Circolare Ministeriale – Ministero delle Finanze – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – 1 febbraio 2002, n. 15/E

“Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002). Primi chiarimenti. Disposizioni varie.”

Al fine di facilitare l’applicazione delle numerose disposizioni contemplate nella legge n. 448 del 28 dicembre 2001, c. d. “legge finanziaria per l’anno 2002”, pubblicata nel S. O. n. 285/L alla G. U. n. 301 del 29 dicembre 2001, si forniscono di seguito i primi chiarimenti sulle principali novità.

1. Art. 2, commi 1 , 2 e 6: modificazioni alla disciplina dell’IRPEF per le famiglie.

La disposizione prevista all’articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, riformula l’articolo 12, comma 1, del Tuir, in materia di detrazioni per carichi di famiglia. In particolare, la nuova norma lascia inalterata la misura delle detrazioni per familiari a carico già stabilita per gli anni 2000 e 2001 e ridetermina la misura di quelle relative all’anno 2002.

Al successivo comma 6 è prevista la sospensione, per l’anno 2002, dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale norma prevedeva una graduale riduzione delle aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da realizzarsi negli anni 2002 e 2003.

La sospensione della rimodulazione delle aliquote Irpef, come espressamente chiarito dalla relazione governativa di accompagnamento al provvedimento, ha l’obiettivo di assicurare, insieme alla normativa che interessa le detrazioni per carichi di famiglia, un regime più favorevole alle famiglie, in particolare a quelle più numerose e con redditi contenuti, nell’ottica di privilegiare le famiglie rispetto alla generalità dei contribuenti nell’attuazione dell’onere tributario.

Pertanto, per il periodo d’imposta 2002:

– restano in vigore le aliquote di imposta per scaglioni di reddito nella misura percentuale già prevista per il 2001;
– sono stabilite diverse misure di detrazioni per figli a carico in ragione del livello di reddito e del numero dei figli. Inoltre, è prevista una particolare detrazione in caso di figli portatori di handicap.
– Il nuovo comma 1 dell’articolo 12 del Tuir dispone che dall’imposta lorda dovuta dal contribuente si detraggono, per carichi di famiglia, euro 285,08 per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La detrazione spetta a prescindere dall’età del figlio e dalla circostanza che questi conviva con il genitore.

L’importo di euro 285,08 è elevato, a condizione che il reddito complessivo non superi euro 51.645,69 (pari a 100 milioni di lire), a:

– euro 303,68, per il primo figlio nonché per ogni altra persona a carico indicata nell’art.433 del c.c.. Per primo figlio si intende quello anagraficamente di età maggiore tra quelli a carico;
– euro 336,73, per i figli successivi al primo.

Una novità riguarda l’elevazione della misura della detrazione spettante per ciascun figlio da 285,08 a 516,46 euro (un milione di lire) in relazione all’ammontare del reddito complessivo di ciascun genitore e al numero dei figli. In particolare, la detrazione di euro 516,46 spetta ai contribuenti:

– il cui reddito complessivo non sia superiore a 36.151,98 euro (70 milioni di lire) con un figlio a carico;
– il cui reddito complessivo non sia superiore a 41.316,55 euro (80 milioni di lire) con due figli a carico;
– il cui reddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro (90 milioni di lire) con tre figli a carico;
– con almeno quattro figli a carico, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.

Ai fini dell’attribuzione dell’importo maggiorato delle detrazioni spettanti è necessaria la sussistenza di entrambe le condizioni richieste dalla norma (limite di reddito e numero dei figli).

La detrazione d’imposta nella predetta misura di euro 516,46 non spetta se il reddito complessivo è superiore ai limiti stabiliti ovvero il numero dei figli è inferiore a quello previsto per la corrispondente fascia di reddito.

Ad esempio, ad un contribuente con reddito complessivo di euro 40.000,00 e un figlio a carico al 100 per cento (per semplificazione si assume che le detrazioni spettino per intero a un solo genitore) spetta la detrazione di euro 303,68. Ad un contribuente con reddito complessivo di euro 48.000,00 e tre figli a carico al 100 per cento, spettano le detrazioni di euro 303,68, per il primo figlio, di euro 336,73 per il secondo e per il terzo.

Se il reddito complessivo è superiore a euro 51.645,69, ed il numero dei figli è inferiore a 4, spetta la detrazione base di 285,08 euro.

La detrazione per i figli a carico deve essere ripartita tra coloro che ne hanno diritto, in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno. La quota di detrazione non fruita da uno degli aventi diritto può essere utilizzata dall’altro.

Ogni contribuente deve, pertanto, calcolare la parte di detrazione a lui spettante, tenendo conto del proprio livello di reddito, in proporzione all’effettivo onere sostenuto. Se, ad esempio, uno dei genitori ha un reddito complessivo di euro 35.000,00 e l’altro di euro 50.000,00, ipotizzando un solo figlio e una suddivisione dell’onere sostenuto al 50 per cento tra i genitori, gli ammontari delle detrazioni spettanti saranno, rispettivamente, di euro 258,23 ed euro 151,84.

