Donazioni di materiale alla ONLUS: regime fiscale
Domanda
Siamo un associazione di volontariato con denominazione di ONLUS. Siamo spesso a contatto con aziende che sono disponibili ad effettuare donazioni a nostro favore. In particolare come ci dobbiamo comportare quando le donazioni consistano in materiali (es. computer o arredi)? Quale documentazione dobbiamo produrre affinché le aziende possano detrarre la donazione?
Risposta
Bisogna innanzitutto distinguere fra Associazioni di Volontariato (L. 266/1991) e ONLUS (D. Lgs. 460/1997).
Se parliamo di Associazioni di volontariato, per le donazioni in natura non sono previste agevolazioni di sorta per gli enti o le aziende che li effettuano. La 266/1991 non ne parla prevedendo solo che le associazioni possono accettare lasciti o donazioni, ma nulla di più.
Diversa è la questione per le ONLUS. In questo caso è prevista la deduzione fiscale, da parte di aziende, delle donazioni in natura. Anticipo subito che a causa della macchinosa farraginosità delle condizioni che disciplinano queste deduzioni, l’opportunità è assai poco utilizzata.
Questa opportunità è stata introdotta appunto dall’articolo 13 (commi 2, 3 e 4) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.”).
Il terzo comma dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 460/1998, recita:
“I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa diversi da quelli di cui al comma 2 [nota: il comma 2 è relativo alle donazioni di derrate alimentari], qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l’acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all’articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo unico.”
Il successivo quarto comma del medesimo articolo entra nel merito delle condizioni per accedere a questi benefici:
“Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell’impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefìci fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l’effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall’obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l’applicazione delle richiamate disposizioni.”
A disciplinare ulteriormente questo aspetto è intervenuta la Circolare del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate del 26 giugno 1998, n. 168/E (“Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.)”); di erogazioni liberali in natura se ne parla al punto 4.3.
Il primo aspetto rilevante, riguarda la tipologia di beni ceduti. Le imprese possono, cedere gratuitamente, anche altri beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici destinati all’eliminazione dal circuito commerciale, a condizione che siano beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, nonché all’ulteriore condizione che il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a 1032.91 euro. Questo significa, ad esempio, che un’azienda che produce conserve alimentari, non può contare su deduzioni per una donazione di computer usati.
Secondo aspetto: l’importo massimo di 1032.91 euro, concorre, con eventuali erogazioni liberali in denaro, alla formazione del limite di deducibilità. Si ricorderà infatti che le persone fisiche, gli enti commerciali e non commerciali possono dedurre dal proprio reddito imponibile fino al 10% dello stesso – e fino ad un valore massimo di 70.000.00 euro – qualora questo sia stato oggetto di donazione, in denaro o in natura, nei confronti di soggetti no-profit.
Terzo aspetto: riguarda il “costo” attribuito al bene donato. Il costo specifico di un bene deve in tendersi quello nel quale rientrano tutti i costi sostenuti dall’impresa per la realizzazione del bene stesso e che concorrono quindi a comporre il valore di quest’ultimo, quali, ad esempio, il costo delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti, degli altri beni destinati ad essere fisicamente incorporati nei prodotti finiti, degli imballaggi utilizzati ecc.
Quarto aspetto: arriviamo alle modalità per accedere ai benefici fiscali.
L’azienda e la ONLUS devono rispettare alcuni adempimenti fiscali. Eccoli:
1) preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni, da parte dell’impresa cedente, al competente ufficio delle entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore sono esonerate dall’obbligo della comunicazione preventiva;
2) dichiarazione da parte della ONLUS beneficiaria, da conservare agli atti dell’impresa, attestante l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e a realizzare l’effettivo utilizzo diretto, a pena di decadenza dai benefici fiscali per essa previsti;
3) annotazione, da parte dell’impresa cedente, nei registri previsti ai fini IVA o in apposito prospetto, della quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Tale annotazione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno successivo alla cessione dei beni. Le cessioni gratuite di beni, alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa, godono dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, per effetto della modifica apportata art. 10, n. 12, del DPR n. 633 del 1972, per la cui trattazione si rinvia al successivo paragrafo concernente le agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto.
Sintetizzando: deducibilità per un massimo di 1032.91 euro; beni cedibili solo se direttamente collegati all’attività dell’impresa, regole e condizioni rigide da rispettare. In sostanza quella delle donazioni in natura è una pratica più complessa e delicata delle erogazioni liberali in denaro.
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