Indennità di frequenza e asili nido

La Corte Costituzione si è pronunciata su un dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale di Torino. La sentenza (20-22 novembre 2002, n. 467) è favorevole alle persone con disabilità. Il dubbio di legittimità era stato sollevato relativamente all’erogazione dell’indennità di frequenza. L’indennità di frequenza, istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289, viene concessa al “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” oppure “al minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”.

La concessione di tale provvidenza economica, incompatibile con l’indennità di accompagnamento, “è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap” oppure che “frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.”

L’interpretazione più consolidata, sostenuta in giudizio dall’INPS e dall’Avvocatura dello Stato, esclude la concessione della prestazione ai bambini con disabilità che frequentino l’asilo nido, cioè fino ai tre anni di età, sostenendo che l’asilo nido non è da considerarsi né una scuola né un centro di riabilitazione.

Pur considerando formalmente corretta tale interpretazione, la Corte, ha ritenuto costituzionalmente illegittimo il terzo comma dell’articolo 3 dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289 nella parte in cui non prevede che l’indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l’asilo nido. L’indennità di frequenza, a parere della Consulta, deve essere garantita anche a questi ultimi.

Le motivazioni addotte sono di grande spessore. Gli asili nido sono, per legge, strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni ed a sostenere le famiglie e i genitori, funzione che assume una caratterizzazione particolare rispetto ai bambini con difficoltà a socializzare. Non a caso l’articolo 12 della Legge 104/1992 ha ritenuto di dover “garantire” al bambino disabile da 0 a 3 anni l’inserimento negli asili nido. La frequenza all’asilo nido è quindi un fattore essenziale per l’inserimento del bambino, nonché, come già recitava la sentenza n. 215 del 1987, per il “superamento della sua emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull’altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità”.

Conseguentemente a tale sentenza, l’INPS dovrà adeguare la propria prassi.

17 dicembre 2002

 

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