Decreto Ministeriale – Ministero della Difesa – 29 novembre 1995.

“Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.”

(Pubblicato nella G.U. 4 dicembre 1995, n. 283.)

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008, approvativo dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata la necessità di compilare un nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, più rispondente alle moderne acquisizioni scientifiche e all’evoluzione bio-morfologica verificatasi nelle nuove generazioni;

Decreta:

1. E’ approvato l’unito elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, che forma parte integrante del presente decreto.

L’elenco sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008.

Con successiva determinazione dirigenziale, da emanarsi entro due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, è approvata la direttiva tecnica contenente avvertenze e criteri diagnostici applicativi riguardanti le imperfezioni ed infermità contenute negli articoli dell’elenco.

ALLEGATO

ELENCO DELLE IMPERFEZIONI E DELLE INFERMITA’ CHE SONO CAUSA DI

INABILITA’ AL SERVIZIO MILITARE

AVVERTENZE GENERALI

Il presente elenco si applica agli iscritti, agli arruolati ed ai militari di leva.

L’idoneità è la condizione di efficienza psico-fisica che consente, sia in tempo di pace che in emergenza bellica o civile, l’espletamento di tutte le attività proprie della vita militare e degli incarichi previsti in relazione al grado, alla qualifica ed al ruolo di appartenenza, senza pregiudizio per la salute dell’interessato o per quella della collettività.

Il giudizio di abilità viene adottato nei riguardi dei soggetti che non siano affetti dalle imperfezioni ed infermità di cui al presente elenco.

Il giudizio di inabilità permanente che determina il provvedimento di riforma viene adottato: immediatamente, per le imperfezioni gravi e le infermità croniche e al termine del periodo massimo concedibile di temporanea inabilità, per quelle che ritenute presunte sanabili permangono oltre tale periodo; il medesimo giudizio è adottato, altresì, per le infermità che per la loro natura sono suscettibili di aggravamento o di successioni morbose in conseguenza dei prevedibili disagi connessi con la vita militare.

Per i militari alle armi il giudizio di inabilità permanente che determina il provvedimento di riforma viene adottato quando l’infermità permanga, nonostante le cure e le licenze di convalescenza richieste dal caso.

Il giudizio di inabilità temporanea che determina il provvedimento di rivedibilità per gli iscritti di leva e di temporanea non idoneità (T.N.I.) per gli arruolati, rivisitati prima dell’incorporazione, viene adottato per imperfezioni o infermità presunte sanabili, entro il periodo massimo concedibile e solo se previsto dall’articolo che definisce l’infermità.

Con il provvedimento di rivedibilità l’iscritto viene rinviato alla successiva leva e non può essere sottoposto a nuova visita medica, in ogni caso, prima che siano trascorsi sei mesi.

Per l’arruolato rivisitato prima dell’incorporazione, il provvedimento di temporanea non idoneità, per la stessa infermità, può avere una durata complessiva non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno e può essere adottato solo in unica soluzione.

Per i provvedimenti di “rivedibilità” e di “temporanea non idoneità”, connessi a stati di tossicodipendenza, di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applicano, in deroga, le norme previste dall’art. 109, comma 1 e 3, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

L’osservazione prevista dal presente elenco ha rilevanza clinica e finalità medico-legale.

Essa va praticata negli stabilimenti sanitari militari provvisti di organi medico-legali, tutte le volte che è prevista dall’articolo che definisce l’infermità, nonché nei casi in cui risulti necessario il ricovero ai fini diagnostici; qualora non sussista tale necessità, gli iscritti di leva, gli arruolati ed i militari sono inviati presso le medesime strutture sanitarie per effettuare gli accertamenti specialistici necessari, non eseguibili presso i Consigli di leva o le infermerie di Corpo.

Per i residenti all’estero l’osservazione viene sostituita da una visita collegiale, da parte di una commissione medica costituita da due membri (uno dei quali medico fiduciario del consolato), alla presenza dell’autorità consolare.

