Con la Circolare n. 17 del 2025, il Ministero dell’Interno ha delineato le modalità attuative del decreto-legge 27/2025, recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2025”.
Tale decreto-legge ha lo scopo di stabilire le modalità di svolgimento delle votazioni referendarie e amministrative che si terranno nell’anno corrente.
Di specifico interesse per le persone con disabilità è l’articolo 4 del suddetto atto normativo.
Questa previsione, infatti, stabilisce che l’elettore impossibilitato ad apporre la propria firma autografa, a causa di un impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, può sottoscrivere le liste elettorali per mezzo della firma digitale, ex articolo 20, comma 1-bis, del Codice dell’amministrazione digitale.
La già menzionata impossibilità deve essere certificata secondo i dettami normativi in materia.
La norma in questione vuole dare applicazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2025, la quale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 9, comma 3, della legge 108/1968, e dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, nelle parti in cui impedivano l’utilizzo della firma elettronica da parte delle persone con disabilità, le quali, in ragione della propria condizione, non possono firmare manualmente nell’atto di sottoscrivere le liste elettorali.
Infatti, anche se tale pronuncia costituzionale si riferisce specificamente alla sottoscrizione delle liste dei candidati alle elezioni regionali, delineando le modalità attraverso cui garantire agli elettori con disabilità l’esercizio dei diritti politici su un piano di uguaglianza con gli altri cittadini, la sua applicazione non può che superare i confini della normativa relativa alle votazioni regionali.