Competenze dell’INPS in materia di minorazioni civili

Nel corso del tempo all’INPS sono state attribuite sempre maggiori competenze in materia di minorazioni civili ed handicap.

L’articolo 130 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è attribuita la funzione di erogazione delle provvidenze economiche agli invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, la cui concessione spetta invece alle Regioni e alle Province Autonome.
Prima di procedere all’erogazione delle provvidenze economiche l’INPS procede alla verifica dei requisiti soggettivi (reddituali, di ricovero, di frequenza, laddove previsiti)
È all’INPS che vanno inoltrate le dichiarazioni annuali (31 marzo di ogni anno) relative alla permanenza dei requisiti per il godimento dell’indennità di accompagnamento (assenza di ricovero a titolo gratuito) e dell’assegno mensile di assistenza (non svolgimento di attività lavorativa).

L’articolo 10 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 ha attribuito la funzione di verifica sui verbali relativi a minorazioni civili, handicap (Legge 104/1992) e disabilità (Legge 68/1999), precedentemente affidata al Ministero del Tesoro. Tale competenza veniva assolta dalle specifiche Commissioni di verifica, con un esame, sotto il profilo sostanziale e formale, tutti i verbali emessi dalle Commissioni delle Aziende Usl e provvedendo poi a convalidarli o a procedere a verifiche del caso. Alle stesse Commissioni di verifica svolgono attività di controllo a campione sulle posizioni già in essere degli invalidi civili.

L’articolo 20 della Legge 3 agosto 2009, n. 102 ha integrato la composizione delle Commissioni di accertamento delle Aziende USL, con la presenta di un medico INPS con funzione effettiva, ed ha attribuito allo stesso istituto il compito di convalida definitiva dei verbali emessi dalle stesse Commissioni.

L’INPS, con propria Circolare n. 131 del 28 dicembre 2009, ha quindi ridefinito il proprio ruolo di verifica, prevedendo un diverso iter a seconda che i verbali siano approvati dalla Commissione ASL (ora integrata con il medico INPS) siano approvati a maggioranza o all’unanimità.
Infatti, se al termine della visita viene approvato all’unanimità, il verbale, validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS.
Se il verbale dà diritto a prestazioni economiche (pensioni, indennità, assegni), viene anche attivato il flusso amministrativo per la relativa concessione ed erogazione e quindi inviato anche all’ente concessore e “messo in lavorazione”.
Se al termine della visita di accertamento, invece, il parere non è unanime, l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni.
La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS (diverso da quello presente in Commissione ASL), da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS) e, nel caso di valutazione dell’handicap, da un operatore sociale (per le certificazioni relative alla Legge 104/1992 e 68/1999)
La Commissione medica può avvalersi della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione. Le consulenze potranno essere effettuate da medici specialisti INPS o da medici già convenzionati con l’Istituto.

Lo stesso articolo 20 Legge 3 agosto 2009, n. 102 ha stabilito che le domande per l’accertamento delle minorazioni civili, dell’handicap (Legge 104/1992) e per la disabilità (Legge 68/1999), dal 1 gennaio 2010 devono essere presentate all’INPS e non più alle segreterie delle Commissioni operanti presso le Aziende USL.

Un’ultima competenza dell’INPS è la presenza obbligatoria in tutti i contenzioni giudiziari relativi ai procedimenti relativi alle minorazioni civili, all’handicap e alla disabilità.

 

© HandyLex.org – Tutti i diritti riservati – Riproduzione vietata senza preventiva autorizzazione

Condividi:

Skip to content