della prima rata, il contribuente può inoltrare richiesta di rimborso agli Uffici finanziari secondo le modalità ordinarie di cui all’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973.
(omissis)
3 DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO
(omissis)
3.1.3 Detrazione per altri familiari a carico non conviventi – documentazione necessaria per la fruizione
D. Le istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche prevedono, fra l’altro, che per poter fruire della detrazione per gli altri familiari a carico, è necessario che questi, oltre a non superare il limite di reddito di 5.500.000, convivano con il contribuente, oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Relativamente a tale ultima condizione, quale documentazione deve all’uopo esibire l’interessato per il riconoscimento della detrazione?
R. Il contribuente per poter fruire della detrazione per altro familiare fiscalmente a carico, nell’ipotesi di corresponsione di assegno alimentare non risultante da un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, deve produrre idonea autocertificazione. In caso di richiesta degli Uffici il contribuente può avvalersi di qualsiasi idoneo mezzo di prova, quale ad es. l’intestazione delle utenze, o del contratto di affitto dell’immobile, la documentazione bancaria, o altro mezzo.
3.1.4 Detrazione per familiari a carico – soggetti interessati
D. La detrazione per familiari a carico spetta anche per il figlio sposato e non convivente con i genitori? Spetta anche per la moglie ed i figli di suddetto figlio, se il genitore, nonno dei nipoti, dimostra che corrisponde un assegno alimentare alla famiglia del figlio?
R. La detrazione per figlio a carico spetta anche qualora quest’ultimo sia sposato e non conviva con i genitori, purché non abbia un reddito complessivo superiore a L. 5.500.000. La detrazione per familiari a carico spetta anche per la nuora e per il nipote, che non possiedono individualmente un reddito complessivo superiore a lire 5.500.000, a condizione che gli stessi convivano con il nonno oppure, se non conviventi, a condizione che il nonno corrisponda loro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
(omissis)
4 – REDDITO DI FABBRICATI
(omissis)
5 DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
(omissis)
6 ALTRI QUESITI
(omissis)
6.4.2 Assegno di maternità per donna non lavoratrice – non assoggettamento a tassazione
D. La legge n. 448 del 1998, con l’articolo 66, ha istituito un assegno di 200.000 lire mensili per l’anno 1999 a favore delle cittadine residenti in Italia che non beneficiano di altri trattamenti di indennità di maternità, e, quindi, anche in favore delle donne non lavoratrici. Si chiede se tale tipologia di reddito debba essere portata a tassazione e, in caso affermativo, se questa possa essere equiparata a reddito di lavoro dipendente con conseguente diritto alle detrazioni per lavoro dipendente?
R. L’assegno di maternità (200 mila mensili), previsto dalla legge 448/1998, per la donna non lavoratrice, non è soggetto a tassazione non essendo tale emolumento inquadrabile in alcuna delle categorie di reddito previste dall’art. 6 del TUIR.
Tale assegno, infatti, non può essere ricompreso tra le indennità sostitutive di reddito, in quanto è percepito, nel caso di specie, da una donna che non lavora. Né può essere ricondotto alla fattispecie degli assegni periodici in quanto trattasi di un emolumento di carattere transitorio.