Aggiornamento: la norma di conversione – la legge 11 settembre 2020, n. 120 – è stata pubblicata in Gazzatta Ufficiale il 14 settembre 2020

La Camera dei deputati ha approvato ieri pomeriggio (10 settembre) la conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (Atti della Camera 2648). L’approvazione è avvenuta senza discussione e senza quindi possibilità di migliorare il testo licenziato dal Senato appena pochi giorni fa.
Il testo è ora in attesa di firma del Presidente della Repubblica e poi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nel testo rileviamo due articoli (il 29 bis e il 29 ter che riportiamo integralmente a fine articolo), aggiunti dal Senato in sede di conversione, che in modo particolare riguardano direttamente la disabilità. Mentre il primo lascia parecchie perplessità tecniche e in termini di impatto, verosimilmente non adeguatamente valutate, il secondo è piuttosto interessante per le prospettive culturali, organizzative e pratiche, e riprende peraltro alcuni rilievi presenti nella Linea 1 (Riforma del sistema di riconoscimento della disabilità) del secondo Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità (DPR 12 ottobre 2017).

Entrambi gli articoli per essere effettivamente applicati necessitano di successivi atti normativi e regolamentari.

Le agevolazioni sui sussidi tecnici e informatici

L’articolo 29 bis riguarda l’accesso alle agevolazioni fiscali sui cosiddetti sussidi tecnici e informatici.

Per inquadrare e valutare i reali effetti della nuova disposizione dagli apparenti intenti “semplificatori”, è necessario ricostruire il senso e la forma della disposizione originaria.

La disciplina originaria risale addirittura alla legge 28 febbraio 1997, n. 30 che prevede agevolazioni fiscali (IVA agevolata e detrazione IRPEF) per “per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.” e rimanda ad un decreto successivo per i dettagli.

L’intento è quello di agevolare, al pari degli ausili, protesi ed ortesi, l’acquisto di prodotti anche di comune reperibilità che possano essere effettivamente utili alle persone con disabilità.

Il successivo decreto del Ministero delle Finanze del 14 marzo 1998 conferma questo significato. Innanzitutto la definizione: sono “sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.”

Già nel 1998 da queste colonne abbiamo sottolineato come non fossero incluse le disabilità di origine intellettiva, cognitiva, relazionale. La nuova norma non rileva né corregge questa lacuna.

Tornando al testo si può notare che si tratta di una gamma estremamente ampia e pressoché illimitata di prodotti non certo e solo di tipo elettronico come vorrebbero alcuni luoghi comuni.

Nel comma successivo il decreto del 1998 indica come ottenere l’IVA agevolata. Oltre al verbale di invalidità o di handicap, rilasciato dalle competenti commissioni, è richiesta una “specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui sopra [motoria, visiva, uditiva o del linguaggio, N.d.R.].”

Nella sostanza non è sufficiente la condizione di disabilità per ottenere l’IVA agevolata proprio perché il numero e la gamma di potenziali prodotti è estremamente ampia e, non essendo fissato alcun limite temporale o di numero di prodotti, potrebbero ingenerarsi facilmente elusioni e abusi.

Se così non fosse, se non fosse richiesta la prescrizione, sarebbe sufficiente presentarsi presso qualsiasi negozio che venda quei prodotti muniti di verbale di invalidità per ottenere l’IVA agevolata ed uscire con un prodotto scontato del 18% a carico dell’Erario. Nulla impedirebbe peraltro di rivenderlo immediatamente. O di acquistarlo per conto terzi. E ciò dalla TV di ultima generazione allo spazzolino elettrico, dal portatile al forno a microonde, dall’hoverboard ad aggeggi per il massaggio elettronico o quant’altro il mercato offra e la fantasia desideri.

Per evitare questi fenomeni e indirizzare l’agevolazione effettivamente verso chi ne ha necessità, quel decreto inseriva l’obbligo di una preliminare prescrizione autorizzativa che indica il collegamento funzionale fra il prodotto specifico (quello, non un altro o una gamma di prodotti) e la menomazione oltreché l’effettiva finalizzazione del prodotto (riabilitazione, facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso alla informazione e alla cultura).

Non si tratta quindi, come ha scritto impropriamente qualcuno e replicato pedissequamente talaltro, di una “doppia certificazione”, ma di un requisito soggettivo (invalidità dimostrabile con verbale) e di una specifica prescrizione autorizzativa.

