Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo intercompartimentale, di cui all’art. 12 della Legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990.”

(Pubblicata in G.U. n. 212 del 9 settembre 1988, S.O.)

(omissis)

Art. 4.- Congedo ordinario

1. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalle vigenti disposizioni, il congedo ordinario è stabilito per ciascun anno solare in trenta o ventisei giorni lavorativi a seconda che l’orario settimanale di servizio si articoli, rispettivamente, in sei o cinque giorni lavorativi, fermo restando quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 1977, n. 937, e successive modificazioni. Il congedo ordinario durante l’anno di assunzione compete in proporzione al servizio prestato; le stesse misure si applicano anche durante l’anno di cessazione dal servizio in proporzione al servizio da prestare in tale anno.

2. Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del capo dell’ufficio, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni.

3. Qualora il godimento del congedo ordinario sia rinviato o interrotto per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il dipendente ha diritto di fruirlo entro il primo semestre dell’anno successivo.

4. La fruizione del congedo ordinario può essere rinviata anche nel secondo semestre dell’anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente ma imputabili a cause di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie nei termini indicati nei commi 2 e 3.

5. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l’intero anno solare. In quest’ultima ipotesi l’indicazione del periodo durante il quale è possibile godere del congedo ordinario spetta all’amministrazione in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

6. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che l’amministrazione sia stata posta in condizione di accertare.

7. Al dipendente in congedo ordinario richiamato in servizio, per eccezionali e motivate esigenze, competono, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso delle spese personali di viaggio sostenute e l’indennità di missione per la durata del viaggio.

8. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata come congedo ordinario oltre il limite di cui al comma 1.

9. Relativamente al comparto scuola di cui all’art. 8 del D.P.R. 5 marzo 1986,n. 68, le modalità di fruizione del congedo ordinario saranno definite in sede di contrattazione di comparto, tenendo conto delle peculiari esigenze organizzative di tale comparto.

(omissis)

Art. 18.- Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche

1. In sede di contrattazione di comparto saranno definite modalità di intervento atte a favorire la riabilitazione ed il recupero di pubblici dipendenti portatori di handicaps o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica.

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