I redditi esenti ai fini Irpef

Il concetto di “reddito esente” ai fini Irpef è particolarmente importante sia ai fini della compilazione della denuncia dei redditi e del conseguente pagamento delle imposte, sia per definire quali siano i familiari a carico del contribuente.
I familiari, infatti, possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito proprio superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili (sono esclusi alcuni redditi esenti fra i quali le pensioni, indennità e assegni corrisposti agli invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili). Va conteggiata invece l’eventuale rendita dell’abitazione principale.
Per questi familiari il contribuente può contare sulla detrazioni specifiche per carichi di famiglia, e detrazioni per spese sostenute (es.: spese sanitarie, veicoli per disabili, ausili ecc.)

Il Legislatore ha previsto specificamente quali siano i redditi da considerare esenti che non costituiscono, cioè, reddito.

Sono considerata redditi esenti:

  • Le pensioni, gli assegni le indennità di accompagnamento e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
  • Sussidi a favore degli hanseniani;
  • Pensioni sociali;
  • Le rendite Inail, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta;
  • Compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche);

Per completezza sono esenti anche i seguenti redditi:

  • Le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
  • Le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l’Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari semprechè la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio;
  • La maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
  • L’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
  • L’assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
  • Le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
  • Le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell’adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
  • Gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall’Enea e dall’ASI.
  • Le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
  • Le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
  • Le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
  • Le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle
    scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
  • Le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407).

 

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