La soluzione approvata dal “decreto semplificazioni” (articolo 29 bis) che pur prevede un successivo decreto del MEF, lascia piuttosto perplessi per la mole di potenziali abusi che genera e che, con tutta evidenza, non sono stati valutati dal Legislatore. E a poco conta la segnalazione che già oggi vi sono abusi.
L’aspetto di maggiore impatto è sicuramente la soppressione dell’obbligo della prescrizione autorizzativa, che il MEF dovrà prevedere nel suo nuovo decreto (non regolamentare). Per il resto del testo del decreto, il nuovo articolo 29 bis non prevede nessun altra modificazione. Sarà quindi sufficiente disporre del verbale di handicap (104 anche senza gravità) o di invalidità (a prescindere dalla percentuale) per ottenere l’IVA agevolata. Com’è facile intuire in questo schema anche i meccanismi e gli strumenti di controllo divengono estremamente aleatori, sicché anche la “spesa invariata” prevista nella relazione all’articolo approvato appare assai poco credibile.

Lo stesso articolo del “decreto semplificazioni” prevede che contemporaneamente si metta mano agli schemi dei verbali di invalidità e di handicap (Legge 104) aggiungendo fra le voci fiscali (quelle che si usano per le agevolazioni sui veicoli o per il contrassegno disabili) il riferimento al diritto anche alle agevolazioni sui sussidi tecnici ed informatici volti all’autonomia e all’autosufficienza. Una dizione che, dati i prodotti e le finalità ammesse, sarà riconoscibile praticamente a tutte le persone con disabilità senza alcun altro vincolo se non la condizione stessa, perdendo così ogni capacità antielusiva ma prima ancora selettiva. Bizzarramente tutto ciò riguarda solo i “sussidi tecnici e informatici; non riguarda le agevolazioni sugli ausili veri e propri: in questo caso la procedura e i vincoli rimangono immutati (prescrizione autorizzativa).

Ulteriore e non indifferente elemento di complicazione, che il comma ignora forse volutamente, è la gestione del pregresso e cioè di chi è in possesso di un verbale in cui non era ancora prevista quella dizione. Il cittadino per accedere alle agevolazioni dovrebbe rivolgersi a chi ha rilasciato il verbale chiedendone l’aggiornamento. Il sovraccarico sul sistema non è quantificabile anche se prevedibile per il peggio.

Non è escluso che il MEF in sede di elaborazione del decreto (non regolamentare) si renda conto dei varchi lasciati aperti alle elusioni e agli abusi e individui meccanismi di controllo preventivo e successivo che potrebbero essere ancora più pesanti della stessa prescrizione autorizzativa cassata dal decreto semplificazione.
Ma questo lo vedremo dopo la pubblicazione del decreto ministeriale.

Nel frattempo rimane in funzione il procedimento attuale.

Riconoscimento della disabilità

Molto più interessante e razionale è la previsione formalizzata dall’articolo 29 ter.

Il comma consente alle competenti commissioni di effettuare valutazioni di invalidità civile e di handicap (Legge 104/1992) anche solo sugli atti e sulla documentazione clinica nei casi più evidenti, soprassedendo quindi alla convocazione a visita diretta.

La soluzione, che comunque è trasparente basandosi espressamente su documentazione reale e formale verificabile, è già stata adottata da INPS nel periodo di emergenza Covid nelle regioni in cui gestisce l’accertamento in modo diretto (Convenzioni con le regioni: esempio Lazio).

La soluzione può consentire un risparmio di oneri sia per la pubblica amministrazione e INPS che per il cittadino ed evita visite superflue in casi dal quadro evidente. Stimola e consente la prassi di gestire molti riconoscimenti usando documentazione già prodotta dai servizi specialistici, evitando sovraccarichi e impiego di risorse superflue e magari stipulando accordi e convenzioni con quei servizi e reparti.

Non sono molto note in tal senso alcune esperienze sperimentali avviate da INPS con alcuni centri di eccellenza nell’ambito della pediatria; lo scambio concordato di documentazione clinica, di diagnostica per immagini di test consentono valutazioni rapide su bambini senza doverli sottoporre allo shock o al disturbo di una visita medico legale.

Accordi di questo tipo e scambio di informazioni, ben si intende su richiesta degli interessati, potrebbero essere straordinariamente utili, ad esempio, per gran parte dell’ambito del decadimento cognitivo seguito da centri pubblici o convenzionati, o ancora di altre situazioni agilmente documentabili con diagnostica per immagini, con test genetici o di altra natura consolidata in ambito clinico e scientifico.

Questo articolo comporta comunque una riorganizzazione, ma premia e incentiva ciò che vi è di buona prassi per garantire lo scambio informativo e la piena interoperabilità delle informazioni raccolte, della documentazione acquisita.Uno scenario, come abbiamo scritto all’inizio, omogeneo alla Linea 1 (Riforma del sistema di riconoscimento della disabilità) del secondo Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità (DPR 12 ottobre 2017).

11 settembre 2020

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