I permessi lavorativi: il part-time

Le domande più frequenti riguardano il calcolo dei permessi mensili, o delle ore di permesso giornaliero, previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992, nel caso di contratto di lavoro a tempo parziale.
La risposta è diversa a seconda del tipo di part time, che può essere orizzontale (tutti i giorni lavorati con un orario ridotto) o verticale (solo alcuni giorni lavorati).
Nel caso del part time orizzontale, i giorni di permesso sono comunque tre e corrispondenti alle ore contrattualmente previste (ad esempio se il part time è di quattro ore al giorno, le tre giornate corrisponderanno all’orario svolto contrattualmente).
Più complessa la risposta rispetto al part time verticale. Le indicazioni sono diverse a seconda degli istituti previdenziali di riferimento.

Part time verticale nel comparto pubblico

L’INPDAP affronta la questione nella Circolare 34 del 10 luglio 2000 (punto 8). Il permesso mensile di tre giorni viene ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate.

Part time verticale nel settore privato

L’INPS ha impartito indicazioni con la Circolare 133 del 17 luglio 2000.
In caso di contratto di lavoro part time verticale, con attività lavorativa (ad orario pieno o ad orario ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente.
L’INPS indica anche la formula da applicarsi. La riportiamo. Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
Si procede infatti con la seguente proporzione: x : a = b : c (dove “a” corrisponde al numero dei giorni di lavoro effettivi, “b” a quello dei 3 giorni di permesso teorici, “c” a quello dei giorni lavorativi).
Ecco un esempio di 8 giorni di lavoro al mese su un totale di 27 giorni lavorativi teoricamente eseguibili (l’azienda non effettua quindi la “settimana corta”):
x : 8 = 3 : 27
x = 24 : 27
x = 0,8 (giorni di permesso, da arrotondare a 1).
Nel mese considerato spetterà quindi un solo giorno di permesso.
Nel caso poi si intenda frazionare in ore i giorni di permesso, va applicato quanto già detto nel paragrafo dedicato alla frazionabilità.
Lo stesso criterio di calcolo va applicato anche nel caso in cui i lavoratori che intendano fruire dei permessi si trovino, per una parte del mese lavorativo, in regime di cassa integrazione (Messaggio INPS n. 26411/2009).

Giorni di permesso in mese “corto”

La circolare INPS 11 luglio 2003, n. 128 al punto 3 precisa che in caso di assistenza a un portatore di handicap per periodi inferiori a un mese vanno proporzionalmente ridimensionati i 3 giorni di permesso ai sensi della Legge 104 spettanti al richiedente.
L’applicazione del criterio in questione comporta pertanto che «quando l’assistenza sia inferiore a 10 giorni continuativi non dà diritto a nessuna giornata o frazione di essa. Anche per i periodi superiori a 10 giorni (es.: 19) ma inferiori a 20 spetterà un solo giorno di permesso».
Nel caso di fruizione di permessi ad ore ai sensi della Legge 104/92 (da parte del lavoratore handicappato o del genitore di un figlio portatore di handicap di età inferiore a 3 anni), non si procede al ridimensionamento suddetto, essendo il permesso ad ore legato alla singola giornata (ed al relativo orario) di fruizione del permesso.

 

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