Premessa (Quadro di sistema)
Prima di entrare nell’analisi delle conseguenze introdotte dalla sentenza del TAR LAZIO n. 9795/2021, occorre effettuare una necessaria premessa per meglio far comprendere quale sia stato l’iter che ha portato al Decreto Interministeriale 182/2020 ed all’introduzione dei modelli di Piani Educativi Individualizzati.
Già nel 1992 l’art. 12 della legge n. 104, ai commi 5 e 6 prevedeva la formulazione di un “piano educativo individualizzato” per ciascun alunno con disabilità, a partire dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale.
Poi con la riforma sull’inclusione scolastica introdotta con il d.lgs. n. 66/2017, si erano meglio individuati sia gli elementi del PEI, unitamente alle tempistiche per la sua redazione e verifica, sia la composizione e competenza rispetto all’elaborazione di tale piano da parte del Gruppo di lavoro operativo (GLO).
Nel medesimo decreto legislativo (nella formulazione definita dal correttivo introdotto con d.lgs n. 96/2019) si introduceva anche la previsione, all’art. 7 comma 2-ter, che “Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze … sono definite… le modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche”.
Di conseguenza, il 13 gennaio 2021, era stato inviato alle scuole il Decreto Interministeriale n. 182/2020, con cui si era inteso dare luogo a quanto previsto, introducendo dei modelli di Pei (previsti per ciascun tipo di scuola ed allegati al medesimo decreto), unitamente alle linee guida per la loro compilazione (anch’esse allegate) e alle modalità di partecipazione ai GLO, nonché le modalità di individuazione della richiesta di sostegni didattici e per l’autonomia e la comunicazione per gli alunni con disabilità (secondo indicazioni e tabelle anch’esse ricomprese nel medesimo decreto).
Tale Decreto n. 182/2020, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Tar Lazio n. 9795 del 14.09.2021 con la conseguenza che sono venuti meno i modelli di Pei appena introdotti così come le nuove modalità di assegnazione delle risorse, anch’esse appena introdotte.
Molte famiglie e coloro che operano per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, si interrogano oggi su quali ricadute possano esserci per l’anno scolastico appena iniziato.
Giova ricordare già in premessa che, pur essendo appena stati annullati i nuovi modelli di Pei, questo non determina che non si possa, così come da decenni avviene, in ogni caso procedere alla redazione di un Pei per ciascun alunno con disabilità, seppur senza le nuove indicazioni modellizzate da parte del decreto annullato (che appunto conteneva tali nuovi modelli).
Infatti, rimane ferma la fonte normativa a cui il Decreto interministeriale n. 182/2020 ed i nuovi modelli di Pei ad esso allegati avrebbero dovuto dare solo delle declinazioni (nel senso sopra detto); tale fonte normativa era ed è il decreto legislativo n. 66/2017 che ribadisce l’esigenza di un PEI annuale per ciascun alunno con disabilità, così come già prima previsto (lo si ripete) sin dalla legge n. 104/1992.
Pertanto venuta meno l’indicazione delle modalità di redazione del PEI rimangono comunque fermi sia gli elementi imprescindibili del PEI sia tutti gli obblighi (es. tempistica, ecc.) indicati dall’art. 7 del d.lgs. n. 66/2017.
Ciò, inoltre, è confermato anche dalla nota Prot. n. 2044 del 17.09.2021 con cui il Ministero dell’Istruzione ha inteso fornire “Indicazioni operative per la redazione del PEI per l’a.s. 2021-2022”, evidenziando “l’assoluta necessità di dare continuità all’azione educativa e didattica” e l’“assoluta preminenza del diritto allo studio” per gli alunni con disabilità.
Fatta questa doverosa premessa, analizzeremo cosa rimane invariato e quali sono e come si affrontano eventuali dubbi sorti su alcuni più specifici aspetti dell’inclusione a seguito dell’annullamento del Decreto Interministeriale n. 182/2020.
Cosa prevedeva e continua a prevedere l’articolo 7 del decreto legislativo n. 66/2017
L’art. 7 del d.lgs. n. 66/2017 è pienamente in vigore e fornisce una migliore puntualizzazione degli elementi imprescindibili del PEI ex art. 12 l. n. 104/92 da strutturare sulla scorta delle informazioni e documentazioni acquisite.
