Circolare Ministeriale – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale per l’Impiego, 2 febbraio 1999, n. 11

Assunzioni obbligatorie. Sentenza della Corte Costituzionale n. 454/1998. Diritto di iscrizione dei cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia nelle liste del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 482 del 1968.”

Con la sentenza citata in oggetto, pubblicata nella G. U. n. 2, – Serie speciale – del 13 gennaio 1999, la Corte Costituzionale, investita della questione dal pretore di Trieste con ordinanza del 7 ottobre 1997, si è pronunciata in materia di iscrizione dei cittadini extracomunitari regolarmente presenti sul territorio italiano nelle liste del collocamento obbligatorio, invertendo il contrario orientamento, com’è noto fino ad oggi accolto da questa Amministrazione, diretto a negare tale diritto sulla base della natura di disciplina speciale della legge n. 482 del 1968.

In particolare, la Corte, nel pronunciarsi sul caso di un cittadino somalo, rifugiato politico, riconosciuto invalido con una perdita permanente della capacità lavorativa pari al 79 per cento, ha dichiarato non fondata, in quanto la lacuna normativa non sussiste, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 1 e 5 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, come sostituiti dagli articoli 2, 3, comma 4, e 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento agli articoli 10, primo e secondo comma, 2 e 3 della Costituzione, dal giudice remittente.

Infatti, argomenta la Corte, “in presenza della garanzia legislativa ……..di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti” per i lavoratori extracomunitari rispetto ai lavoratori italiani (………), garanzia ulteriormente ribadita e precisata dall’articolo 2, comma 2, del testo unico n. 286 del 1998, …………, il ragionamento va rovesciato: occorrerebbe, per giungere all’accennata conclusione, rinvenire una norma che, esplicitamente o implicitamente, neghi ai lavoratori extracomunitari, in deroga alla piena uguaglianza, il diritto in questione.”.

In realtà, prosegue la Corte, tale norma derogatoria non è riscontrabile nell’ordinamento, che anzi attribuisce i benefici della disciplina delle assunzioni obbligatorie agli invalidi civili, “senza alcuna limitazione discendente dalla cittadinanza”, con riferimento sia alla definizione di invalido, sia alle cause di esclusione dal beneficio medesimo, tra le quali non è ricompresa la qualità di straniero. Norme e procedure speciali, nei confronti dei predetti soggetti, riguardano unicamente l’accesso al mercato del lavoro ma, acquisita l’autorizzazione al lavoro, i medesimi lavoratori godono degli identici diritti riconosciuti ai lavoratori italiani.

Ancora nelle considerazioni in diritto, la Consulta rimarca che, quand’anche volesse considerarsi il collocamento obbligatorio come una garanzia di protezione specifica diretta a fasce di lavoratori in posizione di debolezza sul mercato del lavoro, cioè come una speciale forma assistenziale, non sussisterebbe alcuna giustificazione di trattamento differenziato per i lavoratori extracomunitari. Infatti, da un lato, una costante giurisprudenza della Corte “ha ricondotto la disciplina sul collocamento obbligatorio degli invalidi alle forme di attuazione del dritto che gli inabili e i minorati hanno, a norma dell’articolo 38, terzo comma, della Costituzione, all’avviamento professionale; per altro verso, la normativa in materia ammette espressamente gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno al godimento delle prestazioni di assistenza sociale, comprese quelle previste per gli invalidi civili (articolo 41 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998).

Sulla scorta delle argomentazioni sinteticamente illustrate, la Corte conclude per la “spettanza ai lavoratori extracomunitari, aventi titolo ad accedere al lavoro subordinato stabile in Italia in condizioni di parità con i cittadini, e che ne abbiano i requisiti, del diritto ad iscriversi negli elenchi di cui all’articolo 19 della legge n. 482 del 1968 ai fini dell’assunzione obbligatoria.”.

In tale contesto, considerata la necessità di conformare con immediatezza l’attività degli Uffici all’orientamento espresso dalla Consulta, si raccomanda agli stessi di accogliere favorevolmente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza considerata, le istanze dei lavoratori extracomunitari, regolarmente presenti in Italia, dirette all’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, e di definire positivamente, le domande alla stessa data in fase di esame, nonché di attivarsi al fine di estinguere il contenzioso amministrativo e giudiziario in atto.

Per quanto concerne i provvedimenti di diniego in precedenza emessi nei confronti dei lavoratori interessati, tenuto conto della prevedibile difficoltà pratica di procedere alla revoca individuale di ciascuno di essi, si ravvisa la necessità che i lavoratori stessi, che abbiano in passato presentato domanda di iscrizione nei suddetti elenchi decisa con esito negativo, depositino semplice istanza diretta al riesame della posizione individuale, anche tramite la compilazione di apposito modello prestampato da porre eventualmente in distribuzione, prescindendo dalla produzione della documentazione in precedenza trasmessa, qualora sia ancora in possesso dell’ufficio, cui dovrà farsi mero rinvio, fatta salva la possibilità di richiedere il rinnovo di documenti soggetti a scadenza per i quali non sia prevista la procedura di autocertificazione.

A tal fine, si invitano le Direzioni regionali a diramare le presenti direttive alle rispettive Direzioni provinciali, invitando altresì le stesse a collaborare con l’Amministrazione centrale affinché sia conferita la massima diffusione alla notizia con i mezzi che si riterranno più efficaci, anche presso le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché presso le associazioni rappresentative dei lavoratori extracomunitari in Italia, offrendo altresì ai lavoratori medesimi massima disponibilità per l’assunzione delle informazioni del caso.

IL MINISTRO

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