Durante le visite i periti esaminano il libretto sanitario personale di cui all’art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché l’eventuale ulteriore documentazione sanitaria esibita dagli interessati ad attestazione di malattie in atto o pregresse.

La documentazione sanitaria rilasciata con debita autenticazione da strutture sanitarie pubbliche può essere acquisita e considerata, se ritenuta esauriente, quale unico riferimento per l’emanazione del giudizio medico-legale.

I Consigli di leva possono riformare senza esame personale:

a) i soggetti affetti da evidenti e gravi imperfezioni fisiche, sulla base di attestazione rilasciata dal capo dell’amministrazione comunale;

b) i soggetti affetti da gravi infermità accertate presso strutture sanitarie pubbliche, documentate con idonei atti sanitari debitamente autenticati e certificate dal servizio di medicina legale della unità sanitaria locale territorialmente competente.

Il provvedimento di riforma dei soggetti che siano stati riconosciuti di bassa statura secondo il limite previsto dall’art. 71 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, viene adottato ai sensi dell’art. 67 dello stesso D.P.R.

Gli articoli del Capo XII (psichiatria) tengono conto prevalentemente della nosografia utilizzata nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-III-R).

Per quanto non espressamente previsto da queste avvertenze si applica il vigente regolamento sul servizio sanitario militare territoriale (R.S.S.M.T.).

I – MORFOLOGIA GENERALE

Articolo 1.

Le disarmonie generali e le distrofie costituzionali di grado elevato, comprensive sia delle carenze di sviluppo e di trofismo (gracilità) sia degli eccessi volumetrico-ponderali (obesità); trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

II – DISMETABOLISMI, DISENDOCRINIE ED ENZIMOPATIE

Articolo 2.

a) I difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

b) La mucoviscidosi.

Articolo 3.

Le endocrinopatie; trascorso, ove occorra, il periodo della inabilità temporanea.

Articolo 4.

I difetti quantitativi e/o qualitativi degli enzimi; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

III – MALATTIE DA AGENTI INFETTIVI E DA PARASSITI

Articolo 5.

Le malattie infettive e/o parassitarie che siano causa di importanti lesioni organiche o di notevoli alterazioni funzionali, oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali e/o della crasi ematica o che abbiano caratteristiche di cronicità e/o di evolutività; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

IV – EMATOLOGIA, IMMUNO-ALLERGOLOGIA E TOSSICOLOGIA

Articolo 6.

a) Le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici;

b) Le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Articolo 7.

a) L’asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie clinicamente manifeste o in fase asintomatica, accertate con le appropriate indagini biologiche; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

b) Le gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci od alimenti, manifeste o accertate con le appropriate indagini biologiche; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

c) Le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica, accertate alla base delle appropriate indagini biologiche; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

d) Le connettiviti sistemiche.

Articolo 8.

Lo stato di intossicazione cronica, da piombo o da altri metalli; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

V – NEOPLASIE

Articolo 9.

a) I tumori maligni.

b) I tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano importanti limitazioni funzionali.

VI – CRANIO E COMPLESSO MAXILLO-FACCIALE

Articolo 10.

a) Le malformazioni craniche congenite con evidenti deformità.

b) Le modificazioni morfologiche delle ossa del cranio con interessamento della teca interna.

Articolo 11.

Le malformazioni e gli esiti di malattie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca che producano gravi disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Articolo 12.

Le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le malattie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell’articolarità temporo-mandibolare causa di gravi alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Articolo 13.

a) La mancanza o l’inefficienza (per carie destruente, per parodontopatia o per anomalie dentarie) del maggior numero di denti o di almeno otto tra incisivi e canini;

b) Le malocclusioni dentali con insufficienza funzionale;

c) Gli estesi impianti dentali con segni clinici e/o radiologici di intolleranza; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

VII – APPARATO CARDIOVASCOLARE

Articolo 14.

a) Le malformazioni del cuore e dei grossi vasi; la destrocardia.

b) Le malattie dell’endocardio, del miocardio, del pericardio o i loro esiti; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

c) Le gravi turbe del ritmo cardiaco e le gravi anomalie del sistema specifico di conduzione; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Articolo 15.

