Fruizione contemporanea dei permessi da parte del lavoratore disabile e del proprio familiare

Domanda

Sono impiegata presso una ditta privata. Mio marito gode dei permessi lavorativi in quanto persona con handicap grave. Posso richiedere anch’io i permessi per assisterlo?

Risposta

La Circolare INPS 18 febbraio 1999, n. 37 ammette che giorni di permesso possano essere riconosciuti al lavoratore non disabile, familiare convivente del lavoratore con disabilità anche se quest’ultimo già fruisce dei permessi per se stesso.
Vengono tuttavia poste due condizioni:
– il lavoratore con disabilità, pur beneficiando dei propri permessi, abbia una effettiva necessità di essere assistito da parte del familiare lavoratore convivente (la necessità di assistenza deve essere valutata del medico della sede INPS anche in relazione alla gravità dell’handicap);
– nel nucleo familiare non sia presente un altro familiare non lavoratore in condizione di prestare assistenza.
I familiari non lavoratori studenti, sono equiparati, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di cui alla legge 104/1992, ai soggetti occupati in attività lavorativa anche nei periodi di inattività scolastica (per gli studenti universitari dopo il primo anno di iscrizione deve essere accertata non solo l’iscrizione all’università ma anche l’effettuazione di esami).
La Circolare INPS 128 del 11 luglio 2003, ha confermato tali indicazioni precisando però che che familiare e disabile devono utilizzare i permessi in modo contemporaneo.
Per i dipendenti pubblici assicurati INPDAP vigono altre disposizioni.

Approfondimenti: I permessi lavorativi: la cumulabilità

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