Molte famiglie, costrette ad affrontare gravosi oneri per presentare ricorsi ai tribunali civili o amministrativi a causa del mancato rispetto del diritto allo studio dei propri figli, lamentano che frequentemente le amministrazioni soccombenti non rispettino le sentenze. Che si tratti dell’amministrazione scolastica, per il sostegno o per la mancata assegnazione di un collaboratore scolastico per la cura dell’igiene personale, o degli enti locali per la nomina di assistenti per l’autonomia e la comunicazione, per l’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali, o per il mancato trasporto gratuito da casa a scuola, la situazione rimane critica.

Tali inadempienze rischiano di scoraggiare altre famiglie che desidererebbero proporre ricorso, poiché oltre al danno subito, si troverebbero a dover affrontare anche la beffa dell’inutilità delle spese sostenute e delle speranze riposte nei ricorsi giurisdizionali. Per evitare che questa disillusione e sfiducia si diffondano ulteriormente, è opportuno ricordare che il Codice di procedura amministrativa, approvato con D.Lgs. 104/2010, all’art. 112, offre alle famiglie che abbiano ottenuto una sentenza immediatamente esecutiva un rimedio molto efficace.

L’art. 112 riguarda il cosiddetto “giudizio di ottemperanza” delle decisioni, sia quelle dei tribunali civili, come quelle in materia di discriminazione, sia quelle dei tribunali amministrativi, come quelle per violazione di legge, che siano immediatamente esecutive, come nel caso di sentenze emesse in via d’urgenza per la nomina immediata di un docente di sostegno o di un assistente per l’autonomia e la comunicazione, in conformità con quanto indicato nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Questo articolo prevede, al comma 5, che, qualora si noti anche un breve ritardo nell’attuazione della sentenza, le famiglie possano ricorrere al giudice amministrativo che ha emesso la sentenza, o al TAR della circoscrizione ove si trova il tribunale civile che ha emesso il provvedimento per discriminazione, come nel caso del Tribunale di Vallo della Lucania, per chiedere chiarimenti all’Amministrazione inadempiente. Sebbene tale procedimento sia più rapido, non comporta necessariamente l’immediato ottenimento delle ore richieste.

Al contrario, con il procedimento di ottemperanza si ottiene una decisione immediata del TAR, che nomina un commissario ad acta: un funzionario amministrativo giudiziario che si sostituisce all’amministrazione inadempiente e procede, come nel nostro caso, alla nomina del docente di sostegno per il numero di ore stabilito nelle graduatorie. Inoltre, l’Amministrazione inadempiente è condannata al risarcimento dei danni, che, nel caso di discriminazione ai sensi della Legge 67/2006, possono includere anche danni non patrimoniali.

Pertanto, questo strumento legale rappresenta un valido mezzo a disposizione delle famiglie, che, tramite i propri avvocati, possono far valere rapidamente il diritto allo studio dei loro figli. È auspicabile che le amministrazioni soccombenti nelle cause urgenti provvedano prontamente ad eseguire le sentenze che tutelano i diritti degli studenti con disabilità. Tuttavia, le famiglie devono essere consapevoli che, anche in caso di ulteriori ritardi nell’adempimento delle sentenze, esiste uno strumento legale che impedisce che le loro aspettative vengano vanificate.

Salvatore Nocera, Presidente Comitato dei Garanti della FISH

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