Il PEI (qualsiasi modello/forma si utilizzi, essendo venuti meno oggi quelli nazionali del D.I. n. 182/2020) deve indicare:
– gli obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
- le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe;
- gli interventi di assistenza igienica e di base svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico;
- la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, compresa la proposta di quantificazione delle ore;
- le modalità di verifica;
- i criteri di valutazione;
- gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici;
- le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale.
La stessa nota ministeriale del 17.09.2021 ricorda che “Le Istituzioni scolastiche per l’elaborazione dei PEI potranno ricorrere alla precedente modulistica già adoperata nell’a.s. 2019/20, riadattata secondo le disposizioni sopra richiamate, contenute agli artt. 7 e 9 del D.Lgs 66/2017….. prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza, cui comunque si rimanda per un’attenta lettura e applicazione.”
Inoltre sempre l’art. 7 del d.lgs. 66/2017 individua anche le specifiche modalità per la redazione ed approvazione del PEI, unitamente alle tempistiche.
Infatti tale articolo prevede che il PEI:
- è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (GLO), secondo quanto indicato nell’articolo 9 del d.lgs. n. 66/2017;
- indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
- è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre;
- è redatto a partire dalla scuola dell’infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona
- è soggetto a verifiche periodiche* nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.
* Già nell’Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità 20/03/2008, all’art. 3 (Piano Educativo Individualizzato – PEI) si precisava che «Nel corso dell’anno scolastico i soggetti responsabili del PEI attuano una verifica di medio termine sulle attività realizzate e formulano gli eventuali adeguamenti. Nel corso dell’anno scolastico i soggetti responsabili del PEI attuano una verifica di medio termine sulle attività realizzate e formulano gli eventuali adeguamenti. IL PEI è rivisto ed aggiornato all’inizio di ogni anno scolastico, effettuando una verifica dei progressi realizzati.», inducendo a ritenere quindi che, oltre al GLO di inizio anno (entro il 31 ottobre) e quello di fine anno (entro il 30 giugno) ce ne dovesse essere almeno uno intermedio.
Infatti, è chiaro che comunque il Pei, pur non avvalendosi dei modelli annullati, debba comunque essere elaborato ed approvato dal GLO entro, di norma, la fine di ottobre come previsto dal sopra ricordato articolo 7, così come per il medesimo articolo, si debba entro la fine di giugno verificare gli esiti finali dell’anno in via di conclusione ed appunto ipotizzare una quantificazione di risorse per l’anno successivo.
Anche nell’anno scolastico 2019/2020, quando già era in vigore l’articolo 7 del decreto legislativo n. 66/1017 ed ancora non si aveva la costruzione del decreto oggi annullato, le scuole avevano posto in essere entro il 30 giugno un GLO con la valutazione finale e la proposta di quantificazione di sostegni, proprio in ossequio all’articolo citato.
A nulla rileva che dopo i termini di fine ottobre e fine giugno per tali fasi di redazione e valutazione del Pei, sia scritto nell’art. 7 del Dlgs n. 66/2017 “tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter “(cioè di quello annullato); quegli specifici elementi che si stavano per introdurre col D.I. n. 182/2020 vengono meno, ma la tempistica rimane.
Composizione del GLO secondo quanto previsto dall’articolo 9 del d.lgs. n. 66/2017
L’articolo 9 del d.lgs. n. 66/2017 (fonte legislativa non venuta meno con l’annullamento del Decreto Interministeriale n. 182/2020) prevedeva e continua a prevedere, nei suoi commi 10 ed 11, che:
(…) Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare…
All’interno del Gruppo di lavoro operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.”
Il Decreto n. 182/2020 annullato dal Tar, aveva previsto, nel suo articolo 3, che la famiglia potesse chiedere al Dirigente di autorizzare alla partecipazione del GLO non più di un esperto dalla stessa indicato, per giunta chiedendo che la famiglia dichiarasse che tale partecipazione fosse a titolo gratuito.
Mentre il Tar Lazio ha ribadito che “nel funzionamento di tale organismo non siano poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa, considerato che diversamente si conferirebbe al dirigente scolastico un potere di autorizzazione – che ad avviso dei giudici del TAR non ha un espresso riferimento in normativa – incidente sulle garanzie procedimentali delle famiglie e/o degli alunni con disabilità”.
