Decreto Ministeriale – Ministero della Difesa – 7 gennaio 1993
“Determinazione dei criteri per l’individuazione degli arruolati da dispensare dal servizio di leva.”
(Pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32.)
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l’art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sostituito dall’art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Considerato che si prevedono eccedenze di arruolati, tenuti per l’anno 1993 alla prestazione della ferma di leva, rispetto al fabbisogno qualitativo e quantitativo necessario per soddisfare le esigenze organiche delle Forze armate;
Ritenuto che è quindi necessario fissare con il presente decreto i criteri per l’individuazione degli arruolati da dispensare dal servizio di leva ai sensi del citato art. 100;
Decreta:
Sono approvati i seguenti criteri ai fini dell’applicazione dell’art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sostituito dall’art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269.
CRITERI
1. La dispensa dalla prestazione della ferma di leva ai sensi dell’art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è concessa, fatte salve le esigenze delle Forze armate, nei limiti dell’eccedenza al fabbisogno qualitativo e quantitativo del personale da incorporare, in base ai criteri atti a:
tutelare l’integrità socio-economica del nucleo familiare;
permettere la continuazione di attività svolte da imprese familiari;
escludere dalla prestazione del servizio militare di leva gli arruolati che risultino eccedenti al fabbisogno quantitativo e qualitativo delle Forze armate perché in possesso di minore indice di idoneità somatico-funzionale e/o psico-attitudinale.
2. Per l’anno 1993 fatte salve le esigenze delle Forze armate, possono, in relazione ai criteri stabiliti all’articolo precedente, essere ammessi a dispensa gli arruolati che si trovino in una delle sottoelencate posizioni:
1) unico figlio convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l’accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
2) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purché nell’impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessanta anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l’azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia;
3) accertate difficoltà familiari o economiche, tenuto anche conto, per quest’ultimo, di quanto indicato nel decreto ministeriale di cui al n. 4 dell’art. 7 della legge n. 958/1986;
4) minore indice di idoneità somatico-funzionale e/o psico-attitudinale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 marzo 1990, n. 114.
Qualora sia necessario ricorrere ad un ordine di priorità le posizioni sopra indicate hanno valore decrescente.
3. Le condizioni di cui all’art. 2, ad eccezione di quelle di cui al punto 4), debbono essere prospettate con valida certificazione o documentazione, secondo le modalità indicate dalla Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari.
4. Il Ministro della difesa, avvalendosi delle competenti direzioni generali, adotta provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, di fatto però riconducibili ai punti 1), 2) e 3) dell’art. 2 del presente decreto.