Contributi per l’eliminazione di barriere architettoniche e cardiopatici

Domanda
Sono affetto da una grave patologia cardiaca e da disturbi respiratori che mi impediscono di muovermi per più di qualche passo se non mettendo a repentaglio la mia stessa esistenza. Fra l’altro sono anche stato accertato come invalido civile con una percentuale del 90%. Avevo intenzione di istallare un miniascensore che mi permettesse di muovermi più agevolmente fra i due piani in cui è suddivisa la mia abitazione. Al Comune mi hanno però informato che i contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche spettano solo a chi è in carrozzina o ha delle menomazioni agli arti inferiori. Questa ingiustizia ha qualche fondamento?

Risposta
Quanto affermato dal Comune non ha, fortunatamente, alcuna base giuridica. La Circolare n. 1669 del Ministero dei Lavori Pubblici del 22 giugno 1989 ha precisato con chiarezza che i contributi previsti dalla Legge 13/1989 per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati spettano a “colui il quale, affetto da obiettive menomazioni o per effetto di patologie invalidanti irreversibili (pneumopatie, disturbi cardiocircolatori, ecc.), non sia in grado di raggiungere la propria abitazione se non con l’aiuto di terze persone, a rischio della salute.”
Non solo le persone con gravi disabilità motorie, quindi, hanno diritto ai contributi.

Approfondimenti: I contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche

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