I nuovi bonus elettrici per il disagio fisico

A distanza di oltre cinque anni (tanti ne sono passati dal decreto del 2007) che le prevedeva, sono state finalmente perfezionate ed ampliate le disposizioni che consentono agevolazioni per i consumi elettrici per le persone con gravissime disabilità.

Una storia che merita di essere ricostruita anche per comprendere la natura dei nuovi benefici. Il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2007 ha previsto, anche su indicazioni dell’Unione europea, alcune forme di compensazione per le cosiddette “fasce deboli” relativamente ai consumi elettrici che, in particolare negli ultimi anni, incidono in modo sempre più significativo sui bilanci delle famiglie italiane.

Negli intenti di quel Decreto dovevano essere garantite agevolazione sia in presenza di “disagio economico” che in presenza di un “disagio fisico”.

Mentre per il primo si fissavano degli indicatori reddituali (ISEE) del nucleo di riferimento, il disagio fisico si riferisce a persone che “versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’uso di apparecchiature medico terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.”

Il Decreto ha attribuito all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas il compito di fissare le modalità per concessione di specifici “bonus” sia in presenza di comprovato disagio economico che qualora ricorra un disagio fisico.

L’Autorità ha provveduto a disciplinare gli aspetti amministrativi con le Deliberazioni 6 agosto 2008 – ARG/elt 117/08 e 27 novembre 2008 – ARG/elt 172/08.

Il Decreto del 2007 prevedeva che il Ministero della Salute indicasse quali fossero effettivamente gli apparecchi salvavita, ma mancando tale atto, l’Autorità pur di avviare l’applicazione delle agevolazioni, elencò i principali prodotti attinenti le funzioni cardiorespiratorie, renali e dell’alimentazione, attribuendo un bonus unico a prescindere dall’effettivo consumo elettrico o dalla presenza di altri ausili utili alle persone affette da una grave patologia.

Le agevolazioni sono dunque entrate a regime dal gennaio 2009.

A distanza di di tre anni dal Decreto, il 13 gennaio 2011 il Ministero della salute ha emanato finalmente un proprio Decreto nel quale indica le “apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute.

Di fatto il Ministero non amplia di molto il novero delle apparecchiature già indicate a suo tempo dall’Autorità per l’Energia elettrica (funzione cardio-respiratoria, renale, alimentare), ma include nell’elenco anche ausili “indispensabili nella pratica terapeutica domiciliare”, quali carrozzine elettriche, sollevatori e materassi antidecubito (alimentati elettricamente).

Attenzione: questo non significa che chi usa “solo” questi ultimi ausili abbia diritto al bonus: è comunque necessario che il loro impiego sia combinato con apparecchiature salvavita.

Anche sulla scorta di tale ultimo Decreto, l’Autorità è giunta ad emanare, il 2 agosto 2012, la Deliberazione 350/2012 che è entrata in vigore dal 1 gennaio 2013.

L’Autorità ha proceduto nel tentativo di comprendere al meglio il fenomeno, raccogliendo dati sull’assorbimento medio dei singoli apparecchi e comprendendo che i consumi possono essere molto variabili a seconda del numero di ore di uso degli stessi.

Questo ha permesso di arrivare a definire una tabella che fissa i consumi medi a seconda della tipologia di ausilio o prodotto utilizzato e di differenziare il bonus a seconda della potenza assorbita (si veda la Tabella 5).

Inoltre il bonus è differenziato anche a seconda del contratto in essere: fino a 3 kWh e sopra i 3 kWh (si veda la Tabella 6).

Ad esempio: per un consumo stimato fino a 600 kWh all’anno ed un contratto da 3kWh, si ha diritto ad un bonus pari a 158 euro; per un consumo stimato oltre i 1200 kWh si può contare su bonus di 571 euro se il contratto prevede un assorbimento da 4,5kWh in su.

In sintesi, il bonus per il disagio fisico sarà collegato al livello dei consumi ed al numero delle apparecchiature di supporto vitale utilizzate e certificate dalla ASL. In precedenza, invece, il bonus corrispondeva ad un unico importo standard, indipendentemente dal numero di apparecchiature e dai consumi.

Chi ne ha diritto

Continuano ad aver diritto al bonus le persone in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo presso il proprio domicilio di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la sua esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.”

Si tratta di una definizione piuttosto stretta che, come già detto, esclude del beneficio le persone che, ad esempio, usano il solo sollevatore o la carrozzina elettrica, ma che non si trovano in condizioni di salute gravi o la cui esistenza in vita dipende da quei macchinari.

Non è necessario che il contratto sia intestato alla persona in grave condizioni di salute. Il titolare può essere un familiare. Non possono essere concessi due “bonus” per la stessa persona con disabilità e, quindi per due contratti diversi.

Può essere invece raddoppiato il bonus nel caso siano presenti nel nucleo due persone nelle medesime gravi condizioni che comportino l’uso di apparecchiature salvavita.

Opportunamente la Deliberazione 350 (come in precedenza, d’altra parte) non richiede alcuna certificazione di invalidità o di handicap.

È invece determinante la certificazione medica rilasciata dalla ASL che indica ed elenca l’uso degli apparecchi salvavita e di quelli indispensabili nella pratica terapeutica domiciliare (ad esempio carrozzine elettriche, sollevatori ecc.). Senza quella certificazione, infatti, non è possibile calcolare l’ammontare del bonus.

Il bonus per disagio fisico viene concesso a prescindere dal reddito o dall’ISEE.

