Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di persone con disabilità in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2023

L’INPS, con la circolare n° 43 pubblicata il 21 aprile, ha comunicato i massimali per l’anno 2023 ai fini dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti ai lavoratori dipendenti che assistono familiari con disabilità in situazione di gravità (art 3 comma 2 delle Legge 104/92).

Nello specifico, l’articolo 5 della suddetta circolare, fa riferimento all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001: “indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2023”

Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:

  • coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
  • padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente o del convivente di fatto;
  • figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, o il convivente di fatto, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, o il convivente di fatto, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione. È possibile richiedere fino a un massimo due anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Pertanto, chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque mai superare i due anni. Infatti, non è previsto il cosiddetto “raddoppio”. Il beneficio è frazionabile anche a giorni. Affinché non siano conteggiati i giorni festivi, i sabati e le domeniche è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro tra un periodo e l’altro di fruizione.

L’indennità per il congedo straordinario corrisponde alla retribuzione ricevuta nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, calcolata con riferimento alle voci fisse e continuative, entro un limite massimo di reddito rivalutato annualmente. I periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa. Il periodo di fruizione del congedo straordinario è coperto da contribuzione figurativa valida per il diritto e per la misura della pensione. L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo rivalutato annualmente sulla base delle variazioni ISTAT.

Il valore massimo complessivo del congedo, che deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo, viene quindi rivalutato sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT che per il 2023 è dell’8,1%.

L’ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato. La differenza fra l’importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituisce il costo massimo della copertura figurativa annua. Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l’importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non può, comunque, eccedere l’importo massimo dell’indennità economica.

Vengono di seguito riportati, per l’anno 2023, sulla base della variazione dell’indice ISTAT, che come precedentemente specificato per l’anno corrente è dell’8,1%, il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera (Tabella 1), calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% , nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (Tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso.

Di seguito, le tabelle con gli importi

TABELLA 1
Valori massimi dell’indennità economica (importi calcolati secondo l’aliquota del 33%)
A B C D
Anno Importo complessivo annuo Importo massimo annuo indennità Importo massimo giornaliero indennità
2023 53.686,65 40.366,00 110,59

 

TABELLA 2
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile (importi calcolati secondo l’aliquota del 33%)
A B C D
Anno retribuzione figurativa massima annua retribuzione figurativa massima settimanale retribuzione figurativa massima giornaliera
2023 40.366,00 776,27 110,59

Clicca qui per consultare il testo completo della Circolare.

 

News a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex

© HandyLex.org – Tutti i diritti riservati – Riproduzione vietata senza preventiva autorizzazione

Condividi:

Skip to content