Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità – 29 luglio 1994
“Proroga del D.M. 28 dicembre 1992 di approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette, al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa.”
(Pubblicato in G.U. 18 agosto 1994, n. 192)
Art.1.1. Le disposizioni ed il nomenclatore-tariffario delle protesi approvati con D.M. 28 dicembre 1992 sono prorogati fino al 31 ottobre 1994, fermo restando quanto previsto dall’art. 13 del decreto legislativo n. 502 del 1992, citato nelle premesse.
2. Le regioni, garantendo il rispetto del livello uniforme di assistenza, hanno facoltà di individuare, anche in via sperimentale, sistemi di distribuzione dei prodotti contemplati nell’allegato B di cui al citato decreto, che realizzino l’ottimizzazione dei costi, documentata attraverso il controllo di gestione, nella salvaguardia della qualità del servizio erogato e della libertà di scelta dei cittadini aventi diritto, nei limiti posti dall’organizzazione regionale.
Art. 2. 1. Con successivo provvedimento da adottare entro il 31 ottobre 1994, sono definiti la revisione aggiornata del nomenclatore-tariffario, delle protesi e ausili tecnici, concedibili agli aventi diritto; gli strumenti propedeutici al rilevamento su base nazionale dei dati indicativi di gestione, relativi al settore dell’assistenza riabilitativa, attuata dalle unità sanitarie locali, tramite l’erogazione di protesi e ausili tecnici; nonché i sistemi di controllo della qualità delle prestazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la commissione di studio, nominata con D.M. 2 giugno 1993, è integrata con esperti che garantiscano la massima rappresentatività delle regioni e province autonome, indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
3. Alla commissione di studio, integrata nella sua composizione nel modo sopra descritto, è affidato, tra l’altro, l’incarico di studiare, anche avvalendosi di collaborazioni esterne alla stessa, possibili sistemi locali di rilevamento dati di gestione, di cui al comma 1.