Cumulabilità dei congedi di due anni

Domanda

Sono un dipendente di un ente pubblico e come tale assicurato INPDAP.
Sono il padre di due figli maggiorenni e conviventi, entrambi invalidi al 100% fin dalla nascita e percepiscono l’indennità di accompagnamento da non meno di 15 anni, oltre ad essere certificati persone con handicap grave da almeno 8 anni.
Ho diritto al congedo di due anni o di 4 anni (cumulo per entrambi i figli)?

Risposta

Per gli assicurati INPDAP il riferimento era la Circolare INPDAP del 10 gennaio 2002, n. 2 che, a proposito dei casi come questo , precisava:
“Nell’ipotesi di più figli con handicap, il beneficio spetta per ognuno di essi, con i limiti indicati per i benefici della legge 104/ 92, previa verifica (tramite accertamento sanitario) dell’impossibilità di assistenza degli stessi usufruendo di un solo congedo straordinario”

Tuttavia una successiva precisazione del Dipartimento Funzione Pubblica ha, nella sostanza, superato – per i soli dipendenti pubblici – le indicazioni dell’INPDAP e dello stesso Consiglio di Stato. Nel Parere del 18 febbraio 2008, n. 13, il Dipartimento ha espresso un’indicazione diversa, motivata con il riferimento all’articolo 20 della Legge 53/2000 – intervenuta successivamente al Parere del Consiglio di Stato del 1995. Quella norma precisa che i benefici possono essere fruiti anche in assenza di convivenza e quindi, a parere del Dipartimento, non avrebbe più senso l’eventuale raddoppio dei benefici in caso di pluralità di disabili da assistere: i permessi possono ora essere fruiti solo in riferimento ad un’unica persona disabile. Si spinge ad affermare inoltre che “un’assistenza resa con continuità è logicamente prestata in favore di una sola persona”. Non sarebbe possibile assistere, secondo la Funzione Pubblica, due persone con continuità. Tuttavia, anche in questo caso, rimanda alla discrezionalità delle diverse amministrazioni, la valutazione dei casi “eccezionali”.

Approfondimenti: I permessi lavorativi: la cumulabilità

 

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