Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, 7 marzo 2007
“Modalità applicative dell’articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di assegni familiari.”
(Pubblicato in Gazz. Uff. 8 maggio 2007, n. 105)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
e
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE
e
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’art. 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha previsto che i livelli di reddito e gli importi annuali dell’assegno per i nuclei familiari con entrambi i genitori o un solo genitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili sono rideterminati, a decorrere dal l° gennaio 2007, secondo la tabella 1 allegata alla medesima legge n. 296 e che sulla base dei predetti importi annuali l’Istituto nazionale della previdenza sociale elabora le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione;
Visto l’art. 1, comma 11, lettera b), in base alla quale a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15 per cento; Visto l’art. 1, comma 11, lettera c), della citata legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b), nonchè quelli per i nuclei senza figli possono essere ulteriormente rimodulati secondo criteri analoghi a quelli indicati alla lettera a), con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
Viste le tabelle relative agli assegni per il nucleo familiare elaborate a cura dell’Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle predette disposizioni;
Rilevato che l’effetto della rideterminazione delle tabelle comporta una disparità di trattamento, tale per cui, in relazione ad alcuni livelli di reddito, il nucleo familiare con componenti inabili (tabb. 14 e 15) percepisce un assegno inferiore a quello del nucleo familiare senza componenti inabili (tabb. 11 e 12);
Considerata la necessità di rimuovere tale disparità di trattamento;
Considerato che la ratio sia della normativa dell’assegno per il nucleo familiare, sia dell’intervento di modifica disposto dalla predetta legge n. 296 del 2006 è ispirata a principi di maggior tutela dei nuclei familiari piu’ bisognosi di sostegno economico, quali quelli che includono soggetti inabili; Ritenuta pertanto la necessità di chiarire che, a parità di reddito e di composizione numerica, i nuclei familiari con componenti inabili devono beneficiare di un importo degli assegni quantomeno pari a quello dei nuclei equivalenti senza componenti inabili, salva la successiva rimodulazione delle tabelle;
Considerato che nell’ambito degli oneri previsti coerenti con la programmazione finanziaria come derivanti dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 11, della legge n. 296/2007 sono stati computati trattamenti per i nuclei con figli, con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, in cui siano presenti componenti inabili, comunque non inferiori, a parità di altre condizioni, a quelli dei nuclei equivalenti in cui non siano presenti componenti inabili;
Decretano:
A decorrere dal 1° gennaio 2007, l’assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e di composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili.
Roma, 7 marzo 2007