L’eliminazione delle barriere architettoniche senso-percettive in strutture pubbliche e private aperte al pubblico (Art. 1.2.c D.P.R.503/96, Art. 2.A.c D.M. 236/89) e la violazione del diritto delle persone con disabilità visiva alla loro mobilità sicura e autonoma.
È molto diffusa la costante presenza di barriere architettoniche per le disabilità senso-percettive sia in edifici pubblici che privati aperti al pubblico, in tutto il territorio italiano.
Tale situazione è sicuramente frutto di una mancata applicazione della chiara normativa che tutela il diritto delle persone con disabilità visiva ad una mobilità sicura e autonoma, cosa che accade purtroppo anche a danno delle persone con disabilità motoria, sebbene in misura minore e ciò, sia nell’ambito delle opere pubbliche che in quello delle strutture private aperte al pubblico.
Fra le varie ragioni della violazione delle leggi vigenti, vi è sicuramente, l’incompleta conoscenza delle normative specifiche, come anche delle soluzioni pratiche per attuarla in modo completo ed efficace.
Si potrebbe ovviare a tale deficit, mediante brevi corsi di aggiornamento su piattaforme web, tenuti da esperti in ambito normativo e tecnico-progettuale in conformità con l’unica buona prassi esistente in materia, codificata nelle Linee guida INMACI (Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi e Ipovedenti), organismo tecnico riconosciuto dalle Associazioni nazionali delle persone con disabilità visiva, per la comprovata capacità ed esperienza dei suoi esperti, sia nel settore normativo che in quello tecnico della progettazione delle piste e dei segnali tattilo-plantari, come delle mappe a rilievo.
Le Linee guida INMACI, oltre ad essere le uniche esistenti in Italia su questa materia, sono approvate e condivise dalle Associazioni nazionali della categoria e sono richiamate in Regolamenti edilizi comunali e nei PEBA di vari Comuni oltre che nel Bando sui semafori acustici del Ministero delle Infrastrutture; inoltre sono state prese come base per le Linee guida di Rete Ferroviaria Italiana e attuate in quasi un migliaio di stazioni ferroviarie, come negli aeroporti in tutta Italia e in decine di migliaia di attraversamenti stradali e nelle piazze.
Destinatari di tali corsi dovrebbero essere i tecnici comunali del settore dei Lavori pubblici, dell’edilizia privata e degli Uffici legali, come anche i privati professionisti (ingegneri, architetti e geometri), in modo che possano evitare di rilasciare certificazioni non veritiere per scarsa conoscenza della normativa vigente.
Un problema ancora meno conosciuto, invece, concerne le strutture private aperte al pubblico, fra cui rivestono particolare importanza per la loro frequentazione, gli ospedali e i centri commerciali, questi ultimi divenuti recentemente dei luoghi di aggregazione sociale, oltre che di acquisto concentrato di svariati generi merceologici, e ciò in situazione di tranquillità metereologica e, soprattutto di sicurezza da problemi di traffico e di microcriminalità, positiva per tutti, ma fondamentale per le persone con difficoltà visive.
La quasi totalità di tali strutture commerciali non ha provveduto all’adeguamento dei loro locali alla normativa sulle barriere senso-percettive per i disabili della vista, non istallando i segnali tattilo-plantari e le mappe a rilievo indispensabili per garantire la sicurezza e l’autonomia delle persone con disabilità visiva.
Le barriere architettoniche non sono solo i gradini e le porte strette; infatti, il D.M. n. 236/1989, all’Art. 2.lett. A, lett. c) precisa che costituisce una barriera architettonica che va superata anche “la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.”; si parla in questo caso di barriere senso-percettive. Identico testo è contenuto nell’Art. 1.2.c) del D.P.R. n. 503/1996 per gli spazi ed edifici pubblici.
Anche i non vedenti devono essere in grado di accedere, senza bisogno di essere accompagnati, a tutti i locali aperti alle persone normodotate: infatti, lo stesso D.M. n. 236/1989, all’Art. 2. lett. G) specifica che “Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.”
Viene in tal modo enunciato il principio che l’accessibilità deve essere un requisito insito nella struttura e non dipendere da una eventuale assistenza esterna, dato che il concetto di autonomia esclude la necessità dell’assistenza; i segnali tattili a pavimento e le mappe a rilievo devono garantire l’accessibilità e la fruizione di tutti i locali e dei servizi presenti, compresi quelli igienici, e l’uso delle vie d’esodo in caso di emergenza, nonché degli spazi esterni di accesso alla struttura, a partire dalla pubblica via.
In concreto, per conseguire il risultato voluto dalla legge, devono essere installati i segnali tattili e le piste tattili sul piano di calpestio, dato che il pavimento è l’unico elemento di un edificio con il quale il non vedente è necessariamente e costantemente in contatto e dal quale può ricevere le indicazioni necessarie all’orientamento e alla sicurezza.
La progettazione dei segnali tattilo-plantari LVE va eseguita in conformità con le Linee guida reperibili sul sito INMACI che costituiscono l’unica buona prassi esistente in Italia, approvata dalle Associazioni nazionali della categoria, utilizzate in decine di migliaia di luoghi ed espressamente richiamate in documenti ufficiali di vari Enti pubblici e del Ministero delle Infrastrutture (Bando 27/07/2021 in cui si prescrive che i semafori acustici siano dotati di percorsi tattili LVE seguendo le Linee guida INMACI).
Si ricorda che anche la Suprema Corte di Cassazione, con molteplici statuizioni penali e civili nel corso degli anni, ha riconosciuto le responsabilità dei soggetti coinvolti, ognuno nell’ambito delle rispettive competenze, per la mancata installazione dei percorsi tattilo-plantari Loges-Vet-Evolution (LVE).
Pertanto, un forte auspicio è che tutte le Regioni ed i Comuni del Nostro territorio che già non lo facciano, vogliano adeguarsi alla normativa in tema di superamento delle barriere senso percettive, sia nelle nuove opere, ma soprattutto nell’adeguamento di quanto già costruito, anche nell’ambito dei PEBA, documenti che sarebbero obbligatori sin dall’anno successivo a quello della Legge n. 41/1986, ma che sono stati approvati da meno del 15% dei Nello stesso tempo, un pressante invito è rivolto ai funzionari competenti delle Amministrazioni comunali affinché vigilino per quanto è possibile sulla veridicità delle Segnalazioni Certificate di Agibilità, che quasi sempre ignorano le barriere per i non vedenti e agiscano in autotutela per far rispettare il diritto costituzionalmente protetto delle persone con disabilità visive alla loro mobilità sicura ed autonoma.
Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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