Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità – 31 maggio 1990.
“Disposizioni per il coordinamento dell’attività sanitaria e amministrativa ai fini dell’erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dell’INPS e dell’INAIL.”
(Pubblicato nella G.U. 21 giugno 1990, n. 143.)
IL MINISTRO DELLA SANITA’
Visto il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98;
Visto, in particolare, il terzultimo alinea della lettera a) dell’art. 1 del decreto-legge sopra citato in forza del quale il Ministro della sanità deve annualmente emanare con proprio decreto, sentiti l’INPS e l’INAIL, le disposizioni necessarie per il coordinamento dell’attività sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dei predetti Istituti;
Visto l’art. 13 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, con legge 11 novembre 1983, n. 638;
Visto l’art. 2, terzo comma, della legge 1° febbraio 1989, n. 37;
Visto il proprio decreto in data 17 maggio 1989, con il quale è stata disciplinata la materia relativamente a tale anno;
Sentiti l’INPS e l’INAIL che hanno espresso il proprio parere favorevole rispettivamente con lettere n. 3.3.3. del 14 febbraio 1990 e n. 49/Cbt6479 del 1° marzo 1990;
Decreta:
1. Ai fini del coordinamento delle attività sanitarie e amministrative volte, ai sensi del quintultimo, quartultimo e terzultimo alinea della lettera a) dell’art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell’INPS e dell’INAIL delle prestazioni idrotermali, di competenza delle unità sanitarie locali, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale, e delle prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali, di competenza dell’INPS e dell’INAIL, con oneri a carico delle competenti gestioni previdenziali, si applicano, per l’anno 1990, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
2. Tutte le operazioni e gli atti necessari all’ammissione alle prestazioni idrotermali, da erogarsi secondo le condizioni e le modalità vigenti presso l’INPS e l’INAL, rimangono demandati agli istituti stessi che li effettuano tramite le rispettive dipendenze periferiche le quali, prima dell’avvio dei curandi presso la località termale di destinazione devono darne formale comunicazione, contenente una sintesi diagnostica dei singoli casi, alla USL di iscrizione dei curandi ed alla USL competente alla liquidazione delle fatture ai sensi del successivo art. 3.
La sintesi diagnostica di cui al precedente comma deve essere integrata, nei casi di concessione delle prestazioni idrotermali fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, dalla motivata prescrizione prevista dall’art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, con legge 11 novembre 1983, n. 638.
3. La liquidazione delle fatture emesse dalle aziende termali convenzionate per le prestazioni idrotermali rese agli assicurati dell’INPS e dell’INAIL ai sensi degli articoli precedenti è effettuata dall’unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicata l’azienda termale, sulla scorta della documentazione già adottata nei rapporti convenzionali con l’INPS e con l’INAIL e secondo le tariffe stabilite dall’accordo nazionale per le convenzioni termali tra la pubblica amministrazione e le associazioni nazionali più rappresentative delle aziende termali.
La liquidazione deve comprendere anche le prestazioni rese dall’azienda termale convenzionata su prescrizione del medico dello stabilimento termale effettuata, ai sensi delle modalità vigenti presso l’INPS, all’atto dell’inizio della cura.
4. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.