Congedi non retribuiti e certificazione di handicap

Domanda
Sono fratello di una persona Down di 29 anni con cui convivo assieme ai due genitori. Attualmente lavoro presso un datore di lavoro privato e vorrei chiedere i due anni di congedo per poter seguire meglio mio fratello. Leggendo la normativa di riferimento mi sembra di capire che nel mio caso non ho diritto ai due anni di congedo retribuito ma solo a quello, pur della stessa durata, ma non retribuito.

Posso richiedere questo congedo? Per il congedo retribuito viene richiesta la condizione dei 5 anni di certificazione di handicap in situazione di gravità. Tale imposizione è valida anche per i congedi non retribuiti? Se così fosse come faccio a dimostrarlo visto che la mia Asl rilascia questo tipo di certificazioni solo da 2 o 3 anni?

Risposta

Va subito precisato che il limite di 5 anni di certificazione di handicap, per l’ottenimento del congedo retribuito di due anni, è stato abrogato dall’art. 3 comma 106, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
Il congedo cui si riferisce il quesito, invece, è stato disciplinato dal Decreto Ministeriale 278/2000. Viene concesso per gravi motivi familiari. Questi devono riguardare: i soggetti di cui all’articolo 433 del Codice Civile (coniuge, figli legittimi, legittimati, adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche non conviventi; i portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado oppure i componenti della famiglia anagrafica (quindi anche famiglia di fatto).

Fra i gravi motivi il Decreto 278/2000 elenca: le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone componenti il nucleo familiare; le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone; le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo.

Ancora, per gravi motivi si intendono le situazioni, a esclusione del richiedente, derivanti da patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; le patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
La documentazione relativa alle patologie viene rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, dal medico di medicina generale oppure dal pediatra di libera scelta e va presentata contestualmente alla richiesta di congedo.
Entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi sulla stessa e a comunicarne l’esito al dipendente. L’eventuale diniego, la proposta di rinvio a un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste dal Decreto 278 e da ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.
Il decreto prevede che i singoli Contratti Collettivi di Lavoro che si andranno a definire disciplinino i procedimenti di richiesta e di concessione dei permessi. Alla conclusione del congedo il lavoratore ha diritto a riprendere il suo posto e la sua mansione. Il dipendente inoltre, può rientrare anche anticipatamente al lavoro dandone preventiva comunicazione all’azienda.
Per il congedo non retribuito, quindi, non è previsto che il disabile assistito sia titolare della certificazione di handicap (ex art. 3 comma 3 della Legge 104) come nel caso dei congedi retribuiti.

Approfondimenti: Congedi per cause particolari e per gravi motivi familiari

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