Decreto Ministeriale – Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 dicembre 2016

Proroga del termine di cui all’art. 1, comma 1, lett. e), del D.I. n. 11418/2016 imposto agli Enti locali per l’aggiudicazione provvisoria degli interventi, ai sensi dell’articolo 10,comma 1, del D.L. n. 104/2013.”

(Testo pubblicato nel sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca)

Il Ministro dell’economia e delle Finanze

di concerto con

il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

e con

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);

VISTO in particolare l’articolo 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e in particolare l’articolo 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale, predisposta in attuazione dell’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;

VISTO l’articolo 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che ha novellato il citato articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, stabilendo che a decorrere dal 2016 il contributo annuo dell’ammortamento del mutuo sia incrementato di 10 milioni annui, passando da 40 milioni a 50 milioni di euro;

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia scolastica:

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione del citato articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160, con il quale si è proceduto al riparto del contributo annuale pari ad euro 40 milioni tra le Regioni, sulla base del numero di edifici scolastici presenti, della popolazione scolastica e dell’affollamento delle strutture;

VISTO il decreto Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2015, n. 8875, con il quale, in ragione delle esigenze rappresentate dalle Regioni in sede di Osservatorio per l’edilizia scolastica, sono stati prorogati tutti i termini previsti nel citato decreto interministeriale del 23 gennaio 2015;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale è stata approvata la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani annuali trasmessi dalle Regioni;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° settembre 2015, n. 640, con il quale è stato autorizzato l’utilizzo – da parte delle Regioni per il finanziamento degli interventi inclusi nella programmazione triennale nazionale, ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 – dei contributi pluriennali di euro 40.000.000,00 annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna Regione assegnati per effetto del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2016, n. 11418 con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di attuazione dei piani della programmazione nazionale dei mutui per il 2016 (di seguito decreto n. 11418 del 2016) registrato dalla Corte dei Conti competente in data 13 luglio 2016;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 agosto 2016, n. 620, con il quale si è proceduto al riparto su base regionale delle risorse pari a 9.999.999,99 come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall’utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo annuo assegnato che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 14 ottobre 2016, n. 790, con il quale veniva predisposto l’aggiornamento della programmazione unica nazionale con riferimento all’annualità 2016;

CONSIDERATO che il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2016, n. 11418, stabilisce che il termine per l’aggiudicazione provvisoria dei lavori relativi agli interventi inclusi nei piani annuali 2016 è fissato per il 31 dicembre 2016;

CONSIDERATO che non risulta ancora adottato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale si procede all’autorizzazione all’utilizzo – da parte delle Regioni per il finanziamento degli interventi inclusi nella programmazione triennale nazionale, ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 – dei contributi pluriennali di euro 10.000.000,00 annui, decorrenti dal 2016 e fino al 2044, previsti dall’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, come modificato dall’articolo 1, comma 176 della legge 13 luglio 2015, n. 107 per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna Regione assegnati per effetto del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 agosto 2016, n. 620;

CONSIDERATO quindi, che gli enti locali inclusi nel piano 2016 non sono nelle condizioni di poter rispettare per l’espletamento delle procedure di gara la data del 31 dicembre 2016;

RITENUTO quindi, necessario differire al 30 giugno 2017 il termine del 31 dicembre 2016, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. e), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2016, n. 11418;

DECRETA

Articolo 1 Proroga

1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2016, n. 11418, è prorogato al 30 giugno 2017.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

 

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