Circolare ministeriale, Ministero delle Finanze, 22 dicembre 2000, n. 238/E

Chiarimenti in materia di redditi di lavoro dipendente e assimilati. Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, e legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000).”

(omissis)

1.3 Detrazioni per mantenimento e acquisto dei cani guida

Al fine di introdurre alcune disposizioni agevolative a favore dei soggetti non vedenti, con le lettere e) e g) dell’articolo 6, comma 1, della legge n.  488 del 1999, è stato integrato l’articolo 13-bis del TUIR, modificando il primo comma, lettera c), ed inserendo il comma 1-quater . In particolare:

4. con la lettera e), sono stati ricompresi tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti anche i cani guida;

5. con la lettera g), è stata prevista una detrazione forfetaria di lire un milione, con riferimento alla spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

Si ricorda che, con la circolare n. 74/E del 12 aprile 2000, sono state fornite istruzioni in materia di agevolazioni spettanti ai non vedenti e ai sordomuti per l’acquisto di autoveicoli destinati alla locomozione. In tale occasione, è stato, inoltre, fatto presente che le predette istruzioni si rendono applicabili anche per la fattispecie dell’acquisto dei cani guida.

Al riguardo, si forniscono di seguito ulteriori precisazioni in ordine alle modalità che si rendono applicabili alla fattispecie in esame.

Si osserva, in primo luogo, che per l’eventuale costo di acquisto del cane guida rileva l’intero ammontare del costo sostenuto. La detrazione spettante può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione ovvero in quattro quote annuali di pari importo.

Tenuto conto che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 13-bis del TUIR, la detrazione per gli oneri indicati nel comma 1, lettera c), dello stesso articolo 13-bis, spetta anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, in merito all’intestazione del documento comprovante la spesa sostenuta si fa presente che:

6. se il soggetto non vedente è titolare di redditi propri per un importo superiore a lire 5.500.000, il documento medesimo deve essere a lui intestato;

7. qualora, invece, il soggetto non vedente si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 12 del TUIR per essere considerato fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al soggetto non vedente o alla persona della quale risulta fiscalmente a carico.

Relativamente alla detrazione forfetaria prevista per il mantenimento del cane guida, si osserva che la stessa spetta nella misura prestabilita di lire un milione a prescindere dalla necessità di dover documentare l’effettivo sostenimento delle spese.

È utile, infine, precisare che, a differenza di quanto previsto per l’acquisto del cane guida, la detrazione a titolo di mantenimento può essere utilizzata esclusivamente dal soggetto non vedente atteso che il già citato comma 2 dell’articolo 13-bis non richiama, tra gli oneri relativamente ai quali spetta la detrazione anche se sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, quelli per il mantenimento del cane guida.

(omissis)

 

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