Circolare Ministeriale Ministero delle Finanze – Dipartimento delle entrate – 15 maggio 1997 n. 137/E

“Risposte ai quesiti in materia di imposte sui redditi, ICI, INVIM, successioni e donazioni e IVA”

IRPEF

(omissis)

2 ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE

2.1. Spese sanitarie

D – Tra le spese per i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti, rientrano quelle relative alla costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni?

R – Tra le spese per i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti, rientrano anche quelle relative alla costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni.

(omissis)

4 ONERI DEDUBICILI

4.1. Spese sanitarie per portatori di handicap

D – Possono essere considerate spese di assistenza specifica quelle sostenute da soggetti portatori di handicap per terapie psicomotorie?

R – Per quanto riguarda le spese sostenute per terapie psicomotorie da soggetti portatori di handicap, si ricorda che con la circolare n. 25/E del 6 febbraio 1997 è stato precisato che ai fini dell’inquadramento in una delle spese sanitarie comprese nell’art. 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Sanità, contenenti l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle prestazioni specialistiche, delle protesi, ecc.

Ovviamente, analogo comportamento si deve assumere per le spese mediche e di assistenza specifica deducibili di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), del Tuir.

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