Decreto Ministeriale – Ministero dei Trasporti – 8 agosto 1994

“Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernente le patenti di guida.”

(Pubblicato nella G.U. 19 agosto 1994, n. 193.)

Nota bene: la presente norma è stata abrogata dal più recente Decreto 30 settembre 2003.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l’art. 229 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti alle materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l’art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l’applicabilità del sopracitato art. 229 del codice alle direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento;
Visto il titolo IV del codice della strada: «Guida dei veicoli e conduzione degli animali»;
Vista la direttiva n. 80/1263/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980;
Vista la direttiva n. 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991;
Considerata la necessità di adeguare le procedure nazionali in materia di patenti di guida a quelle comunitarie e ravvisata la necessità di allineare al diritto comunitario il codice della strada, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;

Decreta:

1. 1. Si istituisce, conformemente alle disposizioni della direttiva n. 91/439/CEE, la patente italiana di guida, secondo il modello comunitario (descritto nell’allegato I).

2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri della Comunità europea conformemente al comma precedente sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane.

3. Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità, rilasciata da un altro Stato membro, acquisisce in Italia la residenza normale, di cui al successivo art. 9, ad esso si applicano le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e di iscrizioni, sulla patente, delle menzioni indispensabili alla gestione della medesima.

2. 1. La sigla distintiva delle patenti rilasciate nel territorio della Repubblica italiana, figura nell’emblema disegnato a pag. 1 del modello comunitario di patente di guida.

2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare rischi di falsificazione delle patenti di guida.

3. Eventuali modifiche, necessarie per l’elaborazione elettronica, al modello di patente allegato alla direttiva n. 91/439/CEE, potranno essere apportate allo Stato italiano secondo la procedura prevista da tale direttiva.

3. 1. La patente di guida di cui all’art. 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:

Categoria A: motocicli, con o senza sidecar.

Categoria B:

a) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio. La massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3500 kg, e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice.

Categoria B+E: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B.

Categoria C: autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

Categoria C+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.

Categoria D: autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

Categoria D+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

2. Nell’ambito delle categorie A, B, B+E, C, C+E, D e D+E è rilasciata una patente specifica per guidare i veicoli delle seguenti sottocategorie:

Sottocategoria A1: motocicli leggeri: motocicli di cilindrata non superiore a 125 cmc, e di potenza massima non superiore a 11 kW.

Sottocategoria B1: tricicli ex art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 5 aprile 1994 e quadricicli a motore ex art. 1, comma 4, lettera b), del decreto ministeriale 5 aprile 1994, esclusi i quadricicli leggeri di cui all’art. 1, comma 4, lettera a), del decreto ministeriale 5 aprile 1994.

Sottocategoria C1: autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata supera 3500 kg senza peraltro eccedere 7500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

Sottocategoria C1+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella sottocategoria C1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12000 kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice.

Sottocategoria D1: autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8 ma non supera i 16, sempre escluso il posto del conducente. Agli autoveicoli di questa sottocategoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

Sottocategoria D1+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella sottocategoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg sempre che:

la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12000 kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;

il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone.

3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo si intende:

a) per «veicolo a motore», ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;

b) per «triciclo» e «quadriciclo» a motore, i veicoli definiti dall’art. 1, commi 3 e 4, lettera b) del decreto ministeriale 5 aprile 1994;

c) per «motociclo», il veicolo le cui caratteristiche sono espresse nel decreto ministeriale 5 aprile 1994 all’art. 1, comma 3;

d) per «autoveicolo», un veicolo a motore, che non sia un motoveicolo, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;

e) per «trattore agricolo e forestale», ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino: specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.

4. Ai portatori di handicap titolari di patenti di guida si applicano le disposizioni dell’art. 116, comma 5, del codice della strada.

4. 1. La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente è abilitato a condurre.

2. Se, a causa di deficienze fisiche, viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all’art. 7 verrà effettuata a bordo di tali veicoli.

5. 1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

a) la patente per le categorie C o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;

b) la patente per le categorie B+E, C+E, D+E può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C o D.

2. La validità della patente di guida è fissata come segue:

a) la patente valida per le categorie C+E o D+E è valida anche per guidare complessi della categoria B+E;

b) la patente valida per la categoria C+E è valida anche per la categoria D+E se il suo titolare è già in possesso di patente per la categoria D.

