I permessi lavorativi: l’esclusività e la continuità
Fino al 2000, per ottenere i permessi lavorativi era necessaria la convivenza con il familiare con handicap grave da assistere. Con la Legge 8 marzo 2000, n. 53 (articoli 19 e 20) è stato soppresso l’obbligo della convivenza, ma erano state introdotte le condizioni dell’esclusività e della continuità dell’assistenza.
I requisiti dell’esclusività e della continuità dell’assistenza riguardavano solo i parenti, gli affini e i genitori di figli maggiorenni non conviventi che richiedono i permessi per l’assistenza del familiare con handicap grave. Non riguardano invece i genitori che assistano i figli conviventi.
Continuità significa, in linea generale, che il lavoratore assiste non occasionalmente il congiunto con handicap. Esclusività invece è, in linea teorica, la condizione assicurata quando non ci sono altri familiari conviventi in grado di prestare l’assistenza.
I due concetti hanno trovato una successiva elaborazione nella prassi amministrativa fissata nelle circolari degli istituti previdenziali, che hanno declinato i termini in “sistematicità ed adeguatezza” dell’assistenza e fissato alcune condizioni oggettivi talvolta stringenti.
Tuttavia un successivo intervento normativo ? l’articolo 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 ? ha abrogato l’articolo 20, comma 1, della Legge 8 marzo 2000, n. 53, nella parte in cui prevede l’obbligo della continuità ed esclusività dell’assistenza che, quindi, non sono più richieste ai fini della concessione dei permessi lavorativi ex Legge 104/1992.
La Circolare INPS 3 dicembre 2010, n. 155 e la Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica 6 dicembre 2010, n. 13 hanno preso atto di questa innovazione normativa.
In particolare l’INPS precisa che “Gli uffici (…) non dovranno più acquisire le dichiarazioni relative alla sistematicità e all’adeguatezza dell’assistenza al disabile, prima richiesti (…).”
L’abrogazione di quei due requisiti, riapre la possibilità per molti lavoratori di ripresentare domanda nel caso in cui, precedentemente, ad esempio, fosse stata rigettata per assenza di continuità (distanza notevole dall’abitazione del familiare da assistere).
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