I cittadini che effettuano interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono fruire di un contributo economico ai sensi della Legge13/89 e di alcune detrazioni fiscali.

Il contributo legge 13/1989 e la detrazione Irpef sono cumulabili, purché l’erogazione complessiva (pari alla somma del contributo legge 13/89 e delle detrazioni Irpef) non superi la spesa effettivamente sostenuta.

A) CONTRIBUTO PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

La legge 9 gennaio 1989 13 prevede un contributo economico per il rimborso delle spese sostenute per interventi edilizi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati (sia nei singoli appartamenti sia nelle parti comuni di un edificio). La domanda deve essere presentata al sindaco del comune in cui è sito l’immobile entro il 1° marzo di ogni anno.
Possono presentare le domande di contributo:

  • Le persone con disabilità con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i ciechi;
  • coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
  • i condomìni ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
  • gli amministratori degli stabili in cui risiedono le persone con disabilità se le spese sono sostenute dal condominio

Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su: parti comuni di un edificio (es. ingresso di un condominio); immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento alla persona con disabilità (es. all’interno di un appartamento).
Il contributo può essere erogato per una singola opera (es. realizzazione di una rampa) o per una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio: portone di ingresso troppo stretto e scale che impediscono l’accesso a una persona non deambulante).

Dopo la presentazione della domanda, l’opera può essere realizzata direttamente senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo.
Il richiedente ha l’obbligo di comunicare all’ufficio tecnico del Comune la conclusione dei lavori con la trasmissione delle fatture e delle quietanzate in originale o in copia.
Il contributo quindi viene erogato dopo che il cittadino ho sostenuto le spese.

B) DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Per quanto riguarda le detrazioni, la normativa tributaria prevede diverse tipologie di agevolazioni fiscali, applicabili anche a lavori di abbattimento barriere architettoniche:

  1. la detrazione Irpef per la ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e)
  2. la detrazione del 75% per eliminazione delle barriere architettoniche, introdotta dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234, sarà in vigore fino al 31 dicembre 2025.
  3. la detrazione del Superbonus prevista anche per gli interventi “trainati” (tra cui l’abbattimento delle barriere), ma solo se vengono eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti”.

1) Detrazione Irpef per ristrutturazione edilizia (articolo 16-bis del Tuir)

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al:

  • 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024.
  • 36% da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1 gennaio 2025.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati i seguenti casi:

  • lavori effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per es. ascensori e montacarichi);
  • lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992. Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità;

Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:

  • la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione;
  • la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Tutte le indicazioni utili per usufruire della detrazione sono illustrate nella guida dell’Agenzia delle entrate “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali.

2) Detrazione Irpef del 75% per eliminazione barriere architettoniche.

La legge n. 234/2021 ha introdotto la detrazione del 75% per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Prevista inizialmente solo per l’anno 2022, l’agevolazione è stata poi prorogata al 31 dicembre 2025 dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate, sostenute nel periodo tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal

decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989. La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito. Dal 1 gennaio 2023, per le delibere condominiali che approvano questi lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti che deve rappresentare almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio. Non essendo legata al Superbonus, la detrazione al 75% può essere fruita senza il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oppure al miglioramento sismico dell’edificio.

In merito al bonus 75%, si segnala inoltre la Risposta n. 293 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate. Essa ha chiarito come un contribuente possa scegliere se detrarre un’opera di abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir (lavori di ristrutturazione) oppure sfruttando l’articolo 119-ter del decreto Rilancio (bonus 75%): è possibile avvalersi di una sola delle due agevolazioni, non di entrambe.

3) Detrazione del Superbonus per gli interventi “trainati”

La normativa prevede due tipologie di interventi:

  • gli interventi trainanti, che accedono direttamente al Superbonus
  • gli interventi trainati che possono accedere al Superbonus solo se realizzati congiuntamente a un intervento trainante. 

Rientrano negli interventi trainanti i lavori di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Fra gli interventi trainati possono rientrare:

  • gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 16-bis comma 1 lett. e) del TUIR)
  • gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per le persone con età superiore ai 65 anni.

Per quanto riguarda gli interventi trainati finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, si può richiedere il Superbonus per:

  • ascensori e montacarichi,
  • elevatori esterni all’abitazione,
  • sostituzione di gradini con rampe,
  • realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari.

DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA: LE ECCEZIONI

La Legge n. 38 dell’11 aprile 2023 (conversione del DL del 16 febbraio 2023 n. 11) ha abolito lo sconto in fattura e la cessione del credito per i bonus edilizi.
Tuttavia l’art.2 (1-bis) della legge ha previsto alcune eccezioni, cioè casi in cui è ancora possibile applicare la cessione del credito o lo sconto in fattura: si tratta delleopzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”. Rientra quindi fra le eccezioni il bonus 75% per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, per cui è ancora possibile applicare la cessione del credito o lo sconto in fattura. Lo stesso discorso vale anche per gli interventi realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato.

 

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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