Nella giornata di ieri il Senato ha approvato il testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Cura Italia”) modificato da un maxi-emendamento su cui il Governo ha posto la fiducia.

Fra le persone con disabilità, in particolare quelle che lavorano, vi era un attesa piuttosto elevata legata ai possibili chiarimenti che rendessero finalmente esigibile l’articolo 26 di quel decreto a oltre 20 giorni dalla sua entrata in vigore.

Ma cosa prevede l’articolo 26?

Ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità nonché ai lavoratori in possesso di certificazione “rilasciata dai competenti organi medico legali”, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita anche se non sono in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (basta il comma 1 dell’articolo 3 della 104) viene riconosciuto fino a fine aprile lo status ricovero ospedaliero sulle assenze effettuate.

Le ambiguità e i coni d’ombra di quel testo hanno comportato fino ad oggi la mancata applicazione di quel diritto, nonostante le numerose richieste, proteste, istanze.

Inoltre né la Presidenza del Consiglio dei Ministri, né il Ministero della Salute, né il Ministro per la Pubblica Amministrazione o quello del Lavoro, né tantomeno INPS hanno fornito indicazioni operative e applicative. Quali sono le procedure? Chi emette la certificazione? Possono farlo o no i medici di medicina generale? Ecc…

Ci si augurava che i testo fosse chiarito e semplificato in sede di discussione al Senato e poi alla Camera. E quindi: che fosse indicato quali sono le procedure; fosse semplificata la domanda; fosse indicato chi sono i medici a poter emettere (laddove servano) le relative certificazioni.

Bene: nel maxi emendamento viene accolta e approvata la proposta dei Senatori Errani (LEU, Gruppo misto), Floridia (M5S), Maiorino (M5S), Pirro (M5S) (emendamento 19.1000/20) che riportiamo di sotto a fronte al testo originale emendato.

Se era possibile complicare ulteriormente il testo originale, generare sovraccarichi ulteriori per le persone, restringere la possibilità di fruizione, l’emendamento approvato, fra l’altro con una scrittura tecnica piuttosto incerta, ci riesce benissimo.
L’esito è peggiore dell’originale. Ecco il quadro che ne esce.

A cosa si ha diritto: come prima; le assenze fino a fine aprile sono equiparate al ricovero ospedaliero. Non è esplicitato in modo chiaro se incidono o meno nel periodo di comporto.

A chi spetta: come prima; ai dipendenti pubblici e privati con disabilità grave (legge 104/1992, art. 3, comma 3) o che vivono in una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Qual è il percorso: le istruzioni applicative ovviamente non ci sono ancora; saranno oggetto di circolari applicative, ma è già possibile individuare, districandosi nel testo farraginoso, quale sia la documentazione richiesta ai due gruppi di beneficiari.

Documentazione richiesta:

ai lavoratori con grave disabilità:

a) verbale di handicap con connotazione di gravità (art. 3. comma 3, legge 104);
b) prescrizione delle autorità sanitarie competenti;
c) (in aggiunta a e b) prescrizione del medico di assistenza primaria.

L’emendamento non precisa chi siano le “autorità sanitarie competenti”.
L’emendamento non precisa chi sia il medico di assistenza primaria; verosimilmente il medico di medicina generale (medico di famiglia).
Quindi serve una doppia prescrizione, non certo agevole in un periodo di piena emergenza COVID.

ai lavoratori con immunodepressione, esiti da patologie oncologiche ecc …

a) verbale di handicap senza connotazione di gravità (art. 3. comma 1, legge 104)
b) attestazione della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, rilasciata dai competenti organi medico legali;
c) prescrizione delle autorità sanitarie competenti;
d) (in aggiunta a, b e c) prescrizione del medico di assistenza primaria.

L’emendamento non precisa chi siano i “competenti organi medico legali”; probabilmente i servizi di medicina legale o di igiene pubblica delle ASL, in questo periodo già sovraccaricate di altri impegni.
L’emendamento non precisa chi siano le “autorità sanitarie competenti”.
L’emendamento non precisa chi sia il “medico di assistenza primaria”; verosimilmente il medico di medicina generale (medico di famiglia).
Quindi serve una attestazione e poi doppia prescrizione, procedimento non certo agevole in un periodo di piena emergenza COVID.

Questo il quadro che si può estrarre da un testo confuso e, se compreso, del tutto insostenibile. Ora il testo passa al vaglio della Camera ove è del molto improbabile che il testo venga modificato.

Di fronte a tale quadro normativo e amministrativo il nostro servizio di sportello non riuscirà ad esprimere orientamenti e consigli ché sarebbero del tutto aleatori.

Confronto fra i testi

Articolo 26, nel decreto legge “Cura Italia” Articolo 26, dopo l’emendamento al Senato
“2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n.104, nonché ai lavoratori in possesso della certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e viene prescritto dalle competenti autorità sanitarie nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti saranno editati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi”

10 aprile 2020

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