C’è una novità, pur minima, nelle modalità previste per la concessione dei congedi biennali retribuiti riconosciuti ai lavoratori che assistono le persone con disabilità. In questi giorni l’INPS ha formalmente recepito la Sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 7 dicembre 2018 e ha fornito le conseguenti indicazioni applicative per i dipendenti del settore privato. Mancano al momento analoghe indicazioni per i dipendenti pubblici.
La Sentenza 232/2018 ha riconosciuto l’illegittimità costituzionale di un particolare aspetto della norma che disciplina la concessione dei congedi retribuiti e li vincola, per tutti i familiari che non siano i genitori, al vincolo della convivenza.
Il caso di specie – che ha dato origine al contenzioso terminato con la Sentenza – riguardava il figlio di una persona con grave disabilità che, pur in assenza di altri familiari non in grado di svolgere l’assistenza, si era visto rigettare la concessione del congedo non avendo perfezionato prima il trasferimento di residenza presso il genitore.
Nella sostanza la Corte Costituzionale afferma che il requisito della convivenza, nel caso del figlio, non è necessario sussista ex ante, cioè quale condizione per la concessione del congedo, ma può essere perfezionato in seguito. Resta ferma la condizione generale della convivenza quale elemento di tutela per la persona con disabilità.
Bisogna ricordare che la normativa vigente, esito anche di varie Sentenze della stessa Corte Costituzionale, prevede una priorità nella concessione dei congedi. Solo se il familiare in posizione più elevata nella scala di priorità non è presente o non è in grado di prestare assistenza si passa al familiare successivo, secondo questo ordine:
1. il “coniuge convivente” o la “parte dell’unione civile convivente”;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente” o della “parte dell’unione civile convivente”;
3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente” o la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente” o la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
La Circolare INPS n. 49 del 5 aprile 2019, nel recepire le indicazioni della Corte Costituzionale, aggiunge a questa scala di priorità un’ultima ipotesi.
6. uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il “coniuge convivente” o la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” , i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Quindi anche il figlio non ancora convivente può ottenere i congedi, ferma restando la condizione che non vi siano altri parenti (come elencati sopra) conviventi.
Per ottenere il congedo il figlio è tenuto a dichiarare nella domanda che provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso. Si tratta di una dichiarazione di responsabilità espressa ai sensi del DPR n. 445/2000, quindi penalmente rilevante se mendace.
L’INPS si riserva di effettuare tutte le verifiche amministrative di competenza per verificare l’effettiva convivenza.
- Consulta la Circolare INPS 5 aprile 2019, n. 49
- Consulta la Sentenza della Corte Costituzionale 7 dicembre 2018, n. 232
17 aprile 2019
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