3. I tricicli ed i quadricicli a motore possono essere guidati con una patente della categoria A o A1.

4. I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cmc e di potenza non superiore a 11 kW possono essere guidati, sul territorio nazionale, con una patente della categoria B.

6. 1. In materia di età minima, le condizioni per il rilascio della patente di guida sono le seguenti:

a) 16 anni:
per la sottocategoria A1;
per la sottocategoria B1;

b) 18 anni:
per la categoria A, salvo quanto previsto al comma 2;
per le categorie B, B+E;
per le categorie C, C+E e per le sottocategorie C1, C1+E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di taluni autoveicoli dal regolamento (CEE) n. 3820/85, sez. III, art. 5 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

c) 21 anni:
per le categorie D, D+E e le sottocategorie D1, D1+E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di tali autoveicoli dal regolamento CEE n. 3820/85.

2. L’autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg), è subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni ed un’età non inferiore a 20 anni. Questa condizione preliminare non è richiesta se il candidato è di età non inferiore a 21 anni e supera una prova specifica di controllo della capacità e dei comportamenti.

7. 1. Il rilascio della patente di guida è subordinato, inoltre:
a) al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, di una prova di controllo delle cognizioni nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;

b) alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può derogare alle disposizioni dell’allegato III, quando tali deroghe siano compatibili con i progressi della medicina e con i princìpi stabiliti in tale allegato, secondo le procedure previste dalla direttiva n. 91/439/CEE.

3. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione della Commissione, si possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni della normativa italiana relativa a condizioni diverse da quelle di cui alla direttiva n. 91/439/CEE.

4. Si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea.

8. 1. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea, può ottenere in sostituzione l’equipollente patente italiana, previa verifica, da parte degli organi competenti, che la patente sia effettivamente in corso di validità.

2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, al residente in Italia, titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro della Comunità europea, si applicano le disposizioni italiane concernenti la limitazione, la sospensione, la revoca o il ritiro della patente di guida e, se necessario, si può procedere, a tal fine, alla sostituzione della patente.

3. Dopo la sostituzione, è fatto obbligo di restituire la patente originaria allo Stato membro della Comunità europea che l’ha rilasciata, precisandone i motivi.

4. Ad una persona che, in Italia, sia oggetto di uno dei provvedimenti citati al comma 2, può essere negata la validità di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea. Può rifiutarsi, altresì, il rilascio di una patente di guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un altro Stato membro della Comunità europea.

5. Il duplicato di una patente di guida, rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea, in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuto in Italia se ivi il titolare ha la propria residenza normale. Gli organi competenti, in tal caso, procedono alla duplicazione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente originaria.

6. La conversione di una patente di guida rilasciata da un Paese non appartenente alla Comunità europea con una patente di guida di modello comunitario deve essere indicata sulla patente stessa, anche ad ogni rinnovo o duplicazione successiva. Tale conversione può essere effettuata solo se la patente rilasciata da un Paese terzo è stata consegnata all’organo che procede alla conversione. Nel caso in cui il titolare di patente di guida non comunitaria, convertita da un altro Stato membro della Comunità europea con la patente comunitaria, acquisti la residenza normale in Italia, non si applicano le disposizioni dell’art. 1, comma 2.

9. 1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, per «residenza normale» si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita.

2. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest’ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

10. 1. Le equipollenze tra le categorie delle patenti di guida rilasciate anteriormente alla data del 1° luglio 1996 e le categorie di cui all’art. 3 sono indicate nella tabella di cui all’allegato IV al presente decreto.

11. 1. Gli articoli 5, comma 4, 6, comma 2, 7, comma 1, lettera a), nonché l’allegato II e l’allegato III, punto 10, del presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per l’applicazione degli altri articoli resta fermo il termine di attuazione della direttiva n. 91/439/CEE, stabilito al 1° luglio 1996. Questo termine resta fissato anche per l’entrata in vigore degli articoli 3, comma 6, 7, comma 3 e 10, sempreché, per tali disposizioni, sia intervenuto il richiesto accordo con la Commissione CEE. (2)

12. Il presente decreto, unitamente agli allegati I, II, III e IV e alla nota, che ne formano parte integrante sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a tutti di osservarlo e farlo osservare.

