Detraibilità dei veicoli adattati: risoluzione

Con la Risoluzione 113/E del 9 aprile 2002, la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate torna sugli aspetti relativi alla detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di un veicolo destinato al trasporto di una persona con disabilità.

Si tratta di un caso particolare, ma che fornisce alcune precisazioni interessanti. Come si ricorderà la normativa vigente (art. 13 bis lett. c del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, DPR 22/12/1986 n. 917) prevede che sia possibile detrarre il 19% dei veicoli destinati ai disabili fino ad un importo massimo di spesa di 35 milioni di lire (oggi euro 18075,99).

Il caso: il genitore di una persona con handicap grave non in grado di deambulare, ha acquistato regolarmente un veicolo destinato al trasporto del figlio. Successivamente all’acquisto ha provveduto a far istallare una pedana sollevatrice di cui dispone di regolare fattura.
Il genitore ha quindi interpellato l’Agenzia delle Entrate chiedendo se il limite dei 35 milioni va inteso solo per la detrazione del veicolo oppure in tale limite debba rientrare anche la spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione della pedana elevatrice.

La Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate ha risposto in modo articolato e preciso.
Ha innanzitutto premesso che il limite dei 35 milioni interessa il veicolo completo di adattamento, confermando quindi l’indicazione già espressa in precedenza.

Tuttavia, in questo caso, va operato un distinguo. Il familiare non era tenuto, in forza dell’articolo 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000, ad adattare il veicolo in quanto il disabile è persona con grave limitazione della capacità di deambulazione. Pertanto il limite dei 35 milioni interessa solo il veicolo.
Quindi anche la pedana elevatrice, acquistata successivamente, può essere detratta in quanto rientra fra i mezzi necessari al sollevamento dei disabili ammessi alla detrazione Irpef (art. 13 bis lett. c, DPR 22/12/1986 n. 917).

È importante precisare che continua a rimanere effettivo il limite dei 35 milioni comprensivi di adattamento per:

  • i titolari di patente speciale con obbligo di adattamento;
  • i disabili motori che non hanno gravi limitazioni della capacità di deambulazione e che quindi sono tenuti ad adattare il veicolo.

Inoltre è bene sottolineare che fra gli adattamenti al trasporto sono detraibili i mezzi necessari al sollevamento (pedane, rampe, sollevapersone), mentre né la Risoluzione in questione né la il DPR 917/1986 contemplano espressamente le spese per gli adattamenti interni al veicolo quali, ad esempio, il rialzo del tetto, l’ancoraggio delle carrozzine ecc.

10 aprile 2002

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