Pertanto, in forza dell’art. 9 del d.lgs sopra citato, si continueranno a prevedere nei GLO le figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica.
Il PEI e la proposta delle ore per il sostegno didattico e per l’assistenza per l’autonomia e/o la comunicazione
L’articolo 7, comma 2, del d.lgs. n. 66/2017 (che abbiamo ricordato è pienamente in vigore come fonte legislativa primaria) prevedeva e continua a prevedere che
“Il PEI di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: … (..omissis..)…. d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, (…) e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione…”
Tanto è vero che poi nel successivo articolo 10, si specifica che
- “(…) il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell’autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, invia all’ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno. L’ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno”;
- “Il dirigente scolastico, in tempo utile per l’ordinario avvio dell’anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI, di cui all’articolo 7, comma 2, la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli enti preposti..”.
Nel Decreto Interministeriale n. 182/2020, il Ministero aveva stabilito però che il GLO formulasse le relative proposte di ore di sostegno didattico e di assistenza specialistica nell’ambito dei range e dell’entità delle difficoltà indicati nella Tabella di cui all’Allegato C1 del medesimo decreto.
Anche tale aspetto aveva determinato delle censure avanzate nel ricorso innanzi al Tar che poi ha portato all’annullamento dell’intero decreto, essendosi contestata l’introduzione, senza alcun ancoraggio normativo, di una predeterminazione rigida e rigorosa del range delle ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al “debito di funzionamento” ed esautorazione della discrezionalità tecnica di tale organo collegiale. Mentre sappiamo che è il GLO che, in un patto di corresponsabilità, individua per esempio quali obiettivi raggiungere (anche sulla scorta di valutazioni particolari, come la propensione dell’alunno e non solo il suo profilo di funzionamento, ecc.) ed in base a questi costruisce coerentemente la proposta della quantità, oltre che della qualità dei sostegni.
Pertanto nella sentenza del Tar è ricordato che: “È il “contesto”, inteso come ambiente, procedure, strumenti educativi ed ausili, a doversi adattare agli specifici bisogni delle persone disabili, e non viceversa…ciò non significa che ogni disabilità comporti l’automatica attribuzione del massimo delle ore di sostegno, ossia un’assistenza specialistica sovrabbondante o comunque non necessaria, ma neppure è ammissibile che esigenze di finanza pubblica possano indebitamente limitare detta assegnazione, riducendola oltre modo rispetto a quanto sarebbe invece necessario per il raggiungimento dello scopo” e la nota Ministeriale n. 2044/2021 ha ulteriormente precisato che: «Pertanto, non si possono predeterminare, attraverso un “range”, le ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al “debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell’organo collegiale”
Effetti sulla quantificazione dei sostegni per a.s. 2021/2022 avvenuta con le tabelle introdotte con D.I. n. 182/2020 ed annullate dal Tar Lazio
Quanto fatto in essere durante la vigenza del decreto e prima che questo fosse annullato, ha avuto degli effetti validi (per esempio, compilazione delle parti finali delle varie sezioni degli ex “nuovi” modelli di PEI nel GLO di fine anno scolastico scorso).
Ė logico che però bisogna considerare se quell’attività spiega oggi effetti e se alcuni di essi vanno neutralizzati.
Perciò ci si può trovare di fronte a queste circostanze con le relative doverose correzioni:
- è stata compilata la sezione 12 dei modelli di Pei annullati per i “nuovi casi” onde garantire l’assegnazione delle risorse per l’a.s. 2021/2022 e tali risorse nel frattempo sono state assegnate; ormai le assegnazioni sono state fatte e in tal caso al massimo la famiglia potrebbe impugnare tale assegnazione se non la ritenga congrua e comunque frutto di tabelle utilizzate per la compilazione della Sezione 12 annullate dal Tar; in sede di GLO di ottobre, nella definizione del nuovo Pei per l’anno scolastico 2021/2022, occorrerà verificare se sono da confermare alcuni obiettivi ed analisi svolte prima dell’annullamento del Tar per la compilazione della Sezione 12;
- nel corso dell’a.s. 2020/2021 sono state compilate tutte le sezioni adottando in toto il nuovo modello di Pei; quel PEI ha esaurito la sua valenza alla fine dell’anno scolastico scorso (ossia al 30 giugno 2021) e l’eventuale compilazione della Sezione 11 (verifica finale e quantificazione dei sostegni per l’anno scolastico successivo) fatta entro giugno 2021 segue le stesse dinamiche sopra descritte per la sezione 12; il GLO deve compilare un PEI per l’a.s. 2021/2022, anche verificando, come nel caso precedente, se sono da confermare alcuni obiettivi ed analisi svolte per la compilazione della Sezione 11 prima dell’annullamento del Tar.