La nuova formulazione dell’articolo 12, comma 1, del Tuir, prevede per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, una detrazione pari a euro 774,69. La maggiore detrazione, spettante a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, sostituisce quella che spetterebbe in riferimento allo stesso figlio, in assenza dell’handicap.

Se, ad esempio, si ipotizza un contribuente con reddito pari a euro 47.000,00 e con tre figli a carico al 100 per cento (per semplificazione si assume che le detrazioni spettino per intero a un solo genitore) di cui il secondo (ossia quello che risulta nato in epoca successiva rispetto al primo) portatore di handicap, lo stesso avrà diritto alle seguenti detrazioni:

– euro 303,68, per il primo figlio;
– euro 774,69, in riferimento al secondo figlio portatore di handicap;
– euro 336,73, in riferimento al terzo figlio.

Una novità riguarda la disposizione stabilita dall’articolo 2, comma 2, della citata legge n. 448 del 2001, in base alla quale il contribuente può optare per la detrazione più favorevole nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alla lettera a) del comma 1 dello stesso articolo 12. La norma da ultimo richiamata stabilisce che, se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, al genitore spetta per il primo figlio la detrazione ordinariamente prevista per il coniuge, stabilita alla lettera a) del comma 1 e per gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera b) del citato articolo 12 del Tuir.

La possibilità di scelta prevista dalla norma in commento si spiega agevolmente ove si consideri che la misura delle detrazioni introdotte dalla legge finanziaria supera, in taluni casi, quella delle detrazioni stabilita per il coniuge.

Resta invariata la previsione in base alla quale l’importo della detrazione per i figli a carico è aumentato di 123,95 euro (240 mila lire), per ogni figlio di età inferiore ai tre anni. Tuttavia, se per il primo figlio si beneficia della detrazione prevista per il coniuge, non si ha diritto, solo per questo figlio, alla detrazione di 123,95 euro, per i minori di tre anni. Il citato incremento non spetta neppure nei casi in cui il contribuente ha diritto alla detrazione di 516,46 euro per ciascun figlio ovvero se beneficia della detrazione pari a euro 774,69 prevista per i figli portatori di handicap.

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni d’imposta spettanti per familiari a carico, il sostituto, salvo eventuale diversa indicazione del percipiente circa il presumibile importo del proprio reddito complessivo per l’anno cui si riferisce la detrazione, deve considerare, in via presuntiva, quale reddito complessivo quello di lavoro dipendente che corrisponde nel corso dell’anno.

Si rammenta, in proposito, che l’articolo 23 del DPR n. 600 del 1973 stabilisce che le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del Tuir sono effettuate se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi.

Tenuto conto della nuova disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia, al fine di calcolare l’esatto importo delle detrazioni da attribuire, il sostituto può invitare i percipienti a comunicare eventuali variazioni rispetto alle precedenti dichiarazioni e a fornire le indicazioni necessarie all’applicazione della nuova disciplina.

In particolare, la dichiarazione del sostituito riguarda l’ammontare presunto dei redditi diversi da quello corrisposto dal sostituto, il numero dei familiari a carico e la tipologia (coniuge, figli o altri familiari indicati nell’articolo 433 del c.c. che convivano con il contribuente o percepiscano gli assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria), la presenza di figli di età inferiore a tre anni e di figli portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’attestazione che il reddito percepito da ciascuno dei familiari a carico non sia superiore a euro 2.840,51 (pari a lire 5.500.000) al lordo degli oneri deducibili. A tal fine vanno computate anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Il sostituito deve, altresì, dichiarare se ricorrono le condizioni previste dal comma 2 dello stesso articolo 12 (mancanza fisica di un coniuge) che danno diritto, soltanto per il primo figlio a carico, alla detrazione prevista per il coniuge in luogo di quella per il figlio ed, eventualmente, esercitare l’opzione della detrazione più favorevole.

Si ricorda che il sostituito deve indicare anche la misura percentuale in cui può fruire della corrispondente detrazione (100 per cento se ne fruisce da solo, altra diversa misura se esistono altri soggetti che fruiscono della stessa).

Sull’importo della percentuale indicata dal percipiente il sostituto d’imposta non è tenuto a compiere nessuna indagine circa le motivazioni in base alle quali è stato dichiarato un importo piuttosto che un altro.

Resta fermo che in presenza di un reddito complessivo annuo superiore a quello considerato dal sostituto ai fini dell’attribuzione delle detrazioni per figli a carico, il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO Persone fisiche) per rideterminare l’imposta dovuta ed effettuare il relativo versamento.

2. Art. 2, comma 3: detrazione per servizi di interpretariato – soggetti sordomuti.

Con il comma 3 dell’articolo in commento, è stata inserita la lettera c-ter) nel comma 1 dell’art. 13-bis) del testo unico delle imposte sui redditi.

La richiamata lettera prevede la detrazione d’imposta, nella misura del 19 per cento, in relazione alle spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381.

In applicazione della normativa da ultimo citata si considerano sordomuti i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita prima dell’apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Naturalmente, al fine di poter fruire della detrazione, i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. Tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite agli uffici delle entrate in caso di apposita richiesta in tal senso.

(omissis)

Condividi:

Skip to content