L’ipertensione arteriosa persistente; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea; dopo osservazione.

Articolo 16.

a) Gli aneurismi e le fistole artero-venose.

b) Le altre malattie delle arterie e quelle dei capillari con disturbi trofici o funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Articolo 17.

a) Le ectasie venose estese con incontinenza valvolare o i disturbi del circolo venoso profondo.

b) Le flebiti e le altre malattie del circolo venoso ed i loro esiti con disturbi trofici e funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

c) Le malattie gravi dei vasi e dei gangli linfatici ed i loro esiti; trascorso; ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

VIII – APPARATO RESPIRATORIO

Articolo 18.

a) I dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie o del circolo polmonare.

b) Le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

c) Le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

IX – APPARATO DIGERENTE

Articolo 19.

Le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono gravi disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Articolo 20.

Le ernie viscerali.

Articolo 21.

a) Le malformazioni, le anomalie di posizione, le malattie o i loro esiti, del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano notevoli disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

b) Gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere.

 

X – APPARATO UROGENITALE

Articolo 22.

a) Le malformazioni, le malposizioni, le malattie o i loro esiti, del rene, della pelvi, dell’uretere, della vescica, dell’uretra, della prostata, del pene, del testicolo che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

b) La perdita anatomica o funzionale di un rene.

c) La mancanza o l’atrofia o la ritenzione o l’ectopia di entrambi i testicoli.

Articolo 23.

Le malattie dello scroto e delle strutture endoscrotali ed i loro esiti, che compromettano in maniera rilevante la funzione; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

XI – NEUROLOGIA

Articolo 24.

Le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti, che siano causa di significative alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Articolo 25.

Le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti, che siano causa di significative alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Articolo 26.

Le miopatie primitive o che siano causa di significative alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Articolo 27.

Le epilessie; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Articolo 28.

Gli esiti di traumi encefalici e midollari con significativa limitazione funzionale; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

XII – PSICHIATRIA

Articolo 29.

Il ritardo mentale, anche lieve, purché tale da pregiudicare il rapporto di realtà.

Articolo 30.

a) I disturbi dell’adattamento.

b) I disturbi del controllo degli impulsi.

c) I disturbi dell’identità di genere (disturbi della sessualità).

d) I disturbi dell’alimentazione.

e) I disturbi delle funzioni evacuative.

f) I disturbi da tic.

g) I disturbi del sonno.

h) I disturbi dell’eloquio.

In ogni caso i disturbi devono essere tali da limitare significativamente il soggetto nell’assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Articolo 31.

I disturbi da uso di sostanze psicoattive; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Articolo 32.

Il disturbo organico di personalità; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Dopo osservazione.

Articolo 33.

I disturbi non organici di personalità, tali da limitare significativamente l’assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Dopo osservazione.

Articolo 34.

I disturbi nevrotici: la distimia, i disturbi d’ansia, i disturbi somatoformi, le nevrosi isteriche (tipo dissociativo e tipo da conversione), le sindromi marginali, quando siano tali da limitare significativamente l’assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Articolo 35.

I disturbi psicotici, anche se in fase di compenso o di remissione clinica; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

XIII – OFTALMOLOGIA

Articolo 36.

a) Le malformazioni, le disfunzioni, le malattie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate ad un solo occhio, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

b) Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Articolo 37.

I disturbi della motilità del globo oculare, quando siano causa di diplopia o deficit visivi previsti dall’art. 42, o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione); trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Articolo 38.

Le gravi discromatopsie.

Articolo 39.

L’anoftalmia, le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni dell’orbita, del bulbo oculare e degli annessi con importanti alterazioni anatomiche o funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Articolo 40.

