Congedi per la formazione

Vengono previste dalla Legge 53/2000 opportunità per la formazione e l’aggiornamento professionale.

I dipendenti sia pubblici che privati, con almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.

Il “congedo per la formazione” è quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione. Una grave e documentata infermità intervenuta durante il periodo di congedo dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.

Il congedo per formazione non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Il lavoratore può procedere al riscatto oppure al versamento dei relativi contributi relativi al periodo di congedo.

Chi fruisce di questi congedi previsti, può, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l’età di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento. Questa opportunità consente di evitare il riscatto o il versamento volontario dei contributi.

Nel caso di comprovate difficoltà organizzative il datore di lavoro può rifiutare la domanda di congedo o può differirla. I singoli contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all’esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.

La norma inoltre afferma con chiarezza il diritto a proseguire i percorsi di formazione per tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali.

Anticipazione del trattamento di fine rapporto

Il Codice Civile (articolo 2120) prevede la possibilità di ottenere l’anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR) in caso di grave malattia del lavoratore o di un congiunto e per l’acquisto dell’abitazione.

Viene ora introdotta una terza possibilità: l’anticipazione del TFR contestualmente alla richiesta dei permessi per educazione e assistenza ai figli oppure per congedi per la formazione.

Per i dipendenti pubblici questa opportunità sarà disciplinata da uno specifico decreto.

 

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