Il Decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, il testo completo a questo link ) è nuovamente intervenuto, accogliendo le istanze di molti, in primis le associazioni a tutela delle persone con disabilità, sull’art. 26 commi 2 e 2bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27bis.

In particolare, non solo è stato prorogato sino al 30 giugno 2021 il diritto dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità , – la cui prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile – a poter assentarsi dal lavoro con equiparazione del periodo di assenza a degenza ospedaliera, ma è stato espressamente enunciato che il suddetto periodo non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto, sulla base degli specifici contratti di riferimento.

Per quanto attiene al limite di durata della tutela previdenziale da parte dell’INPS, si ribadiscono le indicazioni già fornite, da ultimo, con il citato messaggio n. 171/2021 (Messaggio INPS), circa il diritto al riconoscimento della prestazione economica entro i limiti del periodo massimo indennizzabile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore di appartenenza del lavoratore.

Si tratta di provvedimenti e interventi la cui lettura va collocata nel più ampio quadro della cornice normativa dei lavoratori con fragilità, sui cui proviamo a fare chiarezza.

In effetti, in questi mesi in cui il tema del lavoro e delle misure di tutela e salvaguardia dei lavoratori con patologie croniche è stato al centro di importanti interventi legislativi, si è spesso sentito parlare di “lavoratori fragili” anche se non è sempre stata chiara e univoca la portata di tale locuzione specie perché spesso è stata impropriamente ritenuta sovrapponibile alla previsione normativa contenuta nell’articolo 26 del decreto Cura Italia ( il testo qui ).

Ma procediamo per gradi.

La nozione di lavoratore/lavoratrice fragile, già introdotta nella Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 n. 14915 ( consultabile a questo link ), è stata più analiticamente approfondita nella circolare interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020 ( consultabile a questo link ) che, nel fornire indicazioni operative in merito alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS- COVID 19, ha individuato il concetto di fragilità in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che avrebbero potuto determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto.

Sulla base di tale nozione, in questi mesi di emergenza, per moltissimi lavoratori si è data attuazione ad importanti forme di tutela posto che, per il tramite del medico competente, essi hanno potuto beneficiare di periodi di assenza dal lavoro derivanti da un giudizio di temporanea inidoneità alla mansione che ha consentito loro di preservare la propria salute dal rischio contagio.

Dalla nozione di fragilità come sopra riportata, tuttavia, si comprende come non vi fosse – e del resto non vi è – un’elencazione tassativa delle patologie comportanti l’attribuzione della qualità di lavoratore/trice fragile.

Ebbene, il diritto all’assenza equiparata a ricovero ospedaliero contenuta nell’articolo 26 del decreto Cura Italia si affianca al concetto di lavoratore fragile ma non necessariamente vi si sovrappone.

In particolare, l’articolo 26 comma 2 del decreto n. 18 del 17 marzo 2020 e s.m.i. non necessariamente può essere utilizzato e, ancor prima, può essere riconosciuto, all’intera platea dei lavoratori fragili.

Si ricorda infatti che solo i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità e la cui prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro con equiparazione del periodo di assenza a degenza ospedaliera sino al 30 giugno 2021.

Ciò significa che non necessariamente un lavoratore fragile è un soggetto immunodepresso ovvero titolare di art. 3 comma 3° legge 104/92.

Da questa considerazione, ecco allora l’importanza di approfondire con il proprio medico curante e con il proprio specialista, la sussistenza o meno di una condizione di immunodepressione, posto che è proprio da tale condizione che può conseguire il diritto ad assentarsi dal lavoro con assenza equiparata al ricovero ospedaliero e con esclusione della relativa assenza dal computo nel periodo di comporto.

Un’ ulteriore importante considerazione che può trarsi dal raffronto tra la nozione di lavoratore/trice fragile e il diritto ad assentarsi con assenza equiparata al ricovero ospedaliero è che tal’ultima valutazione non può essere rimessa, come accade invece per la qualificazione di fragilità, al medico competente bensì ai competenti organi medico legali.

Ciò significa che non è rimesso al medico competente il compito e la facoltà di garantire al lavoratore la possibilità di assentarsi dal servizio, dovendo quest’ultimo ottenere idonea certificazione dai competenti organi medico legali, ovverosia dagli uffici di medicina legale della propria Asl di competenza.

4 Maggio 2021

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex di Fish Onlus

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