Annullamento da parte del Tar delle previsioni dell’art. 13 D.I. n. 182/2020 e della Sezione 9 dei modelli di PEI su frequenza con orario ridotto e normativa cui oggi fare riferimento.
L’art. 13, comma 2, lett. a) D.I. n. 182/2021, ripreso nella sezione 9 dei nuovi modelli di PEI, (annullati dal TAR sia l’uno che l’altra) prevedeva all’interno del PEI una ricognizione della «organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse» in cui erano presi in considerazione delle situazioni anomale che indirettamente avrebbero portato a contrarre il diritto pieno ed effettivo ad una istruzione inclusiva.
Infatti, si leggeva che: «Nello stesso prospetto sono altresì indicate le seguenti specifiche: A) Se l’alunno è presente a scuola per l’intero orario o se si assenta in modo continuativo su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni ….»
Una strutturazione tale del decreto e dei modelli di Pei, avrebbero potuto ingenerare la convinzione o “lo sdoganamento” che per gli alunni con disabilità si potesse prevedere un orario ridotto, generando quindi una disparità di trattamento rispetto agli altri compagni per una minorata fruizione del diritto all’istruzione e all’educazione.
Tra l’altro, la previsione nel decreto annullato di una riduzione dell’orario scolastico, poteva trarre spunto anche sulla base della semplice richiesta di operatori sanitari o di famiglia o di chicchessia, raccogliendo solo l’assenso della scuola, pure motivata in maniera generica, semmai soprattutto sul fatto che in determinate ore mancasse l’idoneo supporto, anche in termini di giusta intensità e di qualità con conseguente discriminazione per mancanza di misure volte a garantire pari opportunità rispetto agli altri, con l’approntamento dei giusti interventi.
La sentenza del Tar Lazio n. 9795/2021, in via “tranchant”, ha indicato nella motivazione che “devono trovare accoglimento le doglianze contenute nella sesta, nella settima e nell’ottava censura del gravame, con particolare riferimento alle previsioni contenute nel decreto impugnato, e nei suoi allegati, relative a (…) … facoltà di predisposizione di un orario ridotto di frequenza alle lezioni, in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute per terapie e/o prestazioni di natura sanitaria, con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull’obbligo di frequenza delle lezioni”.
Tale passaggio è stato pedissequamente ripreso dalla Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 2044/2021 che quindi ha creato i seguenti svariati dilemmi per le famiglie e per i Dirigenti Scolastici e cioè:
- se l’alunno non necessita di terapie e/o prestazioni, ma semplicemente ed oggettivamente non può seguire per motivi di salute l’intero orario scolastico, cosa accadrà?
- se un alunno, per esempio un ragazzo con disturbi nello spettro autistico, necessita ad un certo punto di un momento di decompressione a fronte di una crisi, dovrà sempre rimanere in classe o potrà per qualche minuto essere in un luogo più tranquillo?
- se la classe che l’alunno frequenta segue il tempo pieno, in quali altri orari mai l’alunno potrebbe recuperare il tempo utilizzato per le prestazioni riabilitative e terapeutiche?
- quand’anche l’alunno dovesse assentarsi dalla scuola per andare ad eseguire prestazioni terapeutiche o riabilitative e volesse recuperare tali ore in orari extrascolastici rispetto a quelli del resto della classe, in tali ore comunque non sarebbe senza la sua classe?
Orbene è noto a tutti che già prima dell’introduzione scomposta della previsione del Decreto Interministeriale con la conseguente reazione del Tar Lazio, vi fosse la possibilità che per comprovate oggettive esigenze definite nel GLO, soprattutto per particolari situazioni sanitarie che compromettessero irrimediabilmente la salute dell’alunno si sarebbe potuta determinare un’eccezionale riduzione, nella minor limitazione possibile, dell’orario di frequenza scolastica.
