Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017

Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.”

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 settembre 2017, n. 226)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio triennale 2017-2019»;

Visto, l‘art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016 il quale ha istituito un apposito fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l’anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l’anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l’anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell’Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche;

Considerato che l’utilizzo del citato fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell’assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere;

Considerato che con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica;

Visto il comma 142 del medesimo art. 1 della richiamata legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale stabilisce che gli interventi di cui al comma 140 sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, il quale ai sensi dell’art. 1, comma 140, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone il finanziamento dei progetti selezionati nell’ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all’art. 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella misura di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l’anno 2019;

Visto l’art. 25 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che destina una parte del Fondo investimenti alle Regioni a statuto ordinario per investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo pari a 400 milioni di euro per l’anno 2017 e al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per interventi in materia di edilizia scolastica delle province e alle città metropolitane per un importo pari a 64 milioni di euro per l’anno 2017, 118 milioni di euro per l’anno 2018, 80 milioni di euro per l’anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l’anno 2020;

Visto l’art. 19, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, che destina, a valere sulle risorse del fondo di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 13 milioni di euro per le spese di realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri;

Viste le proposte presentate dalle amministrazioni centrali dello Stato inerenti ai programmi di spesa per investimenti individuati dalle medesime amministrazioni nell’ambito dei settori di intervento stabiliti dalla norma;

Considerato che occorre procedere alla ripartizione della rimanente quota delle risorse del fondo in relazione alla necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento dei programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato;

Visti i pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è disposta la ripartizione della rimanente quota del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, come da elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.

2. Ai fini dell’erogazione del finanziamento, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nell’ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), conseguentemente devono essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG) anche se non perfezionato ai sensi della delibera n. 1 del 2017 dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). I soggetti attuatori degli interventi relativi al citato Programma sono tenuti al costante aggiornamento dei dati.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato 1

2017 2018 2019 2020-2032 Totale
a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie 285.222.429 805.928.199 875.459.044 17.385.048.762 19.351.658.434
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 285.222.429 805.928.199 875.459.044 17.385.048.762 19.351.658.434
b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione 102.700.217 253.136.204 310.696.098 1.978.624.267 2.645.156.786
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 50.000.000 110.000.000 110.000.000 771.000.000 1.041.000.000
MINISTERO AMBIENTE 11.478.217 46.123.035 85.026.098 91.258.819 233.886.169
MINISTERO DIFESA 15.800.000 35.500.000 43.000.000 512.795.447 607.095.447
MINISTERO AGRICOLTURA 6.830.000 25.885.169 29.720.000 29.910.000 92.345.169
MINISTERO DELL’INTERNO 18.592.000 35.628.000 42.950.000 573.660.000 670.830.000
c) ricerca 78.704.200 21.738.000 192.215.500 1.008.703.004 1.401.360.704
MINISTERO ISTRUZIONE 65.000.000 115.000.000 180.000.000 910.000.000 1.270.000.000
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 0 0 10.000.000 30.000.000 40.000.000
MINISTERO DIFESA 0 0 0 68.230.504 68.230.504
MINISTERO SALUTE 13.704.200 6.738.000 2.215.500 472.500 23.130.200
d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche 15.247.572 48.533.235 98.032.757 695.503.387 857.316.951
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 4.771.440 16.523.320 17.225.600 5.779.640 44.300.000
MINISTERO AMBIENTE 5.945.057 13.831.745 50.607.157 198.323.747 268.707.706
MINISTERO DIFESA 3.300.000 13.800.000 25.000.000 486.900.000 529.000.000
MINISTERO AGRICOLTURA 1.231.075 4.378.170 5.200.000 4.500.000 15.309.245
e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica 126.259.915 448.064.205 522.154.042 4.578.338.933 5.674.817.094
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 10.000.000 46.800.000 46.800.000 998.400.000 1.102.000.000
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 15.000.000 145.000.000 108.500.000 155.500.000 424.000.000
MINISTERO ISTRUZIONE 48.247.845 103.661.639 133.661.639 55.900.000 341.471.123
MINISTERO DIFESA 1.000.000 19.000.000 30.000.000 2.565.510.162 2.615.510.162
MINISTERO SALUTE 35.716.682 34.703.345 47.530.018 146.216.771 264.166.816
MINISTERO DELL’INTERNO 11.453.333 27.654.333 77.469.333 515.512.000 632.089.000
MINISTERO AFFARI ESTERI 1.078.550 8.878.550 5.027.297 0 14.984.396
MINISTERO BENI CULTURALI 3.563.505 45.000.000 48.500.000 103.000.000 200.063.505
MINISTERO GIUSTIZIA 200.000 17.366.338 24.665.755 38.300.000 80.532.092
f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni 201.550.000 325.200.000 374.000.000 8.360.763.888 9.261.513.888
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 35.000.000 90.000.000 170.000.000 105.000.000 400.000.000
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 153.750.000 146.200.000 95.000.000 3.100.050.000 3.495.000.000
MINISTERO DIFESA 12.800.000 89.000.000 109.000.000 5.155.713.888 5.366.513.888
g) informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria; 25.506.400 136.561.622 193.032.150 891.503.759 1.246.603.932
MINISTERO GIUSTIZIA 25.506.400 136.561.622 193.032.150 891.503.759 1.246.603.932
h) prevenzione del rischio sismico; 290.309.268 518.838.535 517.910.408 3.911.914.000 5.238.972.210
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 9.250.000 145.750.000 130.750.000 2.664.250.000 2.950.000.000
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 13.000.000 0 0 0 13.000.000
MINISTERO ISTRUZIONE 242.662.897 270.977.535 259.044.408 200.000.000 972.684.840
MINISTERO DIFESA 16.600.000 42.400.000 44.400.000 698.800.000 802.200.000
MINISTERO DELL’INTERNO 6.296.000 15.216.000 18.716.000 88.864.000 129.092.000
MINISTERO BENI CULTURALI 2.500.370 44.495.000 65.000.000 260.000.000 371.995.370
i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; 20.500.000 44.000.000 36.500.000 85.500.000 186.500.000
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 15.500.000 41.000.000 31.500.000 73.500.000 161.500.000
MINISTERO BENI CULTURALI 5.000.000 3.000.000 5.000.000 12.000.000 25.000.000
l) eliminazione delle barriere architettoniche 20.000.000 60.000.000 40.000.000 60.000.000 180.000.000
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 20.000.000 60.000.000 40.000.000 60.000.000 180.000.000
Totale complessivo 1.166.000.000 2.762.000.000 3.159.999.999 38.955.900.001 46.043.900.000

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