Il Tribunale civile di Latina con ordinanza del 29 Giugno 2023, ha dichiarato la sussistenza di una discriminazione indiretta operata dalla Regione Lazio nei confronti di due alunni pluriminorati frequentanti la scuola primaria, ai quali era stata negata per l’a.s. 2022/23, la contemporanea assistenza per l’utilizzo della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) in aggiunta a quella per gli alunni con disabilità sensoriale (nel caso specifico la Lingua Italiana dei Segni per i sordi “segnanti”, che sono diversi dai sordi “oralisti” per i quali tale tipo di comunicazione non è necessario, trattandosi di persone con protesi acustiche o con impianto cocleare).
Questi due alunni, entrambi con compromissione della comunicazione dovuta, in un caso, ad un disturbo dello spettro autistico e sordità neurosensoriale e, nell’altro, da sordità neurosensoriale, già usufruivano dell’assistenza sensoriale uditiva e, dall’a.s. 2020/21, anche dell’assistenza per la CAA; entrambe queste figure erano fornite dalla Regione Lazio in tutti gli ordini di scuola.
Per l’anno scolastico 2023/24 però entrambi avevano visto confermata solo l’assistenza per la disabilità uditiva e non anche quella per la CAA. A seguito di ciò, le famiglie hanno deciso di ricorrere al Tribunale civile contro la Regione per far valere le loro “ragioni”.
Il Tribunale, dopo un’ampia disamina della Giurisprudenza sulla propria competenza in materia di discriminazione, è entrato nel merito argomentando che, in generale, il PEI dell’alunno deve indicare chiaramente il numero di ore di assistenza da assegnare e nel caso in esame, entrambi i PEI degli alunni indicavano, motivandole, sia il numero di ore richiesto di assistente per la LIS che quello per la CAA. Sulla base di ciò ha condannato per discriminazione indiretta la Regione Lazio per la mancata conferma anche dell’assistenza alla CAA.
La decisione del Tribunale si fonda inoltre, sull’accertamento di alcune situazioni di fatto e cioè:
- le linee guida della Regione Lazio per l’assegnazione delle ore di assistenza alle disabilità sensoriali emanate nell’aprile 2022 e quelle per l’assistenza per la CAA emanate nel giugno dello stesso anno, entrambe relative all’a.s. successivo, oggetto della causa, come era avvenuto per gli anni precedenti, non contengono alcun divieto esplicito di cumulo o alcuna affermazione di alternatività tra i due tipi di assistenza.
Tanto è vero che i due alunni avevano fruito di entrambi i tipi di assistenza nei due anni scolastici precedenti.
- Per giustificare il diniego per quest’ultimo anno scolastico, la Regione ha sostenuto che vi sarebbe alternatività tra i due tipi di assistenza da concedere, senza però che ciò risultasse da un qualsiasi atto amministrativo regionale.
Il Tribunale, invece, ha preso atto del fatto che solo le nuove Linee Guida regionali, emanate nel giugno 2023 per l’assistenza alle disabilità sensoriali e alla CAA per l’a.s. 2023/24, esplicitano chiaramente il divieto di cumulo di questi due tipi di assistenza, ma, nel fissare l’alternatività tra esse, dichiarano anche che l’assistenza per la disabilità uditiva comprende già anche l’utilizzo della CAA, laddove l’alunno ne avesse bisogno.
Dal momento che in sede di costituzione in giudizio, la Regione aveva comunque accolto la richiesta delle famiglie, assegnando ai due alunni un numero di ore di CAA dalla fine di marzo fino alla fine di quest’anno scolastico, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere da marzo a fine anno scolastico, ma ha comunque condannato la Regione al risarcimento del danno non patrimoniale per la sofferenza inferta agli alunni per i mesi anteriori a marzo, a causa della violazione del loro diritto allo studio costituzionalmente protetto.
