DOMANDA: L’amministratore di sostegno può decidere autonomamente il luogo di vita del beneficiario stabilendo, insieme al giudice, se il beneficiario deve vivere in struttura piuttosto che al suo domicilio?

RISPOSTA: No. L’amministratore di sostegno, ai sensi dell’art. 410 c.c., nello svolgimento dei suoi compiti deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e deve tempestivamente informare quest’ultimo circa gli atti da compiere. Quindi, anche le decisioni in merito alla soluzione abitativa devono essere frutto di un progetto condiviso tra beneficiario e ads, avendo come punto di riferimento la volontà e le aspettative del beneficiario.

Condividi:

Skip to content