Con il decreto 71/2024 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31 maggio 2024 il Governo è intervenuto in vari ambiti: sport, sostegno didattico, disposizioni per l’avvio del prossimo anno scolastico e disposizioni in materia di università e ricerca.
Il decreto legge, entrato in vigore il 1 giugno 2024, consta di IV capi e 17 articoli e per quello che riguarda le persone con disabilità, la parte più importante è quella relativa al capo II con novità in tema di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
In particolare sono previste nuove modalità per l’abilitazione ai posti di sostegno, per l’accesso anche di docenti con titoli di studio esteri in attesa di riconoscimento e per la continuità didattica dei docenti con contratti a termine. Per correttezza occorre sottolineare come questo D.L., soprattutto in relazione al capo II che andremo ad analizzare, abbia suscitato non poche perplessità tra gli operatori e le associazioni.
Certo, è di tutta evidenza il carattere emergenziale di questo decreto a fronte di dati preoccupanti: solo prendendo in considerazione l’anno scolastico 2022/23, secondo i dati ISTAT, gli alunni con disabilità risultavano essere circa 338 mila con una aumento del 7% rispetto all’anno precedente a fronte di 228 mila insegnanti di sostegno di cui circa 85 mila non specializzati, con un rapporto di circa 1,6 alunni per insegnante.
Ma è anche vero che se oggi si vuole realmente intervenire nell’attuale sistema, occorre programmare interventi che abbiano stabilità reale e non temporanea.
Ad ogni buon conto, come detto, questo approfondimento si concentrerà solo sul capo II ed in particolare sugli articoli da 6 a 9.
Andiamo ad analizzarli.
Con l’art. 6 per sopperire all’attuale carenza di insegnanti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, tenuto conto del fabbisogno di docenti specializzati ed in aggiunta agli ordinari percorsi, si potrà conseguire la specializzazione, fino al 31 dicembre 2025, attraverso il superamento di percorsi di formazione attivati dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).
L’offerta formativa prevederà il conseguimento di almeno 30 crediti formativi. Anche le Università potranno, in ogni caso, attivare tali percorsi sia autonomamente che attraverso una convenzione con INDIRE. Potranno partecipare ai percorsi di specializzazione attivati da INDIRE per il medesimo grado di istruzione del servizio prestato, gli aspiranti che abbiano svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno di almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque precedenti.
Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, verrà definito il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi, i requisiti, le modalità di attivazione dei percorsi, i costi massimi, l’esame finale e la composizione della commissione esaminatrice che prevederà, comunque, la presenza di un componente esterno designato dall’USR e designato tra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi. Il decreto disciplinerà anche la partecipazione ai percorsi nel caso in cui vi siano domande eccedenti il fabbisogno. I costi per la partecipazione a tali percorsi saranno a completo carico dei partecipanti. Ogni anno e comunque fino al 31 dicembre 2025, il Ministro dell’istruzione e del merito individuerà il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno per l’attivazione dei percorsi. Il fabbisogno sarà individuato, per ciascun grado di istruzione, in base alla programmazione degli organici.
Con l’art. 7 vengono disciplinati i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattica agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all’estero, in attesa di riconoscimento.
In pratica i docenti che, alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge, hanno conseguito una qualifica professionale o un titolo di formazione presso un’università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell’Unione europea ed hanno pendente, oltre i termini di legge, l’istanza per il riconoscimento di un titolo conseguito presso una Università straniera legalmente riconosciuta nel Paese di origine oppure hanno in essere un contenzioso amministrativo per la mancata conclusione, nei termini previsti, del procedimento di riconoscimento, potranno iscriversi ai percorsi di specializzazione attivati da INDIRE se, contestualmente all’iscrizione, rinunciano ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno. Al termine del percorso di formazione, se vi rinunceranno conseguiranno un solo titolo di specializzazione relativo alle attività di sostegno del grado di istruzione prescelto.
Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, si definiranno entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.L. i criteri di ammissibilità dei titoli e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti formativi dei percorsi oltre che le modalità di attivazione, i costi massimi e i termini di presentazione delle domande. Anche in questo caso gli oneri saranno a completo carico dei partecipanti.
Con l’art. 8 il D.L. interviene sul Decreto Legislativo 66/2017 riscrivendo totalmente il comma 3 dell’articolo 16. In particolare, viene previsto che al fine di agevolare la continuità didattica, il dirigente scolastico, in caso di richiesta della famiglia e valutato l’interesse superiore dello studente, può proporre al docente specializzato la conferma con precedenza assoluta sul posto in cui ha prestato servizio nell’anno scolastico precedente, fatte salve le operazioni di assunzione a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili del docente interessato.
La procedura relativa alla proposta di conferma si applica anche ai casi dei:
– docenti privi di specializzazione inseriti nella II fascia di sostegno delle graduatorie di sostegno per aver prestato 3 anni di servizio sul sostegno nel relativo grado di istruzione;
– docenti privi di specializzazione individuati dalle graduatorie incrociate di sostegno e ad esaurimento che abbiano svolto servizio su sostegno.
L’applicazione di queste misure si avrà solo dal momento in cui saranno recepite nel nuovo Regolamento delle supplenze.
Con l’art. 9 infine vengono individuati, a livello provinciale, i territori in cui avviare le attività di sperimentazione previste dal nuovo decreto legislativo 62/2024 che è recentemente intervenuto in tema di definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.
Per queste attività di formazione sarà prevista la partecipazione anche dei docenti referenti per il sostegno.
Le province individuate dal D.L. 62/2024, come noto sono Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste.
Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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