Decreto Ministeriale – Ministero delle Finanze – 9 gennaio 1998
“Approvazione, con le relative istruzioni, dei modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-6 e della busta per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 1998 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell’assistenza fiscale dei sostituti d’imposta o dei centri autorizzati di assistenza fiscale, della scheda per la destinazione del quattro per mille dell’Irpef ai movimenti e partiti politici nonché dello schema di certificazione unica (modello CUD), concernente l’attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell’anno 1998, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate, dell’imponibile preso a base per il calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all’Istituto nazionale per la previdenza sociale e delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonché per l’attestazione dell’ammontare dei redditi di pensioni corrisposti nell’anno 1998, delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.”
(Pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1998)
(omissis)
Allegato A
(omissis)
CONIUGE E FAMILIARI A CARICO
Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 1997 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a £. 5.500.000:
1) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
2) i figli (anche se naturali riconosciuti, adottati, affidati o affiliati), minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
3) i figli di età non superiore a 26 anni, dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
4) i seguenti altri familiari:
– il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
– i figli che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente e in mancanza i discendenti prossimi, anche naturali;
– i genitori e, in mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
– i genitori adottivi;
– i generi e le nuore;
– il suocero e la suocera;
– i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.
ONERI DEDUCIBILI
(omissis)
Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap
Nel rigo E16 indicare l’importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell’art. 10 dei Tuir sostenute dai portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.
Le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di deambulazione e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I nei righi E1 e E2.
ONERI DETRAIBILI
(omissis)
Spese sanitarie
Tra le spese sanitarie rientrano:
– spese per mezzi necessari alla deambulazione la locomozione e il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull’intero importo (rigo E2). Sono tali le spese sostenute per:
– l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
– l’acquisto di automobili adattate ad invalidi per ridotte o impedite capacità motorie, anche se prodotte in serie, di cilindrata fino a 2000 cc., se con motore a benzina e fino a 2500 cc., se con motore diesel. Le spese relative all’acquisto di un’automobile con cambio automatico di serie da parte di un portatore di handicap non costituiscono onere per il quale spetta la detrazione in quanto, in tale ipotesi, l’autovettura non è stata adattata alle ridotte capacità motorie del contribuente. La detrazione spetta per il costo di acquisto delle predette autovetture e per le riparazioni che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). La detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida;
– l’acquisto di arti artificiale per la deambulazione;
– la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
– la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella.
– spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità d’integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad es., le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem o un computer.
Documentazione
Per tutte le spese indicate nei righi E1, E2 ed E16 occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme.
In particolare:
* la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all’importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
* per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l’avvenuto acquisto dei detti medicinali e l’importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell’avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell’anno. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari;
* per le protesi oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fatture, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall’esercente dell’arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
* per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 104 del 1992.
Spese mediche all’estero
Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale va corredata di una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.
(omissis)