Indennità di accompagnamento agli immigrati: Sentenza della Corte costituzionale

La Legge 6 marzo 1998, n. 40 reca la “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. La norma, per la prima volta tentava di mettere ordine nelle disorganiche e dispersive disposizioni sino ad allora vigenti in materia di immigrazione e regolava gli aspetti sanitari e quelli dell’assistenza sociale.
Gli stranieri, e i loro familiari a carico, che lavorano regolarmente in Italia, che siano iscritti alle liste di collocamento, o che abbiano richiesto il permesso di soggiorno (per asilo politico o umanitario, per affidamento o adozione ecc.) hanno diritto a fruire di tutte le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale e hanno il dovere di versare i relativi contributi.
Possono avvalersi degli stessi servizi anche gli stranieri in Italia per motivi di studio, a patto che versino volontariamente i contributi al Servizio Sanitario Nazionale.
La norma garantisce la possibilità di fruire dell’assistenza sanitaria, delle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattia o infortunio anche agli stranieri non in regola con il permesso di soggiorno. Sono, inoltre, fatti salvi tutti gli interventi di medicina preventiva e di tutela della salute della collettività, la tutela della maternità e della gravidanza, e la salvaguardia dei minori.
Relativamente all’assistenza sociale la norma prevedeva l’equiparazione degli stranieri con permesso di soggiorno superiore ad un anno (e dei minori iscritti nella loro carta di soggiorno) con i cittadini italiani per quanto riguarda la fruizione delle prestazioni anche economiche. Questo significava, ad esempio, che per l’accesso alle provvidenze economiche concesse agli invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili e agli indigenti non era più un requisito essenziale la cittadinanza italiana.

Le modifiche

La Legge 40/1998 è stata oggetto di regolamentazioni successive e di modifiche. Fra queste quella più rilevante ai fini dell’erogazione delle provvidenze economiche è stata introdotta dal comma 19 dell’articolo 80 della Legge 388/2000  (e successivamente dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, come modificato dall’art. 9 della legge 3 luglio 2002, n. 189 e infine dall’articolo 9 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3).
Dopo l’entrata in vigore della Legge 388/2000 i cittadini extracomunitari, pur mantenendo il diritto all’accertamento delle minorazioni civili, non possono godere delle relative prestazioni economiche se non sono in possesso della carta di soggiorno, documento che – dopo l’approvazione del Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 – è stato sostituito dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

La Corte costituzionale

Su queste disposizioni è stato sollevato, dal Tribunale di Brescia un dubbio di legittimità costituzionale, partendo da una controversia in materia di assistenza obbligatoria, promossa da una cittadina albanese nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La ricorrente, coniugata con due figlie minori e presente nel territorio nazionale da più di sei anni, a seguito di un incidente stradale versa in stato di coma vegetativo e, conseguentemente.
Ha presentato domanda per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento la quale, in sede amministrativa, è stata respinta in quanto, pur essendole stato riconosciuto il possesso dei prescritti requisiti sanitari, si è rilevata la mancanza della titolarità della carta di soggiorno (della quale non può ottenere il richiesto rilascio per mancanza del requisito reddituale).

La Corte Costituzionale, dopo aver rigettato tutte le motivazioni dell’INPS e dell’Avvocatura dello Stato, richiamando il dettato della Costituzione e richiamando le disposizioni comunitarie, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che escludono che l’indennità di accompagnamento possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Interessante riportare anche la motivazione: “la Corte ritiene che sia manifestamente irragionevole subordinare l’attribuzione di una prestazione assistenziale quale l’indennità di accompagnamento – i cui presupposti sono, come si è detto, la totale disabilità al lavoro, nonché l’incapacità alla deambulazione autonoma o al compimento da soli degli atti quotidiani della vita – al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza del soggiorno in Italia che richiede per il suo rilascio, tra l’altro, la titolarità di un reddito. Tale irragionevolezza incide sul diritto alla salute, inteso anche come diritto ai rimedi possibili e, come nel caso, parziali, alle menomazioni prodotte da patologie di non lieve importanza.””

Ultimo aggiornamento: 4 agosto 2008

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