L’annullamento del D.I. n. 182/20 può annullare solo le reali novità presenti in quel decreto (riportando automaticamente in vigore la normativa precedente che era stata modificata o sostituita dal D.I.), ma non annulla queste possibilità che invece, come diremo più avanti, erano già previste e normate da molti anni.
La riduzione di orario di frequenza, infatti, nell’ottica del principio di personalizzazione del percorso scolastico e di quello dell’autonomia scolastica, si è sempre realizzata, se concordata in sede di GLO e indicata nel PEI dei singoli alunni.
Pur convenendo che le terapie riabilitative dovrebbero avvenire al di fuori dell’orario scolastico, per non andare a ridurre la frequenza scolastica degli alunni, è pur vero che non è concretamente possibile garantire le terapie a tutti gli alunni in orario extrascolastico (specie nel caso del tempo pieno) e pertanto non si può ora andare a togliere questa possibilità che precluderebbe ad anno iniziato delle attività così essenziali per gli alunni che ne hanno bisogno.
Naturalmente le riduzioni di orario debbono essere richieste dalle famiglie solo se strettamente necessarie a soddisfare reali e importanti necessità o bisogni dei propri figli (non della famiglia!): incapacità di rimanere a scuola per tutte le ore di frequenza previste, altri impegni importanti per l’alunno (che non necessariamente devono essere terapie), ecc.
La riduzione di orario non deve invece assecondare le illegittime richieste che purtroppo talune scuole fanno alle famiglie per propria “comodità” o per loro “incapacità a gestire” l’alunno con disabilità per tutte le ore di frequenza previste per la sua classe, per esempio quando non vi è la “copertura” di tutte le ore con l’insegnate di sostegno o con l’assistente all’autonomia e la comunicazione.
Tali riduzioni di orario erano e restano illegittime, perché il diritto alla frequenza scolastica non è in alcun modo vincolata alla presenza di una di queste due figure.
Purtroppo non è superfluo ricordare che l’alunno con disabilità è un alunno della classe al pari dei compagni e quindi anche alunno di tutti i docenti della classe che debbono ciascuno prendere in carico il suo percorso scolastico.
Se quindi la riduzione di orario viene incontro a effettive esigenze dell’alunno (nemmeno della famiglia!), allora è corretto ed opportuno che possa essere prevista e formalizzata nel PEI.
E infatti questo si è sempre previsto e fatto, anche molto prima del D.I. n. 182/20 ora annullato.
In proposito ricordiamo che la Circolare Ministeriale n. 20 del 4 Marzo 2011, riprendendo ed esplicitando meglio l’art. 14, comma 7 del DPR n. 122/2009, ha chiarito in maniera inequivocabile (da ormai più di 10 anni!) la possibilità per le scuole di individuare situazioni specifiche per le quali le assenze di tutti gli alunni, con e senza disabilità, possono eccedere il limite del quarto delle lezioni pur continuando a rendere valido l’anno scolastico.
E, tra quelle elencate come esemplificative, naturalmente rientrano anche le attività di “terapia e/o cura programmate”.
Ugualmente sempre il DPR n. 122/2009 prevedeva ciò per la scuola del primo ciclo nell’articolo 2, comma 10.
Ma la C.M. citata andava e va oltre, esplicitando l’autonomia delle singole scuole ad individuare ulteriori situazioni di assenza che possano derogare al limite massimo di assenze per la validità dell’anno scolastico.
L’unica condizione posta è che tali assenze non debbono pregiudicare la possibilità per i docenti ad avere sufficienti elementi di valutazione dell’alunno.
Non si comprende quindi come la sentenza del TAR Lazio, che ha annullato solo il D.I. n. 182/20, ma non queste precedenti norme, possa in qualche modo restringere la possibilità di concordare riduzioni di orario, come invece l’ultima Nota Ministeriale sembrerebbe affermare con la sua semplicistica riproposizione solo del passaggio della sentenza del Tar Lazio.
I genitori che si troveranno ora probabilmente impossibilitati a formalizzare con la scuola un orario ridotto per tutto l’anno per specifiche esigenze del figlio (come potrebbe essere la partecipazione ad attività riabilitative, ma non solo) dovranno utilizzare la possibilità dell’entrata posticipata o dell’uscita anticipata giornaliera del figlio, invocando anche le deroghe previste nella citata C.M. n. 20/11per la validità dell’anno scolastico a fronte di svariate decine di ore di assenze.