(2) L’articolo 3 del Decreto Ministeriale 28 giugno 1996 ha così precisato “A partire dal 1° luglio 1996 si applicano i seguenti punti previsti dall’allegato III della direttiva 91/439/CEE: “6.2”, “9”, “12.2”, “13.1”, “14.1”, nella parte in cui dispongono norme minime non contemplate nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495″

 

(Si omettono gli allegati I e II)

ALLEGATO III

Norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore (3)

(3) si ricorda che l’articolo 3 del Decreto Ministeriale 28 giugno 1996 ha così precisato “A partire dal 1° luglio 1996 si applicano i seguenti punti previsti dall’allegato III della direttiva 91/439/CEE: “6.2”, “9”, “12.2”, “13.1”, “14.1”, nella parte in cui dispongono norme minime non contemplate nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495″

 

Definizioni

1. Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:

1.1. Gruppo 1

conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A1 e B1

1.2. Gruppo 2

conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie C1, C1 + E, D1 e D1 + E

1.3. La legislazione nazionale potrà prevedere disposizioni al fine di applicare ai conducenti di veicoli rientranti nella categoria B e che utilizzano la patente di guida per scopi professionali (taxi, ambulanze, ecc.) le disposizioni previste nel presente allegato per i conducenti del gruppo 2.

2. Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono classificati nel gruppo cui apparterranno quando il permesso sarà rilasciato o rinnovato.

Esami medici

3. Gruppo 1

I candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante l’espletamento delle formalità richieste o durante le prove cui si debbono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o più delle incapacità menzionate nel presente allegato.

4. Gruppo 2

I candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono sottoporsi agli esami periodici che saranno prescritti dalla legislazione nazionale.

5. Gli Stati membri potranno esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida, norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato.

Vista

6. Il candidato alla patente di guida dovrà sottoporsi ad esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c’è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da una autorità medica competente. Durante questo esame, l’attenzione dovrà essere rivolta in particolare sulla acutezza visiva, sul campo visivo, sulla visione crepuscolare e sulle malattie progressive degli occhi.

Le lenti intraoculari non devono essere considerate lenti correttive ai fini del presente allegato.

Gruppo 1

6.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un’acutezza binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se dall’esame medico risulta che il campo visivo è inferiore a 120° sul piano orizzontale salvo casi eccezionali debitamente giustificati da parere medico favorevole e da prova pratica positiva, o che l’interessato è colpito da un’altra affezione della vista tale da pregiudicare la sicurezza della guida. Qualora si scopra o si accerti una malattia degli occhi progressiva, la patente potrà essere rilasciata o rinnovata con esame periodico praticato da un’autorità medica competente.

6.2. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio, per esempio in caso di diplopia, deve avere una acutezza visiva di almeno 0,6, se del caso con correzione ottica. L’autorità medica competente dovrà certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo abbastanza lungo perchè l’interessato vi si sia adattato e che l’acutezza visiva di tale occhio è normale.

Gruppo 2

6.3. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un’acutezza visiva dei due occhi, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,8 per l’occhio più sano e di almeno 0,5 per l’occhio meno sano. Se i valori di 0,8 e 0,5 sono raggiunti con correzione ottica, l’acutezza non corretta di ogni occhio deve essere pari a 0,05, oppure la correzione dell’acutezza minima (0,8 e 0,5) deve essere ottenuta con lenti la cui potenza non può superare più o meno 4 diottrie oppure con l’ausilio di lenti a contatto (visione non corretta = 0,05). La correzione deve essere ben tollerata. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se il candidato o il conducente non ha un campo visivo binoculare normale oppure se è colpito da diplopia.

Udito

7. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo 2, con parere dell’autorità medica competente; l’esame medico terrà conto, segnatamente, delle possibilità di compensazione.

Minorati dell’apparato locomotore

8. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie del sistema locomotore, che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1

8.1. La patente di guida con condizioni restrittive può essere rilasciata, se del caso, previo esame di un’autorità medica competente, al candidato o conducente fisicamente minorato.

Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell’affezione o dell’anomalia in questione ed eventualmente su una prova pratica; deve essere completato con l’indicazione del tipo di adattamento di cui il veicolo deve essere dotato, nonché della necessità o meno dell’uso di un apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova di controllo delle capacità e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida non è pericolosa.

8.2. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato colpito da una affezione evolutiva con la riserva che l’interessato si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza.

La patente di guida senza controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata quando la minorazione si sia stabilizzata.

Gruppo 2

8.3. L’autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

Affezioni cardiovascolari

9. Le affezioni che possono esporre il conducente o candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una improvvisa mancanza del suo sistema cardiovascolare, tale da provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale.

Gruppo 1

9.1. La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco.

9.2. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco, con parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

9.3. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa sarà valutato in funzione degli altri dati dell’esame, delle eventuali complicazioni associate e del pericolo che esse possono costituire per la sicurezza della circolazione.

9.4. In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio è subordinato a un parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un controllo medico regolare.

Gruppo 2

9.5. L’autorità medica competente terrà in debito contro i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

Diabete mellito

10. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.

Gruppo 2 (1)

10.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare.

Malattie neurologiche

11. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un’affezione neurologica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato.

A tal fine, i disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con sintomi motori sensitivi, sensoriali, tropici, che perturbano l’equilibrio e il coordinamento, saranno considerati in funzione delle possibilità funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potrà in tal caso essere subordinato ad esami periodici ove sussista un rischio di aggravamento.

12. Le crisi di epilessia e le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1

12.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata, con esame effettuato da un’autorità medica competente e controllo medico regolare. Quest’ultima valuterà la natura reale dell’epilessia o gli altri disturbi della coscienza, la sua forma e la sua evoluzione clinica (per esempio, nessuna crisi da due anni), il trattamento seguito e i risultati terapeutici.

Gruppo 2

12.2. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che presenti o possa presentare crisi di epilessia o altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza.

_______

(1) Fino al 1° luglio 1996, per il gruppo 2 si intende: conducenti di veicoli delle categorie C. D. E.

 

Turbe psichiche

Gruppo 1

13.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente:

– colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumatismi o interventi neurochirurgici;

– colpito da ritardo mentale grave;

– colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità

salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente con un controllo medico regolare.

Gruppo 2

13.2. L’autorità medica competente terrà in debito contro i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

Alcole

14. Il consumo di alcole costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.

Gruppo 1

14.1. La patente di guida non deve essere rilasciata nè rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza nei confronti dell’alcole o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcole.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza nei confronti dell’alcole, al termine di un periodo constatato di astinenza e con parere di un medico autorizzato e un controllo medico regolare.

Gruppo 2

14.2. L’autorità medica competente terrà in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

Droghe e medicinali

15. Abuso

La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza nei confronti di sostanze psicotrope, o che, pur non essendone dipendente, ne faccia regolarmente abuso, qualunque sia la categoria di patente richiesta.

 

Consumo regolare

Gruppo 1

15.1. La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato o conducente che consumi regolarmente sostanze psicotrope, di qualsiasi forma, capaci di compromettere la sua capacità a guidare senza pericolo, nel caso in cui la quantità assorbita sia tale da avere un’influenza nefasta sulla guida. Lo stesso vale per qualsiasi altro medicinale o associazione di medicinali che abbiano influenza sull’idoneità alla guida.

Gruppo 2

15.2. L’autorità medica competente terrà in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

Affezioni renali

Gruppo 1

16.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che soffra di insufficienza renale grave, con parere di un medico autorizzato e a condizione che l’interessato sia sottoposto a controlli medici periodici.

Gruppo 2

16.2. La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato o conducente che soffra d’insufficienza renale grave irreversibile, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati con parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

Disposizioni varie

Gruppo 1

17.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente un’incidenza sull’idoneità alla guida, con parere di un medico autorizzato e, se del caso, controllo medico regolare.

Gruppo 2

17.2. L’autorità medico competente terrà in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

18. In generale, la patente di guida non deve essere rilasciata nè rinnovata al candidato o conducente colpito da una affezione non indicata nei paragrafi precedenti, che possa costituire o determinare una incapacità funzionale tale da compromettere la sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente con controllo medico regolare.

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