Importante Sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato l’obbligo di copertura totale dell’assistenza LIS per alunni con sordità.
Il fatto.
Il Comune di San Clemente (Rimini) ha impugnato la sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva accolto il ricorso di due genitori di minori con sordità profonda.
Il TAR aveva annullato la delibera del Tavolo Tecnico che per l’a.s. 2024/25 assegnava ai minori solo 15 ore settimanali di assistente alla comunicazione LIS, a fronte delle 27 ore settimanali indicate nei rispettivi PEI (Piani Educativi Individualizzati) redatti dal GLO.
La decisione.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che il diritto all’istruzione delle persone con disabilità è un diritto fondamentale, tutelato dagli articoli 2, 3 e 34 della Costituzione, e come tale non può essere compresso per ragioni di bilancio, richiamando inoltre giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 80/2010, n. 275/2016, n. 62/2020), che impone agli enti pubblici di garantire un “nucleo invalicabile di garanzie minime” per l’effettiva fruizione del diritto all’inclusione scolastica.
Il Consiglio inoltre ha puntualizzato ulteriormente che il PEI è riconosciuto come documento programmatico, non vincolante in senso assoluto, ma fortemente orientativo, specie laddove – come nel caso in esame – la mancata attuazione delle misure in esso previste impedisce del tutto l’accesso alla didattica, specificando che la riduzione delle ore di assistenza nei casi di disabilità sensoriale grave non può essere giustificata da esigenze finanziarie, in quanto ciò equivale a negare l’istruzione stessa.
Il Consiglio ha riconosciuto che il Comune esercita una discrezionalità tecnico-amministrativa nell’allocazione delle risorse, ma tale potere deve cedere quando la mancata erogazione dell’assistenza compromette integralmente il diritto all’istruzione.
In poche parole, l’autonomia finanziaria comunale non può fungere da limite invalicabile quando incide su diritti fondamentali.
Sulla base dei presupposti di cui sopra, il ricorso del Comune è stato rigettato puntualizzando come
- L’insufficienza dell’assistenza LIS (15 ore su 27) precludeva di fatto ai minori la possibilità di apprendere e interagire, rendendo “inutile” la loro presenza scolastica nelle ore non coperte da supporto.
- La gravità della disabilità sensoriale richiede un’assistenza costante e non comprimibile.
- Il Comune non ha dimostrato che sussistessero interessi pubblici di pari rango in grado di giustificare la riduzione oraria, né ha dimostrato di aver attivato misure alternative (come l’accesso a fondi statali perequativi ex art. 119, comma 5 Cost.).
- La decisione del TAR non ha violato l’autonomia del Comune, ma ha legittimamente verificato il rispetto del bilanciamento costituzionale tra esigenze finanziarie e diritti fondamentali.
Punti salienti della sentenza
Tema | Posizione del Consiglio di Stato |
Il PEI è vincolante? | No, ma fortemente orientativo nei casi gravi |
Discrezionalità del Comune | Sì, ma limitata dal rispetto dei diritti fondamentali |
Rilevanza delle esigenze finanziarie | Non possono giustificare la negazione del diritto all’istruzione |
Presenza di assistenti LIS a scuola | Deve essere continuativa altrimenti viene meno la funzione educativa |
Ruolo dell’insegnante di sostegno | Non può sostituire l’assistente alla comunicazione se non ha adeguata formazione |
Giudicabilità delle scelte amministrative | Sì, se in contrasto con principi costituzionali |
La sentenza rappresenta un precedente significativo in materia di diritto all’istruzione per studenti con disabilità sensoriale e si pone in linea con numerose altre sentenze in materia.
Infatti, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che:
- Le ore di assistenza previste nel PEI non possono essere arbitrariamente ridotte.
- L’assistenza LIS per alunni sordi deve coprire l’intero orario scolastico.
- La mancanza di risorse finanziarie non può giustificare la violazione del diritto all’istruzione.
- I Comuni devono eventualmente attivarsi per ottenere fondi aggiuntivi (es. dallo Stato, ex art. 119 Cost.) ma non possono negare il servizio.
In conclusione, l’inclusione scolastica è un diritto fondamentale non derogabile per motivi di bilancio, le amministrazioni devono operare un bilanciamento reale e concreto tra risorse e bisogni educativi, con priorità ai diritti inviolabili ed in presenza di una disabilità che esclude completamente l’accesso alla didattica senza assistenza, non può esserci alcuna giustificazione per una riduzione del supporto necessario.
Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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