Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità – 6 luglio 1995
“Disposizioni per il coordinamento dell’attività sanitaria ed amministrativa ai fini dell’erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dell’INPS e dell’INAIL.”
(Pubblicato nella G.U. 20 settembre 1995, n. 220)
IL MINISTRO DELLA SANITA’
Visto il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98, con il quale sono stati disciplinati, sino all’approvazione del Piano sanitario nazionale, gli speciali regimi termali INPS e INAIL;
Visto, in particolare, il terzultimo alinea della lettera a) dell’art. 1 del decreto-legge sopra citato in forza del quale il Ministro della sanità deve annualmente emanare con proprio decreto, sentiti l’INPS e l’INAIL, le disposizioni necessarie per il coordinamento dell’attività sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dei predetti istituti;
Visto l’art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visti i propri decreti del 12 agosto 1992 e del 27 aprile 1993 concernenti le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e strumenti di controllo per evitare abusi;
Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1994 recante
“Modificazioni all’elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e proroga della sua validità”;
Visto il proprio decreto in data 13 luglio 1994, con il quale è stata disciplinata la materia relativamente a tale anno;
Visto il punto 3.C “Assistenza specialistica semi residenziale e territoriale”, nella parte riferita alle prestazioni idrotermali, del Piano sanitario nazionale 1994/1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1994;
Visto l’art. 5 del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184; Preso atto del parere favorevole dell’INPS e dell’INAIL;
Decreta:
1. Ai fini del coordinamento delle attività sanitaria e amministrativa volte, ai sensi del quintultimo, quartultimo e terzultimo alinea della lettera a) dell’art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell’INPS e dell’INAIL delle prestazioni idrotermali, di competenza delle aziende unità sanitarie locali, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale, e delle prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali, di competenza dell’INPS e dell’INAIL, con oneri a carico delle competenti gestioni previdenziali, si applicano, per l’anno 1995, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
2. Tutte le operazioni e gli atti necessari all’ammissione alle prestazioni idrotermali, da erogarsi secondo le condizioni e le modalità vigenti presso l’INPS e l’INAIL, rimangono demandate agli istituti stessi che li effettuano tramite le rispettive dipendenze periferiche le quali, prima dell’avvio dei curandi presso la località termale di destinazione, devono darne formale comunicazione, contenente una sintesi diagnostica dei singoli casi, all’azienda unità sanitaria locale di iscrizione dei curandi ed all’azienda unità sanitaria locale competente alla liquidazione delle fatture ai sensi del successivo art. 3.
Relativamente agli assicurati INAIL, la sintesi diagnostica di cui al precedente comma deve essere integrata, nei casi di concessione delle prestazioni idrotermali fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, dalla motivata prescrizione prevista dall’art. 16, quinto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e disciplinata dall’art. 2 del decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1992.
3. La liquidazione delle fatture emesse dalle aziende termali officiate della cura per le prestazioni idrotermali rese agli assicurati dell’INPS e dell’INAIL ai sensi degli articoli precedenti è effettuata dall’Azienda unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicata l’azienda termale, sulla scorta della documentazione già adottata nei rapporti convenzionali con l’INPS e con l’INAIL.
La liquidazione deve comprendere anche le prestazioni rese dall’azienda termale su prescrizione del medico dello stabilimento termale effettuata, ai sensi delle modalità vigenti presso l’INPS, all’atto dell’inizio della cura.
4. Il presente decreto sarà sottoposto al preventivo controllo di legittimità della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.