Il glaucoma e le disfunzioni dell’idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Articolo 41.

I deficit visivi che, corretto l’eventuale vizio di refrazione, riducano l’acutezza visiva a meno di 8/10 complessivi o meno di 2/10 in un occhio.

Articolo 42.

I deficit del campo visivo, anche monoculari, che riducano sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore.

Articolo 43.

L’emeralopia.

Articolo 44.

a) La miopia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio le otto diottrie, anche in un solo meridiano.

b) L’ipermetropia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio le sette diottrie anche in un solo meridiano.

c) L’astigmatismo misto in cui la somma delle componenti (miopica ed ipermetropica) superi in ciascun occhio le cinque diottrie.

d) Le anisometropie in cui la differenza tra i meridiani più ametropi dei due occhi superi le sei diottrie.

XIV – OTORINOLARINGOIATRIA

Articolo 45.

a) Le malformazioni ed alterazioni acquisite dell’orecchio esterno, dell’orecchio medio, dell’orecchio interno, quando siano causa di notevoli disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

b) Le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla media delle quattro frequenze fondamentali (500 – 1000 – 2000 – 3000 Hz), maggiore di 65 dB.

c) Le ipoacusie bilaterali con percentuale totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%.

Articolo 46.

Le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, quando siano causa di notevoli disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Articolo 47.

Le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe della laringe e della trachea, quando siano causa di notevoli disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

XV – DERMATOLOGIA

Articolo 48.

Le alterazioni congenite, croniche e le virosi proliferative della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino notevoli alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

XVI – APPARATO LOCOMOTORIO

Articolo 49.

Le malattie dell’apparato scheletrico, congenite od acquisite, ad andamento cronico o gli esiti di malattie acute, che comportino dismorfismi evidenti o rilevanti limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Articolo 50.

Le malattie dei muscoli, congenite od acquisite, ad andamento cronico o gli esiti di malattie acute, che comportino rilevanti limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Articolo 51.

Le malattie capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali, congenite od acquisite, croniche o gli esiti di affezioni acute (flogistico-degenerative), che determinino evidenti dismorfismi o rilevanti limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Articolo 52.

Gli esiti di lesioni traumatiche dell’apparato muscolo-scheletrico, tendineo e capsulo-legamentoso, che comportino evidenti dismorfismi o producano rilevanti limitazioni funzionali; trascorso ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Articolo 53.

Le patologie della colonna vertebrale, congenite od acquisite:

a) scoliosi con angolo di Lippmann – Cob superiore a 25°, la schisi ampia di almeno due archi vertebrali e le altre malformazioni causa di rilevanti limitazioni funzionali;

b) discopatie con interessamento neurogeno;

c) esiti funzionali di trattamento chirurgico, in tutti i casi trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Articolo 54.

Le patologie delle articolazioni dell’arto superiore ed inferiore:

a) congenite;

b) acquisite: flogistico-degenerative, quando siano causa di evidenti dismorfismi o rilevanti limitazioni funzionali.

Articolo 55.

La mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di:

a) una mano;

b) un pollice;

c) due dita di una mano;

d) un indice con quella delle falangi ungueali di altre due dita di una mano escluso il pollice;

e) falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano;

f) falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici.

Articolo 56.

La mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente di almeno:

a) un piede;

b) un alluce;

c) due dita di un piede.

Articolo 57.

a) Le deformità gravi congenite ed acquisite degli arti.

b) La dismetria fra gli arti inferiori, superiore a 3 centimetri.

II – ALTRE CAUSE DI NON IDONEITA’

Articolo 58.

a) Le imperfezioni ed infermità non specificate nel presente elenco, ma che rendano palesemente il soggetto non idoneo al servizio militare.

b) Il complesso di imperfezioni e/o infermità che, specificate o non nell’elenco, non raggiungano, considerate singolarmente, il grado richiesto per la riforma ma che, in concorso tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare.

In tutti i casi dopo osservazione.

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