Deliberazione Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – 1 agosto 2001, n. 330/01/CONS
“Applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS “Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela.”
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 -8- 2001)
L’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 1° agosto 2001;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante: regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 12 luglio 1999;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2000;
Vista la propria delibera n. 314/00/CONS del 1 giugno 2000, recante determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 dell’11 luglio 2000 e nel bollettino ufficiale dell’Autorità n. 3/2000 (maggio-giugno 2000);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2001, n. 242, recante: regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio del 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 103, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2001, contenente l’approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonchè delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell’art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001;
Considerato che la delibera n. 314/00/CONS prevede un sistema di agevolazione tariffaria a favore di categorie di clientela considerate socialmente ed economicamente svantaggiate, il cui sistema di accesso si basa sulla contemporanea soddisfazione dei requisiti di natura sociale ed economica, di cui all’art. 1, commi 4 e 5, della delibera n. 314/00/CONS;
Considerato che il requisito di carattere economico viene determinato sulla base del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente del soggetto richiedente l’agevolazione, il cui calcolo compete agli enti erogatori (comuni, CAAF, amministrazioni pubbliche) o all’INPS competente per territorio, presso cui il cittadino consegna la dichiarazione sostitutiva unica, di cui all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001;
Considerato che il calcolo dell’ISEE deve effettuarsi ad opera del sistema informatico posto in essere dall’INPS, secondo quanto indicato all’art. 4-bis del decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000;
Considerato che, dal combinato disposto dell’art. 1, commi 2 e 3, art. 2, comma 3, nonché art. 4-bis, del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, si evince che, entro 180 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel quale si individuano i criteri per “l’individuazione del nucleo familiare (…)”, l’INPS predispone e rende operativo il sistema informativo necessario per effettuare il calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (di seguito ISEE);
Considerato che il provvedimento legislativo richiamato dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000 è stato adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, in vigore dall’11 luglio 2001;
Considerato che, pertanto, il termine ultimo per la predisposizione del sistema informativo necessario per effettuare il calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente, da parte dell’INPS, è il giorno 11 gennaio 2002;
Considerato che l’art. 2, comma 1, della delibera n. 314/00/CONS dispone “le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano in conformità ai tempi e secondo le modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio nel quale verranno stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonchè le relative istruzioni per la compilazione, di cui all’art. 4, comma 6, del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.”;
Considerato che il provvedimento legislativo richiamato dall’art. 2, comma 1, della delibera n. 314/00/CONS è stato adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2001;
Considerato che il sistema di accesso alle agevolazioni, cosi’ come delineato dalla delibera n. 314/00/CONS, richiede la soddisfazione del requisito economico come condizione necessaria per l’accesso all’agevolazione indicata;
Considerato che tale requisito economico deve essere soddisfatto sulla base del valore dell’ISEE calcolato dall’INPS o dagli enti erogatori;
Considerato che, sulla base delle disposizioni legislative in vigore, il sistema di accesso alle agevolazioni di cui all’art. 1, comma 1, della delibera n. 314/00/CONS è cosi’ di seguito strutturato:
1. il richiedente presenta la dichiarazione sostitutiva unica al comune, al centro di assistenza fiscale, all’INPS o alle amministrazioni pubbliche, che gli rilasciano un’attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell’ISEE (art. 4, comma 4, decreto legislativo n. 130/2000);
2. la dichiarazione sostitutiva unica ha validità un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l’attestazione della sua presentazione (art. 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242/2001);
3. l’ente ricevente provvede ad inviare, entro dieci giorni dalla ricezione, la dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell’INPS (art. 2, comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001);
4. l’INPS (o l’ente ricevente) effettua il calcolo dell’ISEE e rende disponibile detto indicatore all’ente erogatore, nonchè al dichiarante (art. 2, comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 e art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 130/2000);
5. il dichiarante, qualora verifichi che il proprio ISEE è inferiore ai 13 milioni di lire (art. 1, comma 3, delibera n. 314/00/CONS) e – contemporaneamente – soddisfi il requisito di carattere sociale di cui all’art. 1, comma 5, della delibera n. 314/00/CONS, presenta a Telecom Italia il documento indicante il valore dell’ISEE, nonchè la documentazione comprovante la soddisfazione del requisito “sociale”;
6. l’agevolazione può essere richiesta per un solo abbonamento, che può identificarsi in un nuovo contratto o in uno già in essere: in quest’ultimo caso, la richiesta a Telecom Italia, dovrà essere effettuata dall’intestatario del contratto telefonico;
7. Telecom Italia, qualora ricorrano i presupposti di cui alla delibera n. 314/00/CONS, art. 1, commi 3, 4 e 5, attiva l’agevolazione;
8. Telecom Italia, ai fini della verifica del calcolo dell’ISEE, è equiparata agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate di cui all’art. 4-bis del decreto legislativo n. 130/2000 (art. 1, comma 7, delibera n. 314/00/CONS) e, pertanto, può interrogare la banca dati dell’INPS nella quale sono contenute le indicazioni sui valori ISEE dei richiedenti l’agevolazione. L’interrogazione della banca dati dell’INPS, da parte di Telecom Italia, può avvenire all’esclusivo fine di verificare la rispondenza tra le informazioni contenute nel documento indicante il valore dell’ISEE, trasmesso dal richiedente l’agevolazione, rispetto alle informazioni risultanti all’INPS (con riferimento al valore dell’ISEE, alla composizione del nucleo familiare e alla data di scadenza del documento);
Considerata la tempistica necessaria per la predisposizione – da parte dell’Istituto nazionale di previdenza sociale – del sistema informativo necessario al calcolo dell’ISEE, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000;
Considerata la necessità di definire criteri chiari ed univoci per gli utilizzatori di sistemi di comunicazione denominati DTS (dispositivo telefonico per sordomuti), al fine di permettere loro un più agevole accesso all’agevolazione di cui all’art. 1, comma 2, della delibera n. 314/00/CONS;
Considerata la necessità di tutelare gli attuali beneficiari del sistema di agevolazione tariffaria per le utenze cosiddette a “basso traffico”, di cui all’art. 6 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 e titolo V, comma 1, della delibera dell’Autorità n. 85/1998, attraverso un passaggio al nuovo sistema che non comporti l’interruzione dell’agevolazione goduta, a danno di coloro che attualmente beneficiano dell’agevolazione indicata e che – contemporaneamente – presentano i requisiti di cui all’art. 1, commi 4 e 5, della delibera n. 314/00/CONS;
Vista la proposta formulata dal responsabile del procedimento;
Ritenuta la necessità di adottare un provvedimento che renda chiara ed univoca l’attuazione della delibera n. 314/00/CONS, alla luce delle evoluzioni normative sopra richiamate e del completamento del quadro giuridico necessario al fine dell’applicazione del sistema di accesso alle prestazioni agevolate di cui alla delibera dell’Autorità n. 314/00/CONS;
Udita la relazione della dott.ssa Paola Maria Manacorda;
Delibera:
Art. 1.
