Una recente circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero della Salute introduce importanti novità nelle procedure di accertamento delle condizioni psicofisiche alla guida.
La circolare riguarda le nuove modalità di accertamento del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Come sappiamo, la legge n. 177/2024 ha riformulato l’art. 187 del Codice della Strada, eliminando il requisito dell’“alterazione psicofisica” quale elemento costitutivo del reato. La nuova fattispecie punisce chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, qualora sia accertata – mediante analisi su sangue o fluido orale – la presenza di principi attivi o metaboliti attivi della sostanza, anche in assenza di una evidente alterazione della capacità di guida.
La circolare chiarisce che è sufficiente la presenza nel sangue o nella saliva di sole molecole attive, senza considerare l’effettiva alterazione del soggetto.
Presupposto della punibilità è che: “Occorre provare che la sostanza psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida.”
Viene specificato che solo la presenza nel sangue o nel fluido orale di metaboliti attivi è indicativa di una condizione penalmente rilevante. La presenza nelle urine, invece, non è sufficiente ai fini della punibilità penale, ma può rilevare per l’idoneità alla guida (artt. 128 e 119, comma 4, C.d.S.).
Occorre rilevare che la circolare non distingue però tra assunzione a fini terapeutici ed uso illecito: infatti ai fini della punibilità non rileva lo scopo dell’assunzione, ma solo:
- la presenza attiva della sostanza;
- la temporalità prossima all’attività di guida.
Questo crea una criticità giuridica e costituzionale per le persone con disabilità o patologie che assumono psicofarmaci su prescrizione medica, i cui effetti possono persistere nel sangue o nella saliva in modo cronico e controllato.
Reputiamo a nostro sommesso avviso, che vi siano possibili profili di incostituzionalità o illegittimità con particolare riguardo ad esempio all’Art. 3 Cost.: infatti la norma può discriminare indirettamente chi, per motivi di salute, assume regolarmente psicofarmaci; all’Art. 32 Cost. perché penalizza condotte terapeutiche lecite e necessarie ed anche riguardo al Principio di offensività poiché la norma sanziona la mera presenza della sostanza senza verificare l’effettiva alterazione o il pericolo per la circolazione.
Infatti l’assenza di una soglia quantitativa o di limiti oggettivi nella rilevazione delle sostanze attive, amplia eccessivamente la discrezionalità applicativa. La mera presenza, anche minima, di una sostanza nel sangue – eventualmente dovuta a terapie regolari e non alteranti – non consente una valutazione proporzionata della pericolosità della condotta.
Le persone con disabilità e patologie croniche che necessitano dell’assunzione regolare di psicofarmaci (es. antiepilettici, ansiolitici, antidepressivi) si trovano esposte a un rischio oggettivo di incriminazione, pur in assenza di comportamenti pericolosi. L’effetto è una disparità di trattamento indiretta rispetto ad altri soggetti, con un potenziale impatto sulla libertà di circolazione e sulla loro piena partecipazione alla vita sociale e lavorativa.
La circolare inoltre ammette che i metaboliti attivi sono rilevabili “solo per alcune ore” nel sangue o nella saliva, variabili in base all’emivita della sostanza. Tuttavia, molti farmaci (es. benzodiazepine, antiepilettici) usati in modo cronico mantengono concentrazioni residue stabili, anche in assenza di effetti negativi reali sulla guida.
Considerazioni.
La nuova disciplina, pur coerente con l’obiettivo europeo di “Vision Zero”, può colpire ingiustamente persone che non rappresentano un rischio reale per la sicurezza stradale. È auspicabile un intervento interpretativo o normativo che distingua tra uso terapeutico e abuso; che introduca margini di tolleranza legati a concentrazioni soglia clinicamente validate e che valuti la compatibilità del trattamento farmacologico con l’idoneità alla guida, piuttosto che sanzionare penalmente in automatico.
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