Incremento della pensione: ne ho diritto? e quanto mi spetta?

Il combinato della sentenza della Corte Costituzionale 152/2020 e del decreto legge “agosto” (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, articolo 15) produce i seguenti effetti, confermati dalla Circolare INPS 107 del 23 settembre 2020:

  • hanno diritto all’incremento previsto dall’articolo 38, comma 4, della legge 448/2001 anche invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità previdenziale (legge 222/1984) dai 18 anni;
  • l’incremento consente di arrivare a una erogazione complessiva pari a euro 660,79, per tredici mensilità.
  • l’incremento massimo per invalidi civili totali e sordi è pari a 368,58 euro mensili;
  • l’incremento massimo per i ciechi assoluti è pari a 369,10 euro mensili;
  • il limite di reddito personale di riferimento per il pensionato solo è euro 8.583,51;
  • il limite di reddito coniugale di riferimento per il pensionato sposato è euro 14.662,96
  • Attenzione ai limiti reddituali: per il beneficiario coniugato vale un doppio limite e cioè non deve disporre di redditi propri di importo superiore a 8.583,51 euro e – in aggiunta – i redditi cumulati con quelli del coniuge non devono superare i 14.662,96 euro.

Rimangono esclusi dall’incremento:

  • gli invalidi civili parziali;
  • gli invalidi civili totali, i ciechi totali, i sordi che non percepiscono la pensione; perché superano i limiti reddituali fissati per la sua erogazione;
  • i minori invalidi, ciechi o sordi che siano.

Nota: la Circolare INPS 23 settembre 2020, n. 107 ha specificato che gli aumenti agli invalidi civili verranno concessi di ufficio da INPS. Per i pensionati per inabilità (legge 222/1984 è invece necessario presentare domanda).

Quali redditi?

Ai fini del calcolo dei redditi non sono conteggiati  il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento, l’indennizzo, ai soggetti danneggiati da vaccinazione o trasfusionei (legge 210).

Sono conteggiati tutti i redditi da lavoro dipendente o autonomo, anche occasionale, o a tempo parziale, comprese le borse lavoro comunque denominate, le pensioni previdenziali, incluse quelle ai superstiti (reversibilità), sono conteggiate anche le pensioni di invalidità, cecità e sordità (escluse, come detto, le indennità).

Se il pensionato è solo viene rilevato esclusivamente il suo reddito
Se il pensionato è sposato anche quello del coniuge.

Se il pensionato vive in famiglia ma non è coniugato il reddito da considerare è solo il suo.

L’ISEE non c’entra nulla.

Ho diritto? E quanto mi spetta?

Gli incrementi sono teorici. In realtà, per i pensionati singoli, gli incrementi sono pieni solo a reddito zero. Qualsiasi altro reddito fa scendere l’incremento fino ad azzerarlo.

Il meccanismo è già noto e spiegato nella Tabella M5 dell’allegato 2 della Circolare INPS 147/2019, ma abbiamo voluto riprodurlo con lo script che proponiamo qui sotto. È utile a orientarsi per capire se si ha diritto o meno all’incremento e a quanto potrebbe ammontare. Attenzione a come si inseriscono i valori del reddito (si vedano sopra le indicazioni). Non va inserita la pensione di invalidità, cecità, sordità (le inserisce già lo script), nè le relative indennità.

Attenzione ai coniugati: il beneficiario da solo supera i 8.583,51 euro non ha diritto ad alcun aumento.

Minorazione

Invalido totale
Sordo
Cieco

Stato civile

Pensionato solo
Pensionato coniugato

Reddito

Proprio

Inserisci il reddito annuale [Cifra senza virgole]

Del coniuge

Inserisci il reddito annuale [Cifra senza virgole]

Risultato:

L’incremento mensile della pensione a cui hai diritto è di:

 

Approfondimenti:

7 agosto 2020

ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022

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