Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale del Personale degli Affari Generali, 24 luglio 2009, n. 9

“Congedi retribuiti ex art.42 d. lgs. 26 marzo 2001 n.151.”

Prot. N: R.U.0022112-24/07/2009

Con riferimento alle recenti sentenze della Corte Costituzionale in merito ai congedi retribuiti biennali , si ritiene opportuno riassumere la normativa in materia delineando nel contempo gli aspetti più significativi.
La Legge 388/2000 art.80 comma 2, ripreso dall’art.42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, ha introdotto il diritto, per i genitori di persone con handicap grave, o dopo la loro scomparsa, per uno dei fratelli o sorelle conviventi , di usufruire di due anni di congedo retribuito,purchè abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalla normativa vigente per l’assistenza del figlio in situazione di gravità (art.33 comma 3 L.104/92).
Successivamente la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 233/2005 e n. 158/2007, ha stabilito che tale diritto spetta ai fratelli e sorelle conviventi, anche nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio con handicap grave perché totalmente inabili e al coniuge convivente con il disabile.
Si precisa che,in caso di assistenza a fratelli o sorelle, l’inabilità dei genitori deve essere comprovata da specifica documentazione da cui sia rilevabile lo stato di invalidità totale.
Da ultimo con sentenza n. 19/2009 la Corte Costituzionale include tra i soggetti legittimati a fruire del congedo retribuito anche il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura dei genitori che si trovano in situazione di grave disabilità.
Pertanto, attualmente, hanno diritto ai congedi: – i genitori anche adottivi e affidatari, che potranno fruirne alternativamente ma non contemporaneamente;
– il coniuge convivente; – i fratelli e le sorelle conviventi, in caso di decesso o totale inabilità dei genitori, possono fruire del congedo e per la parte ancora non fruita dai genitori ; – i figli conviventi, in assenza di altre persone idonee a prestare assistenza.
La convivenza , condizione inderogabile per poter fruire dei congedi, deve risultare dallo stato di famiglia. Resta inteso che il beneficio del congedo non potrà essere concesso se la persona handicappata grave da assistere presti attività lavorativa durante il periodo di fruizione del congedo da parte degli aventi diritto.

DURATA
Il congedo in parola ha la durata massima di due anni nell’arco della vita lavorativa di ciascun dipendente e può riferirsi a più soggetti disabili, qualora ne ricorrano le condizioni. Nella fattispecie di più dipendenti legittimati a fruire dell’istituto di che trattasi, i vari periodi si sommano fra di loro, fino al raggiungimento del limite massimo previsto. I periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo non retribuito riconosciuto a ciascun dipendente, ai sensi dell’art.4, comma 2 della legge53/2000, “per gravi e documentati motivi familiari”. Qualora il dipendente abbia già fruito di periodi di congedo non retribuito, gli stessi devono essere decurtati dal limite dei due anni previsti per il congedo retribuito.

COMPATIBILITA’
Durante il periodo di congedo retribuito non è possibile usufruire dei benefici di cui all’art.33 della Legge 104/92, cioè dei permessi lavorativi di tre giorni mensili; pertanto chi usufruisce del congedo non può richiedere durante lo stesso periodo i permessi ex legge 104/92,né possono fruire dei permessi nello stesso periodo gli altri eventuali aventi diritto.

FRAZIONABILITA
L’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede che i periodi di congedo retribuito possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato. In caso di fruizione frazionata , tra un periodo e l’altro – perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche ? è necessaria l’effettiva e sostanziale ripresa del lavoro, non considerandosi a tal fine le ferie , i permessi retribuiti, malattie e altre assenze a qualsiasi titolo.

RETRIBUZIONE
L’articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che questi congedi debbano essere retribuiti con un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita e coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. L’indennità e la contribuzione figurativa spettano comunque fino ad un importo complessivo massimo di 36.151,98 Euro annue, per cui in caso di superamento durante l’annualità di tale importo, il restante periodo di congedo sarà non retribuito. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2002, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

FERIE
Questa Amministrazione, poiché la norma istitutiva non precisa nulla riguardo alla maturazione delle ferie nel corso della fruizione del congedo retribuito, ha, inizialmente, ritenuto che i congedi in questione non incidono sulle ferie.
A tale riguardo si fa, però, presente che a seguito di rilievo mosso dall’Organo di controllo sul mantenimento integrale delle ferie durante la fruizione del congedo, è stato inoltrato apposito quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica. Si fa riserva pertanto di comunicare l’incidenza o meno del congedo retribuito sul computo delle ferie a seguito delle chiarificazioni da parte del predetto Dipartimento della Funzione Pubblica.
Si precisa infine che, in caso di fruizione prolungata del congedo, le ferie annuali devono, comunque, essere godute entro e non oltre i termini stabiliti dal vigente CCNL.

DOMANDA
La richiesta di fruire del congedo retribuito, corredata dalla documentazione di seguito indicata, dovrà essere trasmessa per il tramite dell’Ufficio in cui si presta effettivo servizio, almeno 30 giorni prima del periodo di fruizione del congedo, salvo casi di oggettiva impossibilità, alla scrivente Direzione generale Area B , Sede Via Caraci 36 (dipendenti appartenenti ruolo ex Trasporti-Navigazione) ? Sede Via Nomentana (dipendenti appartenenti ruolo ex Infrastrutture):

– Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà ( art.47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 ) di cui all’allegato 1
– Certificazione (anche in copia ) relativa al riconoscimento dell’handicap grave . Non è necessario presentare nuovamente la documentazione qualora la certificazione sanitaria sia già in possesso dell’Amministrazione: in tal caso è sufficiente la dichiarazione relativa alla permanenza delle condizioni di disabilità..
La scrivente Direzione resta comunque a disposizione per ogni chiarimento in merito.
La presente circolare, considerata la rilevanza della tematica per il personale tutto, dovrà avere la massima diffusione, in tempi rapidi ritirando la firma per presa visione.
Sarà cura, pertanto, delle segreterie diffonderne il contenuto anche al personale interessato assente dall’ufficio per malattia e maternità.
La presente circolare sarà pubblicata sul sito del Ministero nella sezione “per i dipendenti”.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dr.Alberto Migliorini

Allegato 1 (scarica in formato .doc per word)

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