Laboratori e Sezione 9 dei Modelli di PEI (ANNULLATI DAL TAR)
Nelle Linee Guida sull’integrazione scolastica del 4 agosto 2009 si era precisato che “è contraria alle disposizioni della legge n. 104/1992, la costituzione di laboratori che accolgano più alunni con disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell’anno scolastico…”
In sostanza, si voleva assolutamente evitare che l’alunno con disabilità fuoriuscisse dalla classe da solo o ancor peggio per essere portato in un’aula in cui erano radunati tanti altri alunni con disabilità provenienti da altre classi.
Il laboratorio semmai poteva essere un momento di approfondimento con l’alunno con disabilità ed altri compagni della sua classe per fare un focus di approfondimento o di recupero/consolidamento su alcune materie e comunque non poteva essere sistematico seppur per poche ore alla settimana.
In sostanza il laboratorio non poteva essere lo strumento per tenere lontano l’alunno con disabilità dalla classe, trattarlo diversamente o fargli fruire minori occasioni di sviluppo del proprio percorso di crescita, istruzione ed educazione rispetto ai propri compagni di classe.
Ma nella sezione 9 dei modelli di Pei, introdotti con il DI n. 182/2020 (integralmente annullato dal Tar Lazio), laddove si faceva una ricognizione dell’organizzazione degli interventi, si trovava anche tale riquadro:
L’alunno/a è sempre nel gruppo classe con i compagni? | Sì
No, in base all’orario è presente n. __ ore in laboratorio o in altri spazi per le seguenti attività _________________________________________ |
Questo avrebbe portato quasi indirettamente, secondo i ricorrenti, a “sdoganare” le costituzioni di laboratori sistematici e non quel carattere sopra descritto.
FISH, aveva indicato in Osservatorio permanente per l’Inclusione Scolastica (ed anche nella seduta di giugno 2021 quando si valutavano i correttivi al D.I. prima del suo annullamento) che si doveva cancellare tale previsione, prevedendo che al massimo solo alcune eccezionali attività, limitate nel tempo e nella frequenza, per oggettive, comprovate e particolari esigenze, potrebbero svolgersi fuori dalla classe, semmai anche con un gruppo di compagni della propria classe per preparare l’alunno con disabilità e i compagni a nuove e più intense attività di classe in aula secondo quanto valutato e condiviso dal GLO.
Ciò non è avvenuto e perciò nella sentenza del Tar n. 9795/2021 si trova scritto “devono trovare accoglimento le doglianze contenute nella sesta, nella settima e nell’ottava censura del gravame, con particolare riferimento alle previsioni contenute nel decreto impugnato, e nei suoi allegati, relative a (…) possibilità di esonero generalizzato degli alunni disabili da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017 …”
Il Ministero nella sua Circolare ha ripreso pedissequamente tale indicazione e il rischio è che oggi i Dirigenti Scolastici non permettano neppure di suddividere le classi per gruppi di approfondimento e che sorgano dubbi su qualsiasi forma di attività laboratoriale o per sottogruppi di alunni.
E’ da evidenziare però che la sentenza parla di “attività di laboratorio separate” dalla classe, pertanto metodologie di lavoro o laboratori realizzati con sottogruppi di compagni di classe sembra possano continuare ad essere realizzati, proprio in quanto metodologie proposte all’intera classe e non “separate” per il solo alunno con disabilità.
Tale modalità di lavoro è coerente anche con le Linee Guida Ministeriali del 4/8/2009 già citate.
Illegittimità degli esoneri da alcune discipline
L’art. 10, comma 2, del D.I. n. 182/2020 (oggi integralmente annullato) prevedeva che «con riguardo alla progettazione disciplinare, è indicato: …d) se l’alunno con disabilità è esonerato da alcune discipline di studio…”; mentre le Linee Guida per la compilazione dei nuovi modelli di PEI (All. B del D.I. n. 182/2020), anch’esse annullate, prevedevano che “rientrano nell’opzione “C” le situazioni in cui non sussistono le condizioni neppure per una progettazione disciplinare ridotta e non è possibile, se non con forzature eccessive e inopportune, definire obiettivi didattici sui quali si possa poi esprimere una seria valutazione degli apprendimenti. In questi casi si può decidere l’esonero totale dall’insegnamento di tale disciplina, per cui non sono previsti obiettivi disciplinari da raggiungere e, non essendoci di conseguenza valutazione, non si definiscono i relativi criteri. L’esonero è deciso dal Consiglio di classe, non solo dall’insegnante titolare della disciplina, e deve costituire una scelta eccezionale derivante da impedimenti oggettivi o incompatibilità, non da mere difficoltà di apprendimento. In questi casi si specifica che per la disciplina in questione è stato deciso l’esonero e, di conseguenza, si indica quali attività alternative vengono svolte in quelle ore, nonché come vengono organizzate e valutate. Se rientrano tra gli interventi connessi alle dimensioni del Profilo di Funzionamento – Sezione 5 – le modalità di verifica, con relativi esiti attesi, dovrebbero essere già state definite, ed è sufficiente un rinvio.”
