Handbike: fornitura e agevolazioni fiscali

Domanda

Sono paraplegico a causa di un incidente stradale. Conservo una buona capacità muscolare agli arti superiori. La mia ASL mi ha già fornito una carrozzina leggera, recentemente rinnovata. Sono interessato ad usare anche una handbike, cioè un uniciclo a tre ruote che mi consentirebbe di praticare un po’ di movimento all’aria aperta e di partecipare alle attività di un gruppo che ha analoghi interessi.

Posso richiedere la fornitura all’ASL? Costituisce un ostacolo il fatto che mi sia già stata fornita una carrozzina leggera? Viceversa se acquisto da me il prodotto ho diritto a qualche agevolazione fiscale?

Risposta

La cosiddetta handbike non è descritta compiutamente nell’elenco 1 del primo allegato al Decreto del Ministro della Sanità 27 agosto 1999, n. 332, ma è riconducibile a prodotti in essa elencati in particolare il “triciclo a pedale” (codice 12.18.06.003) e l'”uniciclo” (codice 12.21.06/09)

Quest’ultimo è così definito “Dispositivo adatto a rendere polivalente una carrozzina a propulsione manuale. L’applicazione, di tale unità trasforma una carrozzina riducibile e/o a telaio rigido in una carrozzina da strada mediante un sistema rapido di attacco e stacco attivato direttamente dal disabile, con possibilità quindi di lunghi percorsi stradali a maggiore velocità.”

Da far notare che questo prodotto, secondo il Decreto in parola “è indicato per i soggetti non anziani con accentuata vigoria agli arti superiori, che hanno necessità di una vita di relazione all’aperto, che non possono usare un triciclo da strada tradizionale perché il relativo ingombro lo rende intrasportabile in auto.”

Il medico prescrittore dovrà quindi prestare particolare cura nella redazione della prescrizione indicando la specifica finalizzazione terapeutica del prodotto, la situazione clinica de paziente e le sue capacità residue, nonché motivare la riconducibilità del prodotto.

Va detto che, una volta autorizzato, il prodotto (handbike) viene “rimborsato” solo per la parte prevista per l’uniciclo. La rimanente parte della spesa è a carico del Cittadino.

Questa parte della spesa (gravata di IVA al 4% in quanto ausilio) è detraibile (al 19%) come spesa sanitaria (ausilio) in sede di denuncia annuale dei redditi.

Rispetto alla simultaneità della fornitura (handbike + carrozzina manuale) va fatta una precisazione. Entrambi i prodotti rientrano fra gli “ausili per la mobilità e la posizione seduta”.

Su questo gruppo di ausili il Ministero ha precisato in premessa che “Ciascun ausilio, particolarmente se allestito con dispositivi aggiuntivi e complementari, ha una funzione ben definita e diversa da altro similare o non, e quindi è ammessa la prescrizione, anche simultanea di ausili a condizione che abbiano finalità riabilitativa o di recupero differenziata.”

La precisazione è fondamentale perchè consente di prescrivere e autorizzare prodotti diversi, come nel caso oggetto di questo quesito.

 

© HandyLex.org – Tutti i diritti riservati – Riproduzione vietata senza preventiva autorizzazione.

Condividi:

Skip to content