Quanto alla quantificazione di tale danno, il Tribunale lo ha calcolato per mese, ma in maniera ridotta rispetto alla richiesta, in conseguenza del fatto che i ricorrenti non avevano accolto la proposta della Regione di aumentare le ore di assistenza per la disabilità sensoriale in parziale compensazione del rifiuto a concedere l’assistenza per la CAA, sostenendo appunto l’alternatività tra i due tipi di assistenza. Inoltre il Tribunale ha compensato le spese di causa sino al 30%, tenuto conto del comportamento collaborativo della Regione con l’assegnare le ore di CAA da marzo, in sede di procedimento incidentale di sospensiva-disapplicazione, ponendo a carico della regione soccombente la restante percentuale.
L’ordinanza del Tribunale di Latina è poi interessante sotto vari aspetti.
Innanzitutto riafferma la competenza del Tribunale civile in materia di discriminazione ai sensi della L n. 67/06, proprio perché il numero delle ore di assistenza, quando indicate nel PEI, sono sempre vincolanti per l’amministrazione che deve erogarle, che non può modificarle o negarle.
Riafferma il principio che la tipologia di assistenza agli alunni con disabilità deve essere corrispondente ai loro specifici bisogni, oltre al principio che gli Enti Locali non possono addurre problemi di bilancio per negare un diritto costituzionalmente protetto come è quello allo studio, secondo quanto sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 275/2016. Da ultimo riafferma il diritto alla risarcibilità dei danni non patrimoniali in caso di discriminazione e di violazione di un diritto costituzionalmente protetto come il diritto allo studio.
Ma sicuramente, l’aspetto più interessante, è quello della dichiarazione del diritto degli alunni con pluriminorazioni ad ottenere tutti i tipi di assistenza idonei a rispondere ai diversi bisogni comunicativi dell’alunno. Tale diritto può essere soddisfatto anche con l’attribuzione di un solo tipo di assistenza, purché la formazione dell’assistente sia tale da consentire di rispondere pienamente ai diversi bisogni comunicativi derivanti dalle diverse minorazioni; in mancanza, invece, l’ente erogatore delle ore di assistenza deve assegnare un numero idoneo di ore per ciascun tipo di assistenza necessaria alle diverse minorazioni comunicative.
Tale ultimo aspetto però, può creare non poche perplessità. Infatti, pensiamo ad un caso di un alunno con più minorazioni; secondo questo ultimo aspetto egli dovrebbe avere anche ore fornite da differenti assistenti, a meno che un solo assistente o uno dei due sia anche formato per la una delle altre minorazioni comunicative. Ciò vedrebbe accanto all’alunno, oltre che al docente disciplinare ed a quello per il sostegno, altri due, tre o più assistenti.
E nel caso, purtroppo assai frequente, di assegnazione anche di ore di sostegno didattico divise tra due docenti, il numero di persone attorno all’alunno sarebbe pericolosamente elevato. Si pensi poi al caso di alunno con disturbo dello spetto autistico, al quale sempre più spesso viene riconosciuto il diritto di avere, oltre all’assistente all’autonomia e alla comunicazione nella persona di un esperto del metodo ABA, anche di un supervisore, sia pur per poche ore al mese; si corre il rischio che l’alunno si trovi immerso in una classetta speciale con tante figure di supporto e con l’impossibilità di realizzare l’inclusione con i compagni della classe.
Per evitare questa criticità, non resta che ampliare ed applicare il principio previsto dalle ultime Linee Guida della Regione Lazio secondo cui il diritto alla comunicazione di alunni con pluriminorazioni può realizzarsi anche assegnando un solo assistente, purché sia professionalmente formato e preparato, per rispondere ai diversi bisogni comunicativi dell’alunno.
Linee guida Regione Lazio citate nella scheda:
Linee Guida assistenza disabilità sensoriali e CAA a.s. 2023/24: https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/FOR-DD-G07784-06-06-2023.pdf da pag. 7 del file PDF
Linee Guida per Assistenza a disabilità sensoriali a.s. 2022/23: https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/FOR_DD_G04626_15_04_2022_Allegato1.pdf
Linee di indirizzo per la realizzazione dell’integrazione scolastica attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in favore degli alunni con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio, anno scolastico 2022-2023: https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/FOR_DD_G07959%20_17_06_2022_Allegato_1.pdf
Approfondimento a cura di AIPD in collaborazione con il Centro Studi Giuridici HandyLex
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