L’utilizzo del termine “esonero” avrebbe indotto a giustificare l’estromissione dell’alunno da una disciplina, precludendogli quindi, neppure in via del tutto personalizzata, qualsiasi approccio a tale materia, “esonerando” altresì il docente curriculare della relativa disciplina dal farsi carico dell’alunno in questione; situazione questa non tollerabile in una scuola inclusiva e costruita all’insegna della corresponsabilità.
L’alunno avrebbe avuto minori pari opportunità rispetto agli altri alunni con chiara violazione dell’art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dell’art. 14 della C.E.D.U. e dell’art. 2 del suo protocollo addizionale, degli artt. 3, 34 e 38 cost., dell’art. 12, co.4, della l. n. 104/92, dell’art. 11, co.1-8 e dell’art. 20, co.1-8 del D.lgs. n. 62/2017 e pertanto il Tar ha censurato “la possibilità di esonero generalizzato degli alunni disabili da alcune attività della classe”
Sul punto occorre ricordare che, al di là dell’utilizzo del termine “esonero”, vi era e vi sarà comunque la possibilità di svolgere attività per ciascuna materia in via anche del tutto personalizzata con obiettivi didattici e di apprendimento non riconducibili a quelli della classe.
Infatti, l’art. 16 della legge n. 104 è dal lontano 1992 che prevede espressamente al comma 1 che nella valutazione degli alunni “è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.”
Lo stesso art. 16 al comma 2 stabilisce poi che per la scuola dell’obbligo (che all’epoca durava sino alla terza media) il PEI deve formularsi sulla base delle effettive capacità dell’alunno e quindi l’autonomia scolastica, regolata dal DPR n° 275/1999, può formulare dei PEI anche al di fuori del rigido rispetto delle indicazioni nazionali.
Del resto nella sentenza del Tar si censura l’esonero generalizzato di una materia e non già la riduzione e personalizzazione, seppur differenziata, della materia.
Inoltre soccorre a ricostruire la possibilità di progettazioni disciplinari del tutto differenziate, l’Ordinanza Ministeriale n. 90 del 2001, visto che seppure l’articolo 21, comma 4 del D.I. n. 182/20, stabiliva di abrogarla, ora con il venir meno dell’intero DI abrogante, la stessa ordinanza ministeriale torna ad esplicare la sua efficacia.
Orbene anche in questa storica ordinanza del 2001 si prevedeva e si continua a prevedere all’art. 11 e all’art. 15, rispettivamente per gli esami della scuola secondaria di primo e di secondo grado, la possibilità di valutare il percorso personalizzato (per il I grado) e differenziato (per il II grado) degli alunni con disabilità, che quindi si possono anche discostare dai programmi ministeriali.
Tale previsione è stata in ogni modo confermata anche dal più recente d.lgs. n. 62/2017 rispettivamente all’art. 11 e all’art. 21 per i due gradi di scuola secondaria.
Anche tutte queste norme naturalmente non sono state intaccate dall’annullamento del D.I. n. 182/20 e quindi restano in vigore.
Si confida pertanto che il Ministero vorrà al più presto chiarire ulteriormente questi aspetti, esplicitando che la sentenza del TAR Lazio ha effetti esclusivamente sull’annullamento di quanto previsto nel D.I. 182/20 e non sulle normative precedenti alla sua emanazione.
E non potrebbe essere altrimenti, essendo una sentenza solo caducatoria dei soli atti ministeriali impugnati ed annullati, senza poter incidere il Giudice Amministrativo sull’atto legislativo.
28 Settembre 2021
Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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