Con l ‘ordinanza 28212 del 23 ottobre 2025, la Corte di cassazione (Sezione Lavoro) ha chiarito quale condizione rientri nella nozione di “necessità dell’aiuto continuo di un accompagnatore durante la deambulazione”, la cui presenza è indicata, all’articolo 1 della legge 18/1980, come requisito essenziale per l’ottenimento dell’indennità di accompagnamento.
Se da certificazione del medico competente risulta che la persona con disabilità ha necessità di aiuto e supervisione quando deve spostarsi o muoversi da una parte all’altra, ovvero tutte le volte che cammina perché durante quest’attività corre un elevato rischio di cadere e farsi male, essa ha diritto all’indennità di accompagnamento.
Questo è quanto stabilito dai Giudici della Suprema Corte nell’ordinanza in esame, che afferma espressamente che il riconoscimento della “necessità di aiuto/supervisione in tutte le attività della vita che prevedano spostamenti e trasferimenti” è sovrapponibile all’accertamento del fatto che la persona con disabilità, per camminare in sicurezza, necessiti e lo faccia con il supporto di appoggi e la supervisione continua del proprio accompagnatore.
I giudici motivano la decisione affermando che appare chiaro che, secondo entrambe le valutazioni, la persona con disabilità in questione non era in grado di camminare autonomamente, in quanto avere accertata la necessità di supervisione ogni qualvolta si deambula significa non poterlo fare senza supporto altrui, e che tale necessità non è episodica o sporadica, ma continua.
Importante è la precisazione dei giudici relativa all’autonomia residua della persona con disabilità con elevato bisogno di supporto nel camminare, negli altri ambiti della vita. Infatti, essere in grado di compiere le azioni quotidiane non esclude il diritto all’indennità di accompagnamento se non si può camminare senza supporto, sorveglianza o aiuti. Ciò perché il requisito “dell’impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita in modo autonomo” e quello della “necessità dell’aiuto continuo di un accompagnatore durante la deambulazione” sono due requisiti distinti e separati. L’assenza di uno, perciò, non esclude la presenza dell’altro, e viceversa.
News a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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