Modalità di presentazione della domanda per l’accesso alle agevolazioni di cui all’art. 1, comma 1 della delibera n. 314/00/CONS.
1. L’abbonato richiedente l’agevolazione è tenuto a presentare alla società Telecom Italia il documento indicante il valore dell’ISEE rilasciato dall’INPS o dagli enti erogatori, di cui all’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, unitamente alla documentazione comprovante l’appartenenza ad almeno una delle categorie sociali di cui all’art. 1, comma 5, della delibera n. 314/00/CONS.
Art. 2.
Oggetto e durata dell’agevolazione di cui all’art. 1 comma 1 della delibera n. 314/00/CONS
1. L’agevolazione potrà essere richiesta per un solo abbonamento, che può identificarsi in un nuovo contratto o in uno già in essere: in quest’ultimo caso, la richiesta a Telecom Italia dovrà essere effettuata dall’intestatario del contratto telefonico.
2. L’agevolazione decorre dalla data in cui è stata effettuata la presentazione dei documenti di cui al precedente art. 1 e termina con la scadenza della validità della dichiarazione sostitutiva unica, di cui all’art. 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242 del 4 aprile 2001.
3. Al fine di non interrompere l’erogazione dell’agevolazione alla scadenza della stessa, ed in attesa della richiesta di rinnovo, effettuata secondo quanto indicato al precedente art. 1, Telecom Italia prorogherà automaticamente l’agevolazione di un bimestre successivo al termine della stessa, con eventuale addebito delle somme a saldo in caso di mancato rinnovo o, a seguito dello stesso, successivamente alla verifica della mancanza dei requisiti richiesti.
Art. 3.
Agevolazione per gli utilizzatori di sistemi di comunicazioni DTS
1. Il comma 2 dell’art. 1 della delibera n. 314/00/CONS è sostituito dal seguente “Gli utenti residenziali che utilizzano sistemi di comunicazione denominati DTS (dispositivo telefonico per sordomuti), sono esentati dal pagamento del canone mensile di abbonamento al servizio telefonico di categoria B. Al fine di usufruire dell’agevolazione indicata, dovrà essere presentata alla società Telecom Italia la certificazione comprovante la presenza, all’interno del nucleo familiare del richiedente l’agevolazione, di un portatore di handicap dell’udito e della parola.”.
Art. 4.
Sistema di agevolazione tariffaria per le utenze c.d “a basso traffico”
1. L’art. 2, comma 3, della delibera n. 314/00/CONS è sostituito dal seguente “L’art. 6 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 e il comma 1, titolo V, della delibera dell’Autorità n. 85/1998, relativi al sistema di agevolazione tariffaria per le utenze cosiddette a “basso traffico , restano in vigore per un bimestre successivo all’avvenuta applicazione della presente delibera”.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente e di cui all’art. 1, comma 1, della delibera n. 314/00/CONS, non possono essere cumulate.
Art. 5.
Regime di pubblicità del sistema delle agevolazioni
1. In attuazione dell’art. 2, comma 2, della delibera n. 314/00/CONS, la società Telecom Italia S.p.a. è tenuta ad effettuare la comunicazione scritta, in allegato alle fatture commerciali trasmesse agli abbonati, a partire dalle bollette relative al bimestre ottobre-novembre 2001 e ad inserire l’apposita pagina informativa dedicata negli elenchi telefonici prossimi di stampa.
2. Telecom Italia provvederà a ricordare, al beneficiario dell’agevolazione, la scadenza della stessa, tramite apposita comunicazione scritta, da inserire nelle fatture commerciali dei due bimestri precedenti la scadenza dell’agevolazione.
Art. 6.
Applicazione della delibera ed entrata in vigore
1. L’efficacia delle disposizioni contenute nel presente provvedimento è condizionata all’effettiva operatività del sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente, di cui all’art. 4-bis del decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000, predisposto dall’INPS.
2. In caso di inottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni di cui all’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell’Autorità.
Napoli, 1° agosto 2001
Il presidente : Cheli