Come fare

Cosa devono fare i clienti per ottenere le nuove agevolazioni? La differenza è fra i clienti che accedono per la prima volta al bonus e quelli che invece sono inclusi nel cosiddetto PESSE e che, verosimilmente, godono già del bonus dal 2010.

Il PESSE è il Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico. È un programma cui devono adeguarsi le ditte fornitrici di energia elettrica e che consente di evitare, in alcuni casi, il black out o la sospensione della fornitura ad alcuni utenti.

Il PESSE è particolarmente importante per chi, appunto, usa apparecchi salvavita.

Il PESSE esisteva da prima che fossero previsti i bonus, ma l’avvio dei nuovi benefici ha consentito di definire meglio la platea degli utenti da tutelare prioritariamente in caso di black out o di sospensione del servizio per manutenzioni o interventi sulla rete.

Chi è iscritto al PESSE dovrebbe aver ricevuto a suo tempo la comunicazione dall’azienda fornitrice di energia elettrica. Può comunque richiederne l’iscrizione, in qualsiasi momento, chiunque usi un apparecchio medicale salvavita, senza spese e rivolgendosi direttamente al fornitore.

Per chi era già iscritto al PESSE prima del 31 dicembre 2012 è prevista una procedura semplificata per l’accesso ai nuovi bonus.

Può richiederne l’applicazione presentando la comunicazione ricevuta dal proprio fornitore che attesta l’inserimento negli elenchi PESSE. Va allegata una autocertificazione nella quale viene specificato il tipo di apparecchiature elettromedicali e per quanto tempo al giorno vengono utilizzate, l’indirizzo presso il quale le apparecchiature sono installate, la data a partire dalla quale si utilizzano le apparecchiature elettromedicali.

L’autocertificazione va redatta usando l’apposito modulo fac-simile (Modulo C).

Per chi invece richiede per la prima volta l’applicazione del bonus il modulo da usare è diverso (Modulo D) e questo va compilato dalla propria ASL che provvederà ad attestare l’uso di apparecchiature medicali salvavita e dei dispositivi ausiliari e il tempo di uso quotidiano.

I moduli sono disponibili presso i Comuni o sul sito dell’Autorità garante per l’energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) o sul sito dell’ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (www.bonusenergia.anci.it).

I referenti per la consegna dei moduli sono i Comuni, ma molti di questi sono convenzionati con alcuni CAAF per la ricezione e l’invio telematico dei moduli.

Da quando e gli arretrati

Come detto il bonus è variabile a seconda degli apparecchi usati e del tempo di impiego giornaliero. L’assegnazione ad una delle 3 fasce (sei a seconda anche della potenza prevista dal contratto) verrà calcolata dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni.

Coloro che erano già titolari di bonus per disagio fisico prima del 2013, possono presentare una nuova richiesta dal 1 gennaio 2013 per ottenere un bonus maggiore.

Le domande presentate tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2013 danno diritto a una quota retroattiva, tenuto conto della data di certificazione dell’uso delle apparecchiature stesse.
Tale quota verrà riconosciuta dalla data di decorrenza della variazione in base al certificato ASL, che comunque non potrà essere precedente al 31 dicembre 2010.

L’importo del bonus verrà poi scalato nelle successive bollette (non in un’unica soluzione).

Tabella 5 – Tabella per il calcolo dei consumi medi annui in kWh associati a ciascuna apparecchiatura, calcolati sulla base delle indicazioni del consumo medio dell’apparecchiatura

COD. Apparecchiature Consumo annuo per intensità di utilizzo (kWh)
Fino a 8 ore/giorno Tra 8 e 16 ore/giorno Oltre 16

ore/giorno

A1 apparecchiature per pressione positiva continua 227 455 683
A2 ventilatori polmonari 543 1086 1629
A3 polmoni d’acciaio Intensità massima oltre 1200 kWh/anno
A4 tende per ossigeno terapia Intensità massima oltre 1200 kWh/anno
A5 concentratori di ossigeno fissi 957 1795 2873
A6 concentratori di ossigeno portatili 449 899 1394
A7 aspiratori 22 44 66
A8 monitor multiparametrici 178 365 613
A9 pulsossimetri 1,8 3,6 5
A10 apparecchiature per la dialisi peritoneale 365 1150 2190
A11 apparecchiature per emodialisi 1460 1697 1935
A12 nutripompe 119 238 357
A13 pompe d’infusione 87 175 263
A14 pompe a siringa * * *
COD. Apparecchiature kWh/anno
A15 carrozzine elettriche 547
A16 sollevatori mobili 182
A17 sollevatori mobili a sedili elettrici

sollevatori mobili a barella elettrici

182
A18 sollevatori fissi a soffitto 182
A19 sollevatori per vasca da bagno 182
A20 materassi antidecubito 78

Tabella 6 – Ammontare della compensazione per i clienti in stato di disagio fisico, dal 1°gennaio 2013 (€/anno per punto di prelievo)

FASCIA

MINIMA

FASCIA

MEDIA

FASCIA

MASSIMA

extra consumo rispetto a utente tipo (2700/kWh/anno) fino a 600 kWh/anno tra 600 e 1200 kWh/anno oltre 1200 kWh/anno
/anno per punto di prelievo*
ammontare bonus (fino a 3kW residente) 158 261 379
ammontare bonus oltre 3kW (da 4,5kW in su) 373 472 571

*valori provvisori calcolati con le tariffe riferite al secondo trimestre 2012; da aggiornare al momento dell’entrata in vigore del provvedimento.

10 gennaio 2013

Consulta

 

© HandyLex.org – Tutti i diritti riservati – Riproduzione vietata senza preventiva autorizzazione.

 

Condividi:

Skip to content